Con la legge n. 580/93 ed il successivo regolamento di attuazione n.
581/95, � stato concretamente realizzato il registro delle imprese.
E� stata elaborata una disciplina che si stava aspettando da tempo
(cinquant�anni circa) e che ha finalmente permesso, la formazione di
un sistema informativo completo.
Il legislatore infatti, ha provveduto ad ampliare la funzione propria del
registro delle imprese. Gli ha attribuito una maggiore importanza, ai
fini dei soddisfacimento sia degli interessi privati di chi opera sul
mercato, sia di quelli pubblici alla trasparenza del mercato.
Per compiere tali funzioni, � previsto l�utilizzo di tecniche
informatiche. Il tipo di organizzazione che il recente legislatore ha
voluto introdurre, � adeguato alle strutture pi� moderne. In qualsiasi
campo infatti, oggi prevalgono gli strumenti computerizzati. Anche il
nuovo registro delle imprese, dunque, � regolato su base elettronica.
Questo tipo di sistema permette, di estendere l�ambito di operativit�
dell�istituto. Trattasi di uno strumento, che assicura una diffusione
celere ed estesa delle informazioni. Esso pu� garantire una maggiore
efficienza, rispetto al sistema cartaceo.
L�ordinamento giuridico italiano ha finalmente elaborato una
disciplina, che permette di avvicinare il sistema a quello degli altri
Stati europei. Con i dovuti collegamenti, sar� possibile addirittura
comunicare le informazioni, relative alle societ� opportunamente
pubblicate, anche ai soggetti collocati presso i Paesi stranieri.
Questo tipo di organizzazione permetter� all�Italia di partecipare, alla
realizzazione di un futuro ed eventuale registro europeo. Con la
creazione del mercato unico infatti, molto probabilmente sar�
necessario formare un sistema informativo che comprenda l�intero
territorio continentale. In quel momento storico, anche noi potremmo
essere pronti a fare parte del sistema pubblicitario europeo.
L�introduzione della recente disciplina doveva essere l�occasione,
proprio per realizzare un sistema nazionale pubblicitario chiaro e
completo. Tale risultato, necessario per poter poi estendere il regime
oltre i confini nazionali, non pu� dirsi ancora raggiunto.
I detti provvedimento legislativi hanno introdotto importanti novit�,
ma si riscontrano numerose difficolt� applicative.
Le complicazioni, sono dovute al fatto che il legislatore non si �
preoccupato di disciplinare specificatamente ciascun�aspetto della
materia. Egli pretende invece, che siano ancora applicate le
disposizioni risalenti al 1942. Le regole contenute negli articoli del
Codice Civile in vigore da tale data per�, spesso non coincidono e
sono difficili da coordinare con il contenuto delle norme pi� recenti.
Gli interpreti si ritrovano con il difficile compito di dover applicare le
regole innovative insieme alle disposizioni elaborate a suo tempo,
dalla commissione costituente del 1942.
Le novit� che sono state introdotte con i recenti interventi legislativi,
infatti, non investono il sistema nella sua interezza. Esso � rimasto
invariato, rispetto alle previsioni del codice civile. A queste per�, sono
state aggiunte delle novit� da coordinarvi e che per questo presentano
diverse difficolt� applicative.
Da un�analisi del nuovo sistema pubblicitario creato dai recenti
interventi legislativi, � possibile rilevare diversi punti incerti e
complicati, che la dottrina e la giurisprudenza stanno cercando di
affrontare. Si tratta di questioni organizzative e funzionali di diverso
genere, inerenti: all�organicit� attribuita alla nuova struttura del
pubblico registro; all�impreparazione tecnica degli enti pubblici
nell�utilizzare strumenti informatici; all�indeterminatezza della
competenza territoriale degli organi; infine, difficolt� relative
all�individuazione precisa di quali siano le conseguenze dell�iscrizione
e, di contro, della mancata iscrizione sul registro delle imprese.
Tra le problematiche, di particolare rilievo � quella inerente ai poteri
da attribuire all�Autorit� del registro. Il legislatore infatti, ha indicato
il procedimento d�iscrizione su domanda (art. 11 reg.att.), il
procedimento d�iscrizione degli atti omologati dal tribunale (art. 13
reg.att.) e il procedimento d�iscrizione nelle sezioni speciali (art. 18
reg.att.). Egli ha omesso per�, di definire meglio i confini della
funzione di vigilanza del giudice del registro. Trattasi di una questione
che rimane ancora aperta e che � oggetto di ampie discussioni.
Come abbiamo detto, solo per le societ� di capitali l�iscrizione �
preceduta dal giudizio di omologazione. La questione che si pone
consiste nel determinare la competenza funzionale dell�Autorit� del
registro, avendo gi� il Tribunale eseguito il controllo di legittimit�. In
merito alle societ� di persone, inoltre, � importante determinare a
quale forma di sindacato esse sono subordinate per poter essere
pubblicate.
Il legislatore ha omesso di specificare quali sono i poteri del giudice
del registro, come si deve comportare di fronte ad una domanda priva
della sottoscrizione autenticata. Cosa pu� fare se l�atto costitutivo
indica un oggetto sociale illegittimo, ed � gi� intervenuto il giudizio di
omologazione. In quali casi pu� rifiutare l�iscrizione, piuttosto che
chiedere una rettificazione dell�atto, oppure rimettere la questione al
giudice dell�omologazione affinch� provveda ad eliminare il decreto
precedentemente emesso.
Queste sono tutte questioni che ancora non hanno trovato una risposta
definitiva.
Dalle esperienze degli altri Stati europei ed extraeuropei, � possibile
trarre degli esempi costruttivi. A tal fine � necessario conoscere come
l�istituto � organizzato in Francia, Germania, Belgio, USA ed
Inghilterra.
Una breve analisi dei sistemi stranieri, ci permette di apprendere in
quali altri modi pu� essere elaborata la pubblicit� commerciale. In
futuro potrebbe presentarsi la necessit� di introdurre ulteriori
variazioni al regime italiano, prendendo spunto proprio da quelli
stranieri.
Capitolo I
BREVE PERCORSO STORICO, FINO
ALL�ATTUALE REGISTRO DELLE IMPRESE
1. CENNI STORICI.
Le prime forme organizzative che i commercianti hanno posto in
essere per tutelare le proprie posizioni giuridiche ed economiche, sono
state le corporazioni. Nel XIII secolo esse hanno avuto un ampio
sviluppo, tanto da riservarsi una serie di compiti fondamentali inerenti
all�esistenza stessa della categoria dei mercanti. Tra le funzioni pi�
importanti vi erano: la partecipazione ai consigli del comune, l�attivit�
legislativa e quella di garanzia della giustizia negli affari commerciali.
In questo periodo storico, le corporazioni hanno assunto valore
giuridico ed hanno ampliato il proprio raggio di operativit�. Infatti,
tutte le loro regole e le loro funzioni, in un primo momento erano
esercitate esclusivamente nei confronti degli iscritti, in seguito sono
state estese a tutti gli appartenenti alla categoria
1
.
L�istituto della registrazione, originariamente era inteso quale
strumento per fare conoscere l�esistenza del nuovo organismo
1
L�iscrizione alla corporazione era l�unico dato rilevante per essere riconosciuti quali
commercianti. Solo in un secondo momento ha acquisito maggiore importanza l�elemento
fattuale, anzich� quello formale, e quindi l�effettivo esercizio di un�attivit� di carattere
commerciale. RAGUSA MAGGIORE G., Il registro delle imprese (artt. 2188-2202), ne Il
Codice Civile Commentario, diretto da SCHIESINGER, 2� ed., Milano, 1996, p. 14.
introdotto sul mercato, ai soli membri della corporazione. Al fine di
assicurare una maggiore prosperit� dell�organizzazione, era garantita
la riservatezza delle informazioni.
Solo intorno al 1200, vista l�evoluzione del commercio, sorge
l�esigenza di regolare la categoria dei commercianti subordinandoli a
delle norme comportamentali ed organizzative, al fine di garantire
ordine e correttezza nei confronti dei terzi.
Sorge negli operatori l�interesse a far conoscere a chiunque la propria
impresa, per evitare ogni sorta di confusione con quelle dei
concorrenti. Cos� come i terzi a loro volta, hanno interesse a conoscere
le caratteristiche dell�impresa con cui possono avere bisogno di
entrare in relazione.
Per soddisfare tali necessit�, ha iniziato a prendere piede la
formazione di un sistema pubblicitario
2
.
Nel XVI secolo, per�, � caduto il regime delle corporazioni ed insieme
ad esso, l�intero sistema pubblicitario.
Solo nel XIX secolo, l�istituto � stato reinserito dall�ordinamento
giuridico italiano.
La struttura del mercato moderno � per molti aspetti diversa da quella
vigente nel periodo delle corporazioni, ma l�esigenza di trasparenza e
quindi di un�adeguata pubblicit� dei fenomeni societari � ancora e
sempre pi� viva. Lo sviluppo del commercio, ha reso pi� complesse le
gestioni dei rapporti giuridici tra i numerosi operatori del sistema
economico. E� maggiore l�esigenza di esercitare controlli, e rendere
2
L�istituto prevedeva che, ad esempio: il mercante non � vincolato dagli atti compiuti dal
mandatario dopo che la revoca della procura � stata annotata nei libri della corporazione;
� vietato fare uso di un marchio uguale a quello di altri, gi� iscritto nei registri. PAVONE
LA ROSA, Il registro delle imprese, Milano, 1954, p. 8.
pubbliche le relazioni che vengono concluse nell�esercizio delle
diverse attivit� commerciali. Per questo motivo con il Codice di
Commercio del 1882, il legislatore ha reintrodotto un sistema di
pubblicit� pi� nuovo e moderno.
Il detto codice, all�art. 91 prevedeva che l�atto costitutivo e lo statuto
delle societ� in accomandita per azioni e quelle per azioni, dovevano
essere depositati nella cancelleria del Tribunale civile nella cui
giurisdizione si trovava la sede della societ�. Il Tribunale, verificato
l�adempimento delle condizioni richieste dalla legge, ordinava la
trascrizione dell�atto nel registro delle societ�. Ed ancora, l�art. 9 del
regolamento n. 1139/1882 per l�attuazione del codice, prevedeva che
l�atto non poteva essere trascritto, in mancanza del previo
provvedimento di omologazione emesso dall�Autorit� giudiziaria.
Il sistema organizzato in questo modo, per�, non ha avuto molto
successo. La mancanza di una disciplina adeguata, che provvedesse ad
attribuire una funzione di controllo alla stessa Autorit� del registro, ha
permesso la formazione di pubblicazioni incomplete ed infedeli.
Inoltre la portata limitata dell�obbligo d�iscrizione, rivolto solo ad
alcuni soggetti, ha reso l�istituto ancora una volta incompleto e ne ha
sminuito l�importanza.
Con il successivo codice del 1942 questi errori sono stati ripetuti.
Sostanzialmente, nulla � stato cambiato rispetto al sistema previgente.
L�art. 2330 c.c. riproduce il contenuto del citato art. 91 del Codice di
Commercio. Esso dispone che il notaio che ha ricevuto l�atto
costitutivo, ha l�obbligo di depositarlo all�ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione si trova la sede della societ�. Al
deposito segue la verifica dell�adempimento delle condizioni stabilite
dalla legge da parte del Tribunale, il quale ne ordina l�iscrizione sul
registro.
L�effettiva realizzazione del registro delle imprese ha avuto, tra l�altro,
un percorso lungo e complesso.
Infatti, la sua istituzione � prevista dall'art. 2188 c.c., ma l�entrata in
vigore � stata rinviata ad un successivo decreto del presidente della
Repubblica (art. 99 disp.att. del c.c.)
3
. Per parecchio tempo
(cinquant�anni circa) nessun decreto ha provveduto in tal senso ed
hanno continuato ad essere attuate, quindi, le disposizioni transitorie.
Quest�ultime prevedevano che il registro provvisorio si trovasse
presso la cancelleria del Tribunale della sede della societ� (art. 101
disp.att.), e che le iscrizione avessero luogo �secondo le modalit�
stabilite dalle leggi anteriori� (art. 100 disp.att.).
Per diversi anni dunque, nonostante siano stati presentati diversi
progetti di legge che non hanno avuto buon esito
4
, ha continuato ad
3
Art. 99 legg.att. del c.c.: �Le disposizioni relative all�istituzione del registro delle
imprese previsto dall�art. 2188 del codice saranno emanate con decreto del Presidente
della Repubblica. Tale decreto stabilir� altres� la data di attuazione del registro delle
imprese, nonch� le condizioni per l�iscrizione delle imprese, nonch� le condizioni per
l�iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento�.
4
Gi� il 12 luglio 1958 � stato peraltro presentato al senato un disegno di legge, su
iniziativa del sen. Trabuco. Esso prevedeva l�istituzione dell�ufficio del registro in ogni
capoluogo di provincia, presso le Camere di Commercio; l�affidamento della direzione al
Segretario della camera di commercio; l�assorbimento del registro delle ditte nel nuovo
registro delle imprese; la suddivisione in pi� sezioni speciali, tra cui quella per i piccoli
imprenditori. A questo � seguito quello del sen. Castellari e altri (nel 1976), quello del
sen. Rossi e altri (del 1977), quello del Ministro dell�Industria in concerto con altri (del
1978) ed infine del prof. Ermanno Bocchini (del 1979). Quest�ultimo suggeriva di
riformare l�art. 2188 c.c., in modo da prevedere espressamente l�istituzione dell�ufficio
presso le Camere di Commercio e rinnovare completamente la disciplina procedimentale
in esso contenuta.
essere utilizzato il registro delle societ� presso le cancellerie
(comprensivo del registro delle ditte, conservato invece presso le
camere di commercio), che era stato istituito nel lontano 1882
5
.
Il richiamo alle leggi anteriori, tra l�altro, ha contribuito a creare
confusione e disorganicit� nella disciplina della materia qui in esame.
Per alcuni aspetti, infatti, hanno continuato ad essere applicate le
norme del precedente codice, per altri hanno trovato attuazione gli
articoli dell�attuale Codice Civile ed altri ancora sono rimasti regolati
dalle norme transitorie. Nel corso di tutti questi anni, � sicuramente
mancato un sistema completo ed ordinato di pubblicit�.
Solo con l�art. 8 della legge 9 dicembre 1993, n. 580 (riordinamento
delle Camere di Commercio, industria, artigianato, agricoltura: art. 8
sul registro delle imprese), � stato effettivamente istituito presso le
Camere di Commercio dei capoluoghi di provincia, l�ufficio del
registro delle imprese di cui all�art. 2188 c.c.
6
. La detta legge per�, a
sua volta al comma otto, prevede che �Con regolamento emanato ai
sensi dell�art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell�industria, del commercio e dell�artigianato, di concerto
�In passato i nostri politici...non capirono che accanto a meritevoli interessi di natura
privatistica (come quelli dei creditori) esistevano anche altrettanto meritevoli interessi di
natura pubblicistica quali, primi tra tutti, quelli connessi all�efficienza ed alla trasparenza
del mercato�. �...solo con il riaccendersi in sede politica (in questi primi anni novanta) del
dibattito su temi quali la trasparenza del mercato e la lotta alla criminalit� organizzata, il
problema del Registro delle imprese riemerse�. S. ALVARO, L�istituzione del registro
delle imprese: prime riflessioni, cit., p. 283.
5
�...il regime previsto come transitorio si � in realt� trasformato in regime definitivo�.
FERRI, Delle imprese soggette a registrazione, in Comm. del Cod. Civ., Libro V, Del
lavoro (artt. 2188-2246), a cura di A. SCIALOJA, G. BRANCA, Bologna-Roma, 1972, p. 7.
6
Art. 8, co. 2, L n. 580/93: � E� istituito presso la camera di commercio l�ufficio del
registro delle imprese di cui all�art. 2188 del Codice Civile.�.
con il Ministro di grazia e di giustizia, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di
attuazione del presente articolo�.
Finalmente con il successivo regolamento del 7 dicembre 1995, n.
581, � stata introdotta la disciplina per la tenuta e la gestione del libro
pubblico
7
. La norma � entrata in vigore il 19 febbraio 1996
8
.
Una delle pi� importanti innovazione che essa ha introdotto, consiste
nell�attribuzione della tenuta del registro delle imprese alle Camere di
Commercio.
La scelta � stata dettata da diverse ragioni. Prima di tutto, nel carattere
amministrativo dell�attivit� da doversi svolgere. Scopo delle Camere
di Commercio � proprio quello di esercitare �funzioni di interesse
generale per il sistema delle imprese� (art. 1 della legge n. 580/93).
7
G. COND�, Osservazione a Cass., 9 agosto 1997, n. 7445: Tribunale competente ad
omologare gli atti societari dopo l�istituzione del registro delle imprese, in Giur. comm.,
1997, p. 183-184; MARCHESE D., Il Tribunale competente in materia di omologazione
dopo l�istituzione del registro delle imprese, in Riv. Dir. comm., 1998, p. 598 SS..
8
Il 14 febbraio 1996 sono stati definiti i modelli dei certificati tipo. Altro elemento molto
importante � che, per effetto della successiva legge 7 agosto 1997, n. 266, non � pi�
necessaria la pubblicazione nel Busarl (introdotta nell�ordinamento italiano in attuazione
della prima direttiva CEE del 1968, n. 151). L�introduzione delle tecniche informatiche
permette una divulgazione delle notizie, senza che sia necessaria l�ulteriore pubblicazione
dei bollettini da distribuire alla collettivit�. La pubblicit� legale sar� data esclusivamente
dal registro delle imprese.
Il legislatore non ha eliminato, invece, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (prevista
per alcuni atti delle societ� di capitali: l�avviso di convocazione dell�assemblea o gli atti
di fusione e di scissione). Secondo alcuni autori, sarebbe stato opportuno dichiarare
assolta con l�iscrizione sul registro delle imprese, anche la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. In tale senso G. NIGRO, La <<soppressione>> del Busarl, in Riv. Delle societ�,
1998, p. 1462, nota n. 3.
Attribuire la conservazione del registro delle imprese all�Autorit�
amministrativa, significa avere la sicurezza che tale funzione sia
esercitata da organi adeguatamente preparati
9
.
Il suo trasferimento dalle cancellerie alle Camere di Commercio,
inoltre, permette di alleggerire i compiti dei tribunali
10
. La dottrina ha
evidenziato l�utilit� che si impieghino le risorse, nell�esercizio
dell�attivit� giurisdizionale in senso stretto
11
.
Inoltre si ha il vantaggio che, anche per il registro delle imprese, potr�
essere applicato il sistema informatico introdotto e gi� da tempo
utilizzato per la tenuta del registro delle ditte. In questo modo, oltre ad
essere garantita una migliore gestione del nuovo registro delle
imprese, sono conservate tutte le informazioni memorizzate fino ad
oggi.
9
In merito agli organi preposti alla tenuta del registro delle imprese, cfr. capitolo IV, � 1..
10
F. FEZZA, Il nuovo registro delle imprese: procedimento d�iscrizione e competenza
omologatoria, cit., p. 172: <<...l�esigenza di garantire la funzionalit� della giustizia civile,
evitando di appesantire il gi� grave fardello di incombenze, in linea, del resto, con una
raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d�Europa con la quale si
invitano gli Stati membri a limitare le attivit� non giurisdizionali affidate ai giudici>>. In
tale senso anche V. SALAFIA, Competenza territoriale per l�omologazione degli atti da
iscrivere nel registro delle imprese, cit., p. 1293; P. REVIGLIONO, Il �nuovo� Registro
delle imprese: struttura e procedimento, cit., p. 319; MANZO-PRATIS, Brevi note
sull�istituzione del registro delle imprese, in Foro it., 1994, p. 490-491.
11
G. MANZO, Novit� sul registro delle imprese: approvato il regolamento di attuazione,
cit., p. 490; P. REVIGLIONO, Il �nuovo� Registro delle imprese: struttura e procedimento,
cit., p. 296-297; F. BARACHINI, La pubblicit� commerciale dopo l�istituzione del Registro
delle imprese, in Giur. comm., 1996, p. 235, afferma �conferma quel processo di
progressiva <<amministrativizzazione>> del sistema giuridico e, in particolare, delle
cosiddette funzioni pubbliche di amministrazione del diritto privato...�. In tale senso
anche PAVONE LA ROSA, Il registro delle imprese, cit., p. 73; E. BOCCHINI, Trasparenza
e pubblicit� nell�attivit� dell�impresa, cit., p. 13.
Il legislatore regolamentare ha dettato anche delle disposizioni
transitorie, che disciplinano in che modo deve avvenire il passaggio
dal registro delle cancellerie a quello definitivo presso le Camere di
Commercio. Art. 27 reg. 581/95: �Tutti i soggetti e i relativi atti gi�
iscritti nel registro delle societ�
12
...sono iscritti di diritto nel registro
delle imprese, conservando il numero di iscrizione del registro delle
societ�, con l�indicazione del relativo Tribunale di origine...�. Perch�
ci� avvenga � necessaria una forte collaborazione delle cancellerie, le
quali devono comunicare tutti i dati di cui sono a conoscenza alle
Camere di Commercio, per eseguire le dovute registrazioni.
Egli ha elaborato un criterio ancora diverso per il passaggio, invece,
dal registro delle ditte (di cui al testo unico del 1934) a quello delle
imprese. Art. 28 del detto regolamento, modificato dal d.p.r. n.
559/96: �Gli imprenditori individuali iscritti nel registro delle ditte
sono iscritti d�ufficio...�
13
.
Le societ� che prima erano esonerate dall�obbligo d�iscrizione (le
societ� semplici), devono farne richiesta entro il 31 dicembre 1996
12
Si tratta praticamente delle societ� commerciali, cooperative, consorzi, G.E.I.E..
13
Il vecchio testo prevedeva che: � Gli imprenditori individuali soggetti all�iscrizione nel
registro delle imprese ed iscritti nel registro delle ditte...devono richiedere l�iscrizione nel
registro delle imprese entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.�, qualora essi non lo facciano, �l�ufficio provvede all�iscrizione...�.
Oggi invece, a parte che per gli enti pubblici, tutti i soggetti gi� iscritti sono subordinati
alla registrazione d�ufficio sul nuovo libro pubblico. Questa sembra essere una delle
ipotesi prevista negli art. 2190 c.c. e 16 dello stesso regolamento. IBBA E MARAS�,
Registro delle imprese, cit., p. 190. Cfr. capitolo IV, � 1. 1..
(p.r. n. 642/96)
14
. Infine, � previsto per le societ� irregolari e di fatto il
termine del 30 giugno 1997 (d.p.r. n. 662/96)
15
.
E� da precisare tra l�altro, che il registro delle ditte non �
automaticamente eliminato con l�entrata in vigore del nuovo registro.
Le Camere di Commercio hanno il compito di continuare a gestire il
registro delle ditte, per i successivi tre anni (art. 8, co. 7, legge n.
580/93). Si assiste quindi ad un periodo in cui registro delle imprese
(istituito in teoria dopo centottanta giorni) e registro delle ditte
coesistono
16
. Al termine di questo periodo, il registro delle ditte, il
quale svolge esclusivamente funzioni amministrative e fiscali, sar�
completamente assorbito dal registro delle imprese
17
.
Riguardo alla disciplina applicabile, il decimo comma dell�art. 8 della
citata legge, prevede l�abrogazione esclusivamente dell�art. 47, co. 2
della legge del 1934, relativa all�esenzione dell�obbligo d�iscrizione
per gli imprenditori agricoli. Sono fatte salve, invece, tutte le altre
norme. Da ci� s�intende l�intenzione del legislatore di continuare ad
applicare la disciplina anteriore, nei limiti in cui risulta essere
compatibile con quella attuale
18
.
14
L�art. 30 reg. 581/95 prevedeva l�iscrizione su domanda da presentare entro sessanta
giorni dall�entrata in vigore.
15
Per le societ� irregolari, l�art. 29 reg. 581/95 prevedeva che la domanda d�iscrizione
dovesse essere presentata entro il 26 gennaio 1997.
Per le associazioni e fondazioni nulla � disposto, dunque si presume l�iscrizione su
domanda. IBBA E MARAS�, Registro delle imprese, Milano, 1997, p. 74-77.
16
Il legislatore probabilmente ha previsto questo periodo di possibile coesistenza dei due
registri, perch� ha immaginato i ritardi tradizionali della burocrazia. E. BOCCHINI,
Finalmente istituito il registro delle imprese, in Corr. Giur., 1994, p. 138.
17
Sulla struttura del registro delle imprese, cfr. questo capitolo, � 2..
18
P. REVIGLIONO, Il �nuovo� Registro delle imprese: struttura e procedimento, cit., p.
302.
In generale dunque, nonostante l�esigenza di riformare
approfonditamente il sistema
19
, con i recenti interventi legislativi non
sono stati introdotti molti cambiamenti
20
. Lo stesso art. 8, co. 2, della
legge dispone: �L�ufficio provvede alla tenuta del Registro delle
imprese in conformit� agli articoli 2188 e seguenti del Codice
Civile...�. Quindi, l�istituto della pubblicit� continua ad essere
regolato secondo le nome del Codice Civile.
Con la nuova legge, comunque � stata eliminata la confusione creata
dall�applicazione di norme appartenenti a tempi e corpi legislativi
differenti.
Inoltre � stata risolta la questione del carattere limitato dell�obbligo
d�iscrizione. Oggi infatti, esso � imposto a qualsiasi tipo di
imprenditore
21
.
Manca ancora, invece, una norma che indichi in modo preciso in che
cosa consiste la funzione di controllo dell�Autorit� del registro. Per
evitare l�esecuzione di pubblicazioni irregolari, � necessario analizzare
meglio quali tipi di accertamenti pu� svolgere il conservatore. La
questione non � di facile risoluzione, e tutt�oggi n� la giurisprudenza,
n� la dottrina ne hanno dato una definizione.
Alla materia qui in esame � strettamente collegato un altro argomento
che il legislatore ha provveduto a regolarizzare in anticipo rispetto
all�istituzione del registro delle imprese: il trasferimento d�azienda.
19
�...la disciplina pubblicitaria risultava inadeguata...durante il dibattito preparatorio,
molti tra gli studiosi...avevano studiato l�esigenza di un ripensamento dei tratti costitutivi
del sistema della pubblicit� commerciale�. F. BARACHINI, La pubblicit� commerciale
dopo l�istituzione del Registro delle imprese, cit., p. 234.
20
Da questo punto di vista era pi� innovativo il progetto Bocchini, cfr. nota n. 4.
21
Sui soggetti obbligati alla registrazione in seguito alla legge n. 580/95, cfr. capitolo IV,
� 3. 2..