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3 Legge 22 aprile 2005 n. 69 in materia di recepimento dei contenuti della
Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio Europeo
3.1 Inquadramento sistematico
La Legge 22 aprile 2005 n. 69 (di seguito, per brevità, anche “Legge 69/2005”
o “Legge di recepimento”) è rubricata quale contenente «Disposizioni per
conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri».
In effetti la Legge 69/2005 - nel rispetto della gerarchia delle Fonti cui si è
fatto cenno al primo capitolo del presente lavoro e secondo quanto
espressamente indicato all’art. 1, comma 4, della Legge stessa - vuole
costituire attuazione dell’azione comune in materia di cooperazione
giudiziaria penale ai sensi del Trattato sull’Unione Europea, con particolare
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 31, paragrafo 1, lettere a), b), e
all’art. 34, paragrafo 2 lettera b); paragrafo, quest’ultimo, che ribadisce il
carattere vincolante di Decisioni Quadro adottate all’unanimità, ferma
restando la competenza delle Autorità nazionali in merito alla forma ed ai
mezzi dell’attuazione
9
.
In tale contesto, risulta quindi più agevole la lettura interpretativa della norma
italiana in argomento che sostanzialmente ripercorre i contenuti della
Decisione Quadro (i) nella forma del più elevato provvedimento normativo
in ambito costituzionale interno (la Legge) e (ii) con ulteriori adattamenti che
ne costituiscono mezzo per rendere tali contenuti procedimentalmente
operativi.
Non mancano tuttavia - come si ha modo di analizzare più in dettaglio nel
prosieguo - alcuni aspetti che hanno destato dubbi di legittimità costituzionale
9
Sul punto giova considerare la considerazione formulata dalle Sezioni Unite della
Cassazione, in occasione dell’emanazione della Sentenza n. 4614 del 5 febbraio 2007, la
quale ha precisato che «…il valore delle decisioni quadro è … assimilabile a quello giò
assegnato alle direttive (non autoapplicative) dall’art. 249, comma 3, CE …».
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o, più specificatamente, di legittimità in rapporto ai profili di coordinamento
con la normativa europea
10
cui, anche indipendentemente dagli interventi
della Corte Costituzionale che pure vi sono stati, ha fornito contributo
interpretativo la Giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione anche con
Sentenze emesse a Sezioni Unite.
Ciò che sin d’ora si ritiene utile sottolineare è l’orientamento che hanno
manifestato le Sezioni Unite della Cassazione - già nel 2007 come più in
dettaglio esaminato al successivo capitolo - in termini di sostanziale aderenza
a quello che poi è stato l’orientamento della Corte di Giustizia (esaminato al
secondo capitolo del presente lavoro) con la Sentenza in data 26 febbraio
2013; orientamento, cioè, di prevalenza del Diritto dell’Unione sul Diritto dei
singoli Stati sempreché il Diritto dell’Unione sia coerente con i principi
fondanti e fondamentali che uniscono le varie comunità nazionali.
Anche sul piano procedimentale, la Legge 69/2005 ha costituito oggetto di
svariati interventi giurisprudenziali, oggi utili ai fini di un’interpretazione
sempre più agevole ed univoca della norma.
3.2 Le disposizioni di principio e le garanzie costituzionali a base della
Legge
Principio base su cui poggia la Legge 69/2005 è quello, enunciato all’art.1,
comma 1, della necessaria compatibilità delle disposizioni della Decisione
Quadro 2002/584/GAI «… con i principi supremi dell’ordinamento
costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di
libertà e del giusto processo…»
11
.
In tale contesto, s’inserisce anche l’ulteriore previsione dell’art. 1 secondo la
quale presupposto di esecuzione del mandato d’arresto europeo è la
10
SELVAGGI E. - VILLONI U. Questioni reali e non sul mandato europeo d’arresto, in
Cassazione Penale, 2002.
11
Sul punto si rinvia all’interpretazione riveniente dalla Sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione, n. 4614 del 30 gennaio 2007, oggetto di trattazione al successivo capitolo.
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circostanza che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato stesso
è stato emesso sia sottoscritto da un Giudice e sia motivato ovvero che la
sentenza da eseguire sia irrevocabile. La ratio di quest’ultima previsione è
evidentemente quella di garantire che il mandato d’arresto sia stato preceduto
da idonee valutazioni dell’autorità giudiziaria e tali valutazioni siano state
adeguatamente tracciate con la motivazione che le connota
12
.
In continuità con questi principi, l’art. 2 individua le ulteriori e più dettagliate
garanzie costituzionali che la Legge di recepimento intende tutelare
prevedendo che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può
prescindere dal « … rispetto dei seguenti diritti e princìpi stabiliti dai trattati
internazionali e dalla Costituzione: a) i diritti fondamentali garantiti dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge
4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla
sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai
Protocolli addizionali alla Convenzione stessa; b) i princìpi e le regole
contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi
compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione
al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla
responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali…»
13
.
Tutto questo, precisa ancora la norma, in «… conformità a quanto stabilito
dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto
(12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro …»
14
.
12
Sul requisito della motivazione, viene fornita più analitica disamina nel corso della
trattazione del quarto capitolo del presente lavoro.
13
Anche in merito a questa previsione, si rinvia all’interpretazione riveniente dalla Sentenza
delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 4614 del 30 gennaio 2007, oggetto di trattazione al
successivo capitolo.
14
Sul punto si ritiene utile anche richiamare il disposto della Sentenza n. 17622 del 3 maggio
2007 (Sez. VI) in merito alle garanzie attinenti al giusto processo. In particolare la Cassazione
ha evidenziato che in «…tema di mandato di arresto europeo, ai fini della decisione di
consegna, l'art. 2, comma primo, L. 20 aprile 2005, n. 69 non richiede che l'ordinamento
dello Stato emittente presenti le stesse garanzie attinenti al "giusto processo" contenute
nell'ordinamento italiano, bensì che esso rispetti i relativi principi garantiti dalle Carte
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La portata precettiva di tali disposizioni assume significativa rilevanza in
quanto costituisce il perimetro entro il quale s’inseriscono le modalità
applicative della norma disciplinate nei successivi articoli; disposizioni che
dunque devono guidare gli operatori, in primis magistrati, nell’applicazione
operativa.
In effetti i richiamati principi e garanzie sono ulteriore conferma della
prevalenza nelle Fonti del Diritto delle disposizioni basilari contenute
nell’art. 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione Europea
15
e nel punto (12)
dei consideranda del preambolo della Decisione Quadro 2002/584/GAI
16
,
nonché, in questo ambito, degli ulteriori diritti fondamentali sopra richiamati.
3.3 I contenuti operativi salienti
I contenuti operativi della Legge 69/2005 si sostanziano, come sopra
rappresentato, nelle modalità applicative delle disposizioni della Decisione
Quadro 2002/584/GAI e dunque ne rispecchiano la struttura.
Di seguito si fornisce una sintesi con riferimento sia alla procedura passiva di
consegna, ovvero di mandato d’arresto europeo emesso da Paese estero, sia
sovranazionali ed in particolare dall'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo,
al quale si richiama l'art. 111 Cost. …». In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto
non violato il diritto di difesa della persona chiesta in consegna sulla base di una sentenza di
condanna fondata su dichiarazioni accusatorie di un correo, che in dibattimento si era avvalso
della facoltà di non rispondere, poiché non risultava che fosse stato sollecitato dall'imputato
un confronto con tale fonte accusatoria.
15
L’art. 6, paragrafi 1 e 2, così recita: «1. L’Unione si fonda sui principi di libertà,
democrazia, rispetto de diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto,
principi che sono comuni agli Stati membri. 2. L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali
sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto
comunitario».
16
Il punto (12) dei consideranda coì recita: «La presente decisione quadro rispetta i diritti
fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e
contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (1), segnatamente il capo
VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che
non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di
un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il
mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una
persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua,
opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa
risultare pregiudicata per uno di tali motivi».
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alla procedura attiva di consegna, ovvero di mandato d’arresto europeo
emesso dallo Stato italiano.
Si premette che, per entrambe le situazioni, l’Autorità centrale che in Italia
funge da punto di raccordo con il Paese estero è il Ministro della Giustizia a
cui competono la ricezione e la trasmissione amministrativa dei mandati
d’arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa; ciò fatta
salva la vigenza di specifici accordi internazionali che prevedano, a
condizioni di reciprocità, la corrispondenza diretta tra Autorità giudiziarie e
ferma restando, anche in tali casi, l’obbligo di informativa al Ministro.
Procedura passiva di consegna
Giudice competente
Il Giudice a cui compete la decisione è individuato nella Corte di Appello
territorialmente competente, con possibilità di successiva proposizione di
ricorso in Cassazione.
Contenuti informativi del mandato d’arresto europeo
I contenuti informativi del mandato d’arresto europeo (art. 6 della Legge
69/2005) rispecchiano quelli indicati dall’art. 8 della Decisione Quadro
2002/584/GAI, con ulteriori specificazioni operative funzionali ad una
compiuta decisione giudiziaria.
Presupposti del mandato d’arresto europeo
Anche quanto ai presupposti del mandato d’arresto europeo, la Legge
69/2005 ribadisce il principio sia generale della doppia incriminazione - e,
dunque, della necessità che la fattispecie illecita oggetto del mandato
d’arresto sia considerata reato anche in Italia - sia specifico di deroga quanto
alle fattispecie per le quali tale doppia incriminazione non è necessaria;
fattispecie che, nella Legge 69/2005 vengono circoscritte e ben definite alla
luce dell’Ordinamento giuridico italiano ma pur sempre nell’ambito delle