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Introduzione
Dalla nascita del diritto d’autore in epoca moderna, con l’avvento della
stampa a caratteri mobili, si assiste ad un progressivo sviluppo e
cambiamento dello stesso. Negli anni, in contrasto con la logica
commerciale di sfruttamento delle opere, si sviluppa l’idea di una cultura
open, che fa del rilascio del codice sorgente la sua battaglia; e in effetti le
finalità di questi movimenti non sono da tralasciare: il codice sorgente
serve a garantire una maggiore libertà e la possibilità per i programmatori
sparsi per il globo di apportare il loro contributo in un’ottica di
miglioramento costante del prodotto.
La rivoluzione digitale e la convergenza tecnologica fanno sì che le opere
possano essere duplicate e diffuse con maggiore facilità: si assiste alla
smaterializzazione dei supporti, e il contenuto viene veicolato in formato
digitale, reso più leggero grazie all’implementazione di algoritmi di
compressione dei vari formati, a seconda che si tratti di musica, film, file
testuali, etc.
Se l’avvento di internet (e del digitale) ha semplificato e rivoluzionato il
modo di condividere file, e garantisce oggi un costante accesso
all’informazione sempre aggiornata, bisogna considerare che molto
spesso la rete agevola comportamenti lesivi dei diritti altrui.
Nell’ambito che qui rileva, in particolare, si è registrato un aumento della
pirateria informatica, provocando un mancato guadagno all’industria
culturale, che si tramuta in danno alla produzione stessa.
È qui che intervengono le numerose richieste degli aventi diritto a godere
di una maggior tutela, ed è qui che la legge 633/1941, altrimenti nota
come legge sul diritto d’autore, interviene a garanzia degli autori e dei
titolari dei diritti connessi. Vengono previste così delle tecnologie anti-
copia e anti-pirateria, in modo da proteggere le opere e renderle
identificabili rispettivamente con l’ausilio di sistemi di crittazione e
l’inserimento delle informazioni che identificano l’opera e ne tracciano
l’utilizzo.
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Tramite questo sistema di gestione dei diritti (DRM), i titolari sono in grado
di esercitare le loro prerogative, regolando l’uso che delle loro opere è
concesso.
Onde evitare o comunque limitare l’aggiramento di tali misure, è prevista
la tutela delle stesse, si tratta in realtà di una tutela rafforzata, in quanto,
trattandosi di software è di per sé protetto dalla LDA, per di più il
legislatore ha disposto sanzioni amministrative e penali contro l’elusione di
tali misure.
Laddove la legge risulti obsoleta, o inadeguata, intervengono le direttive
europee, atte ad armonizzare i vari aspetti della tutela a livello
internazionale. Di particolar rilievo la direttiva sul commercio elettronico,
recepita nel nostro ordinamento attraverso il D. Lgs. 70/2003, nella quale
vengono individuati i profili di (ir-) responsabilità dei Providers,
determinando una distinzione tra ISP attivi e ISP passivi e i relativi
obblighi.
La tesi è strutturata in quattro capitoli.
Nel primo capitolo ampio spazio è dedicato alla veste classica del diritto
d’autore; qui vengono illustrate le caratteristiche indispensabili perché
un’opera possa rientrare nel regime di protezione di tale disciplina,
vengono individuati i diritti riconosciuti agli autori e ai titolari dei diritti
connessi, la loro durata, le limitazioni ed eccezioni a tali prerogative,
nonché le sanzioni e il ruolo della Società Italiana degli Autori ed Editori
(SIAE).
Individuato il campo di applicazione, il secondo capitolo verte sulla
condivisione dei file su internet, sull’incremento della pirateria e
dell’illegalità e le misure adottate dal legislatore e dai singoli portatori di
interesse per sconfiggere la piaga della condivisione illegale.
Ma uno strumento utile è costituito dal (seppur atipico) contratto di licenza
d’uso analizzato nel terzo capitolo; a seconda del grado di libertà
concesso all’utente, le licenze si dividono nelle macrocategorie:
proprietarie e free; sempre nel terzo capitolo, un breve excursus sui
contratti B2C e la tutela dei consumatori, fino ad arrivare al modello open
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source, passando per le licenze proprietarie e free, fino alle licenze
creative commons.
È interessante vedere le modalità di esplicazione del consenso nei contrati
a distanza, la tutela accordata ai consumatori e la particolarità delle
licenze a strappo.
Infine il quarto capitolo contiene un’esamina degli interventi regolamentari
in materia di diritto d’autore operate dalle autorità nazionali francese e
italiana, nonché il problema del bilanciamento dei diritti nella rete.
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CAPITOLO I
DIRITTO D’AUTORE
1. Origine del diritto d’autore
Il diritto d’autore nasce in epoca moderna con l’avvento della
stampa a caratteri mobili. Nei secoli precedenti l’alto tasso di
analfabetismo e la mancanza di tecnologie che permettevano la
riproduzione e diffusione delle opere fece si che la tutela dell’opera
fosse un problema meno rilevante e meno diffuso.
Ciò nonostante, nella civiltà Greca e in quella Romana vi sono
esempi di casi di plagio che sin da allora venivano riconosciuti e
puniti legalmente con l’allontanamento dei responsabili. Oltre alla
tutela prevista per il plagio, gli unici diritti riconosciuti dai Romani
riguardavano i librai e gli editori, mentre in Grecia iniziavano ad
esserci delle distinzioni tra le tipologie di opere ad esempio quella
figurativa, quella letteraria, ecc.
Come è noto, un ruolo fondamentale per la diffusione della cultura,
durante il Medioevo, è stato esercitato dai monasteri, che con la
nascita delle università e la richiesta di manoscritti, videro creare le
officine scrittorie, ovvero dei luoghi in cui gli amanuensi scrivevano
e riproducevano i testi scritti a mano. In quest’epoca il diritto
d’autore era certamente meno diffuso, era un tempo in cui regnava
la superstizione e le opere non venivano copiate per paura delle
maledizioni che ogni autore scriveva sulla prima pagina del proprio
manoscritto.
Il sapere era un privilegio di pochi, le opere letterarie venivano
riprodotte manualmente, e artisti ed autori godevano del sostegno
economico dei mecenati, ma nel 1455 l’invenzione di una nuova
tecnica di stampa ad opera di Gutenberg rende possibile una
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maggiore diffusione della cultura grazie alla riduzione dei costi di
produzione che consente di stampare più libri in un tempo ridotto.
Con l’aumento degli stampati si avverte la necessità di tutelare le
figure che intervengono nella creazione di un libro: l’autore e
l’editore ovvero lo stampatore. Nel XV secolo a Venezia si ha una
prima tutela dello stampatore, attraverso un sistema di privilegi
rilasciati dal sovrano. Il primo privilegio venne concesso al tedesco
Giovanni da Spira, sarebbe durato cinque anni e consisteva
nell’esercizio esclusivo della professione di stampatore. Ma il
privilegio più ricercato ai tempi era il benestare del Papa in quanto
le opere non gradite allo Stato della Chiesa subivano una censura
che si estendeva a tutto il mondo cattolico e la pena per i falsari
prevedeva la scomunica.
L’evoluzione del sistema si ha nell’Inghilterra del Seicento con la
nascita della London Company of Stationers, una corporazione di
librai, che in cambio del diritto esclusivo di stampare, doveva
cercare, confiscare e censurare le opere non gradite al governo. Le
opere erano sottoposte a censura, e per poter essere pubblicate
dovevano essere registrate sul registro della corporazione, con tale
sistema gli autori non avevano alcuna tutela o diritto sull’opera,
mentre beneficiavano della situazione gli Stationers, gli editori e il
governo. Il guadagno dell’autore consisteva nel compenso che
riusciva a contrattare con l’editore per la cessione del manoscritto,
con la quale perdeva ogni facoltà sull’opera ceduta. Per avere una
prima, seppur minima, tutela dell’autore bisogna arrivare al 1710,
anno in cui la regina Anna d’Inghilterra promulga il primo editto sul
diritto d’autore, per l’appunto il Copyright Act. Questo statuto
prevedeva una tutela dell’editore che durava quattordici anni,
trascorsi i quali il diritto tornava all’autore dell’opera, che veniva a
sua volta tutelato per quattordici anni. Seppure presta maggiori
attenzioni alla tutela dell’editore, lo Statuto d’Anna è importante
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perché è la prima normativa sul copyright già da allora riferito alla
sola riproduzione delle opere.
Il riconoscimento di maggiori diritti all’autore dell’opera si ha con le
leggi francesi che seguirono alla Rivoluzione, “per vestire le
prerogative riconosciute agli autori sulle proprie opere, si
rimpiazzava l’istituto del privilegio con il concetto di proprietà, che la
dichiarazione dei diritti aveva appena riconosciuto quale diritto
inviolabile dei citoyens”
1
.
Si fa strada l’idea di proprietà intellettuale e nasce la concezione
moderna della tutela dell’autore, si riconosce ad esso un diritto
innato sull’opera per il semplice fatto di averla creata. Negli anni
successivi si fa strada l’idea del droit moral, si distingue una sfera di
diritti patrimoniali cedibili, quali la pubblicazione o riproduzione e
una sfera di diritti inalienabili quali l’integrità dell’opera; questa tesi
dualista del diritto d’autore trova adesione anche in Italia,
confermando una differenza sostanziale tra il copyright
anglosassone e il diritto d’autore: il primo tutela solamente i diritti
patrimoniali, il secondo tutela sia i diritti patrimoniali, sia i diritti
morali.
Nell’ordinamento italiano, sono stati richiamati vari istituti giuridici
sulla base dei quali si poggia il diritto d’autore: dal diritto di
proprietà, al diritto al lavoro, fino ai diritti della personalità. È da
precisare che “il diritto di autore non può dirsi compreso nel diritto di
proprietà, quale istituto tipico della classe dei diritti reali, ma i diritti
patrimoniali sull'opera hanno il carattere dei diritti reali mobiliari (e
ciò a parte ogni questione dottrinaria di carattere generale in
relazione ai diritti reali su beni immateriali), in quanto assicurano un
potere diretto e immediato dell'uomo sulla res e in quanto hanno il
carattere dell'assolutezza, e, generalmente, della esclusività,
seppure non quella della perpetuità. Anche allorquando il diritto
1
IZZO, Alle radici della diversità tra copyright e diritto d’autore, in AA. VV., I diritti sulle opere
digitali, a cura di PASCUZZI e CASO, Padova, 2002, 114.
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patrimoniale si trasforma, per volontà della legge (§ 24), in un
semplice diritto a compenso, esso conserva il carattere di diritto
d'ordine assoluto, esercitabile erga omnes. La tutela della
personalità dell'autore, nell'ambito della legge sul diritto d'autore,
non si ricollega a una generale tutela della personalità, trattandosi
di specifici diritti soggettivi attribuiti dall'ordine giuridico all'autore, a
tutela, è vero, della sua personalità, ma in quanto questa si
manifesta nell'opera da esso creata. I diritti personali d'autore non
sono, quindi, diritti innati alla persona, seppure, limitatamente al
diritto di paternità, possa dirsi (ASCARELLI) che un tale diritto abbia
carattere generale, in quanto spetta ad ogni soggetto per le azioni
compiute; essi sorgono solo con la creazione dell'opera e sono
attribuiti all'autore in quanto creatore dell'opera stessa; essi,
tuttavia, hanno i caratteri dei diritti personali quali diritti essenziali
(in questo senso e fra gli altri DE CUPIS)”
2
.
Non vi è dubbio che l’opera dell’ingegno è sempre stata oggetto di
sfruttamento da terzi che non avevano e tutt’oggi non hanno diritto
alla sua diffusione, questo avviene soprattutto esportando un’opera
al di fuori del paese di origine, dove vi sono differenti leggi in
materia di diritto d’autore. Per uniformare la tutela del diritto
d’autore a livello internazionale e assicurare in tal modo una
protezione omogenea degli autori e dei titolari dei diritti connessi,
viene stipulata, nel 1886, la Convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie e artistiche (aggiornata l’ultima volta a Parigi
nel 1971), tale Convenzione esprime dei principi che regolano la
protezione delle opere nei paesi stranieri aderenti ad essa. Primo
fra tutti il principio del trattamento nazionale, in virtù del quale le
opere dei paesi dell’unione devono godere della stessa protezione
accordata alle opere nazionali, è inoltre previsto un periodo minimo
di protezione che comprende la vita dell’autore e cinquanta anni
2
DE SANCTIS, Autore (diritto di) (disciplina), in Enciclopedia del diritto, IV, Milano, 1959.
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dopo la sua morte. Seguendo questo principio, laddove dovessero
esserci differenze nel periodo di protezione verrebbe applicato il
periodo più breve. Tra gli altri principi si ritrovano la protezione
automatica, che garantisce la protezione alle opere dei Paesi
aderenti alla Convenzione di Berna senza il bisogno di formalità
costitutive, e la determinazione di un livello minimo di diritti che
devono essere riconosciuti agli autori dai Paesi firmatari.
Da allora sono stati fatti diversi accordi per sostenere la tutela
internazionale, anche se questa resta una materia in continua
evoluzione. Negli anni, alle opere richiamate dalla Convenzione di
Berna si sono aggiunte le banche dati e i programmi per
elaboratore e soprattutto relativamente a questi ultimi, ma non solo,
con la rivoluzione digitale e la crescente informatizzazione, sono
nati dei movimenti che vanno controcorrente rispetto al diritto
d’autore. A partire dal progetto GNU, con la conseguente creazione
del sistema operativo Linux, e dalla collaborazione mostrata dal
popolo della rete per la condivisione di file, idee, software, si
sviluppa un nuovo pensiero sulla protezione del diritto d’autore, che
viene visto come puro sfruttamento economico, contro la libera
condivisione del prodotto dell’ingegno.
Se il peer to peer e il file sharing costituiscono una condivisione di
opere tra gli utenti della rete fatta in modo improprio e senza averne
diritto, non si può dire lo stesso dei concetti che si fanno strada
negli anni: open source e copyleft, un nuovo modello di gestione
dei diritti d’autore, si sviluppano, inoltre, nuove licenze con cui
l’autore liberalizza in un certo senso l’uso dell’opera, ad esempio
acconsentendo al suo utilizzo gratuito per scopi non commerciali, o
rendendo accessibile e modificabile il codice sorgente per la
creazione di un’opera collettiva. Riprenderemo il discorso sulla
condivisione di file e sulle licenze nei capitoli successivi, per ora
vorrei sottolineare che, data la mutevolezza della rete e le immense
opportunità che essa offre anche ai meno onesti, si è alla ricerca di