6
1.1.1 Il mittente.
È il soggetto che richiede la prestazione del trasporto ed
esegue la consegna delle merci al vettore
1
. Al fine di meglio
individuare la figura del mittente bisogna fare riferimento non
alla persona che consegna materialmente la merce o stipula di
fatto il contratto di trasporto, ma a colui che ha stipulato in
nome proprio il contratto in questione
2
.
Secondo le disposizioni dell’art. 1683 c.c. al momento
della consegna delle cose, il mittente è obbligato a compiere
una serie di atti di cooperazione nei confronti del vettore per
rendere attuabile l’esecuzione della prestazione e per
consentirgli un puntuale e regolare svolgimento del servizio
3
.
In base a quanto statuito si evince che il mittente è tenuto a
fornire al vettore «il nome del destinatario e il luogo di
destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle
1
Tra tutti RIGUZZI, Il contratto di trasporto stradale, in Trattato di
diritto privato diretto da Mario Bessone, XIV, Torino, 84
2
Sul punto Cass. 09 ottobre 1997 n. 9810 in www.fog.it Secondo la
Corte, mittente è colui che stipula il contratto in nome proprio. Non
costituiscono elementi essenziali del contratto l’approvazione della scelta
del vettore da parte del destinatario e il fatto che le spese di trasporto
siano a carico di quest ultimo.
3
Si veda RIGUZZI, Il contratto di trasporto stradale, cit., 124,
GONNELLI - MIRABELLI, voce Trasporto (contratto di), in Enc. dir.,
XLIV, 1992, 1159
7
cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il
trasporto
4
». Nel caso in cui occorrano «particolari documenti,
il mittente deve rimetterli al vettore all’atto in cui consegna le
cose da trasportare»
5
.
Nei primi due commi sono specificati due generi di atti:
quelli di indicazione, che servono a comunicare quei dati
necessari affinché il vettore possa adempiere regolarmente la
propria prestazione; e quelli particolari, eventualmente
richiesti da norme amministrative, nazionali o internazionali
6
.
Il terzo ed ultimo comma dell’articolo 1683 del codice,
ponendo a carico del mittente «i danni che derivano
dall’omissione o dalla inesattezza delle indicazioni o dalla
mancata consegna o irregolarità dei documenti», tende ad
evitare quei comportamenti del mittente che possano
configurare una violazione di quegli obblighi di cooperazione
all’osservanza dei quali egli è tenuto
7
.
4
Così disciplina l’art. 1683 del codice civile
5
In tal senso LUMINOSO, I contratti dell’imprenditore, in AA.VV.,
Manuale di diritto commerciale, 1999, 987
6
Tra i tanti RIGUZZI, Il contratto di trasporto stradale, cit., 124,
MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, 1999
7
Così RIGUZZI, Il contratto di trasporto stradale, cit., 126, in
commento al relativo articolo e dello stesso parere anche CATURANI -
SENSALE, Il trasporto, Napoli, 1960, 110
8
Fino al momento in cui il destinatario non chiede la riconsegna
della merce arrivata a destinazione, il mittente ha il potere di
disporre delle cose trasportate. Egli può «sospendere il
rapporto e chiedere la restituzione delle cose» oppure può
«ordinarne la consegna ad un destinatario diverso da quello
originariamente indicato o anche disporre diversamente».
Tale diritto, meglio conosciuto come diritto di
contrordine, può essere esercitato ai sensi dell’art. 1685 cod.
civ. e rappresenta un diritto potestativo del mittente di
modificare le precedenti condizioni del contratto
8
.
Il diritto di contrordine si differenzia dal diritto di
recesso perché, data la struttura normale di contratto a favore
di terzi che il contratto di trasporto assume, il diritto di
contrordine del mittente deve essere disciplinato in modo da
salvaguardare i diritti del destinatario, terzo beneficiario del
contratto
9
.
8
Su tale concetto ASQUINI, Del contratto di trasporto, in Codice di
commercio commentato, coordinato dal Balaffio, Rocco, Vivante, VI,
2/1935, 209.
9
Cfr. ASQUINI, Del contratto di trasporto, cit., 212
9
Il limite al diritto di contrordine viene posto dal terzo
comma dell’art. 1685 nel quale si legge che «il mittente non
può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse
sono passate a disposizione del destinatario». Norma collegata
al seguente art. 1689 del codice il quale al primo comma fissa
la richiesta di riconsegna delle merci del destinatario al vettore
come limite temporale ultimo del diritto di contrordine
10
.
Visto che esso non si configura come un diritto
irrinunciabile o non disciplinabile pattiziamente
11
, le parti
devono poter raggiungere una sua regola convenzionale. Che
tale facoltà figuri come la soluzione più equilibrata ed in
sintonia con la previsione normativa viene confermato dallo
stesso art. 1685 nel comma in cui si riconosce al vettore il
diritto al rimborso di tutte le spese e il risarcimento dei danni
derivanti dall’esercizio del diritto di contrordine del mittente.
10
Secondo COTTINO, Il trasporto e la spedizione, in Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da Francesco
Galgano, XVI, 1991, 798, i diritti derivanti dal contratto di trasporto si
consolidano definitivamente in capo al destinatario al momento della
riconsegna
11
Di seguito COTTINO, Il trasporto e la spedizione, cit., 800, spiega
che, essendo la norma rivestita di carattere dispositivo, di conseguenza
derogabile, le parti possono contrattualmente stabilire determinate
modalità dell’esercizio del diritto di contrordine.
10
In conclusione, il primo comma dell’art. 1685
rappresenta un vero e proprio punto di equilibrio tra le due
esigenze antitetiche: quella di permettere al mittente di
esercitare discrezionalmente il diritto di contrordine da un lato,
e quella di non aggravare la posizione del vettore dall’altro
12
.
12
In questo senso RIGUZZI, Il contratto di trasporto stradale, cit., 132
11
1.1.2 Il vettore.
È il soggetto fondamentale del contratto, che si incarica
di effettuare il trasporto. Con il termine vettore si designa
chiunque si incarichi di eseguire o di far eseguire il trasporto,
tanto colui che accetta di eseguire il trasporto con i mezzi
propri, quanto colui che assume di farlo eseguire da altri
13
.
La prestazione tipica del vettore consiste nella
riconsegna al destinatario delle cose a lui rimesse dal mittente
e per fare questo il vettore è obbligato a fornire i mezzi
necessari
14
.
Diversamente da quanto previsto nell’art. 388 del codice
di commercio abrogato, il nuovo codice non distingue tra
l’obbligo di trasportare e l’obbligo di fare trasportare; vale a
dire che vettore è tanto colui che assume di eseguire il
trasporto con mezzi propri, quanto colui che assume di farlo
eseguire da altri. «La circostanza che il trasporto si compia
mediante l’opera di altre imprese non spinge il rapporto verso
13
Tra tutti si veda l’autorevole dottrina di ASQUINI, Trasporto di cose
(contratto di), in Noviss. dig. it., XIX, 1973, 578
14
In tal senso RIGUZZI, Il contratto di trasporto stradale, cit., 82
12
il contratto di spedizione, perché anche l’imprenditore di
trasporto assume la responsabilità del vettore, […] lo
spedizioniere risponde solo per l’inadempimento dell’obbligo
di concludere un contratto di trasporto e lascia nella sfera
giuridica dei terzi il rischio connesso a quest’ultimo
contratto
15
».
La differenza principale tra la figura del vettore e quella
dello spedizioniere quindi, sta nel fatto che il vettore sarà
sempre responsabile dell’esito del trasporto, sia che vi
provveda lui stesso, sia che si affidi ad altri; mentre lo
spedizioniere, che si impegna in nome proprio ma per conto di
altri, non sarà responsabile del trasferimento materiale delle
cose da un luogo ad un altro, bensì risponderà solo
dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di concludere il
15
Sul tema App. Torino, 16 gennaio 1948, in Temi, 1948, 173. Secondo
ASQUINI, Del traporto, cit., 418, se l’avvertimento dell’art. 388 codice
di commercio abrogato aveva una ragione storica, per sottolineare
l’innovazione apportata dal cod. comm. del 1882 alla legislazione
precedente, nel senso di considerare come vettore anche l’imprenditore
indiretto di trasporti, anteriormente considerato invece come semplice
commissionario dei trasporti (spedizioniere), nessun equivoco è possibile
invece secondo il nuovo codice civile che, disciplinando separatamente
spedizione e trasporto, pone chiaramente in luce le differenze tra
commissionario-spedizioniere e vettore.
13
contratto con il vettore
16
.
Le problematiche relative alla figura dello
spedizioniere-vettore sono note soprattutto per quanto riguarda
la normativa da applicare al contratto concluso nonostante
l’art. 1741 cod. civ. preveda espressamente che «lo
spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume
l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i
diritti del vettore».
L’art. 1741 cod. civ., facendo riferimento allo
spedizioniere che assume l’esecuzione del trasporto, rende
noto che, nell’ipotesi di cui si tratta, i contratti conclusi sono
due, uno di spedizione ed uno di trasporto. La norma configura
quindi un caso di subingresso del mandatario senza
rappresentanza nel contratto, con tutte le conseguenze che ne
derivano sotto il profilo dei diritti, degli obblighi e delle
responsabilità
17
.
Bisogna precisare che mentre prima il cliente si
rivolgeva allo spedizioniere in quanto “esperto” del settore dei
16
Questa la posizione di VIGNALI, Il trasporto terrestre. Verso una
responsabilità oggettiva del vettore, 2000, 31 e di RIGUZZI, Il contratto
di trasporto stradale, cit., 14
17
Così ZUNARELLI, La nozione di vettore, Milano, 1987, 45
14
trasporti e confidava nella capacità di quest’ultimo di saper
scegliere il miglior vettore disponibile sul mercato, in grado di
eseguire nell’evenienza anche le operazioni accessorie, oggi, il
cliente valuta principalmente le possibilità dello spedizioniere
di assicurare il risultato finale, cioè il prodotto di varie attività
correlate, quali raccolta delle merci, imballaggio o
confezionamento, deposito, spedizione e infine trasporto.
Tutte queste attività rientrano nei servizi di logistica.
In un solo rapporto è presente una serie di attività che si
riferiscono oltre al contratto di trasporto, anche a quello di
appalto, di spedizione e di deposito
18
In questo caso il contratto di trasporto, anche se
considerato come attività prevalente, non può essere l’unica
obbligazione assunta dal vettore in quanto la figura del
trasporto, unicamente inteso come trasferimento di cose da un
luogo ad un altro, appare indubitabilmente superata
19
.
Si è considerato che «oggi, di fronte all’aumento
quantitativo e qualitativo dei bisogni dei consumatori […], il
18
Di seguito VIGNALI, Il trasporto terrestre, cit., 271
19
Per più ampie considerazioni RIGUZZI, Il contratto di trasporto
stradale, cit., 32
15
trasporto per un industria non rappresenta solo un fattore
tecnico di trasferimento, ma costituisce un nuovo modo di
intendere le attività produttive, che richiede decisioni sempre
più appropriate e tempestive
20
».
Nel tentativo di classificare il contratto in oggetto si
sostenne che «il vero e proprio contratto di servizi di logistica
non può certo classificarsi come contratto di trasporto con
prestazioni accessorie
21
». Continuando si affermò che «
trovando la fattispecie contrattuale collocazione nel più ampio
genus della locatio operis e nella species appalto […], alle
norme previste in tema di appalto si aggiungono quelle relative
al contratto di somministrazione tra cui l’art. 1570 cod. civ.
che prevede che si applichino le disposizioni che disciplinano i
contratti cui corrispondono le singole operazioni
22
».
20
Secondo BRIGNARDELLO, Tipicità e atipicità nei contratti di
prestazione di servizi logistici, in Dir. mar. , 1996, 1, emerge la tendenza,
da parte delle imprese operanti nel settore dei trasporti, ad offrire servizi
completi e personalizzati in funzione delle esigenze del singolo utente
21
In tal senso SILINGARDI, Il cosiddetto contratto di servizi di
logistica: prime considerazioni giuridiche, in Riv. giur. circ. trasp., 1997,
268
22
Concludendo il SILINGARDI, Il cosiddetto contratto di servizi di
logistica, cit., 279
16
Anche se la soluzione al problema non è quella
definitiva, comunque essa appare la più ragionevole, e quindi
la preferibile
23
.
23
Tra tutti si veda RIGUZZI, Il contratto di trasporto stradale, cit., 34
17
1.1.3 Il destinatario.
È il soggetto che riceve la prestazione del trasporto, cioè
colui al quale il carico deve essere riconsegnato nel luogo di
destinazione
24
.
Destinatario può essere in diritto e in fatto il mittente
stesso oppure può esserlo in diritto ma non in fatto quando
siamo in presenza di un rapporto di rappresentanza: in questo
caso il soggetto che conclude il contratto con il vettore è di
fatto il rappresentante del destinatario e questa situazione si
verifica quando il destinatario è il mittente stesso
25
.
Come ha affermato la Corte di cassazione con sentenza
5 febbraio 1980, n. 801, se il destinatario è un rappresentante
del mittente, quest’ultimo è legittimato ad esercitare i diritti
nascenti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore
anche dopo l’arrivo delle cose a destinazione
26
.
Nella maggior parte dei casi, però, il destinatario è un
soggetto diverso dal mittente; in tutti questi casi, dottrina e
24
Tra tutti si veda RIGUZZI, Il contratto di trasporto stradale, cit., 87
25
A riguardo ASQUINI, Del contratto di trasporto, cit., 105
26
Cfr. Cass. 5 febbraio 1980 n. 801, in Resp. civ. e prev., 1980, 442
18
giurisprudenza, in maggioranza, considerano quello di
trasporto come un contratto a favore di terzi
27
.
Tra “l’opposizione” c’è invece chi inquadra il trasporto
nella categoria della delegazione di pagamento
28
e chi
preferisce ricondurre il contratto di trasporto alla fattispecie
dell’indicazione di pagamento
29
.
Tuttavia la giurisprudenza dominante configura il
contratto di trasporto come un contratto a favore di terzo
30
;
cotale terzo che, per poter acquistare, e successivamente
esercitare, a pieno i diritti previsti nell’art. 1689 c.c., è tenuto
ad adempiere ad una serie di obblighi.
27
In questo senso si sono espressi: ASQUINI, Del contratto di trasporto,
cit., 105; COTTINO, Il trasporto e la spedizione, cit., 783; IANNUZZI,
Del trasporto, in Commentario del cod. civ., a cura di Scajola e Branca,
Roma, 1970, 159; CATURANI - SENSALE, Il trasporto, cit., 121;
GRIGOLI, Il trasporto, in Trattato di diritto privato, diretto da P.
Rescigno, XI, 1984, 759; CALICETI, Contratto e negozio nella
stipulazione a favore di terzi, Padova, 1994, 239; FERRARINI, I
contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, Soc. ed. del Foro
Italiano, Roma, 1947, 100
28
È il caso di SILINGARDI, Contratto di trasporto e diritti del
destinatario, Milano, 1980, 81
29
Contrariamente FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1950,
877
30
Sono varie le sentenze in materia. Commentando Cass. 21 ottobre 1991
n. 11108 si prenda in considerazione BENELLI, Contratto di trasporto
con subtrasporto e diritti del destinatario, in Dir. trasp. 1993, 425; Trib.
Massa 5 febbraio 1988, in Arch. circ., 1988, 599; Cass. 18 maggio 1984
n. 3064, in Resp. civ. e prev., 1985, 66; Trib. Milano 24 marzo 1986, in
Resp. civ. e prev., 1986, 313; Cass. 26 maggio 1994 n. 5165 in Arch. civ.,
1995, 468; Cass. 14 maggio 1979 n. 2773, in Giust. civ., 1980, I, 1715;
Cass. 11 novembre 1988 n. 6081, in Giust. civ., 1989, 1423