VI
quesito della possibilità o meno di ravvisare un concorso c.d.
esterno, in particolare nei reati associativi, laddove la tematica in
esame riveste gran parte della sua importanza.
La giurisprudenza, negli anni, ha fatto largo ricorso alla
figura del concorso eventuale, applicandolo ai reati associativi, in
particolare a quei reati puniti dall’art. 416-bis c.p., espandendo la
carica sanzionatoria di tali fattispecie attraverso il ricorso alla
clausola generale prevista dall’art. 110 c.p. L’esigenza di
introdurre questa fattispecie nasce da una rilevazione sociologica
che ha palesato l’esistenza di una serie di posizioni sfumate
all’interno dei rapporti instaurati dalla criminalità organizzata di
tipo mafioso con il tessuto civile circostante. E’ evidente, quindi,
la necessità di fronteggiare tali fenomeni particolarmente odiosi
di “contiguità” alle associazioni criminali che, andando ben oltre
la semplice “vicinanza” o “disponibilità” a favore
dell’associazione stessa, necessitano di un’adeguata risposta
sanzionatoria, non potendosi considerare sufficiente la mera
condanna sociale.
Il problema principale che l’elaborazione si pone è quello di
verificare se, ed in presenza di quali presupposti, sia
configurabile un concorso esterno ex art. 110. del codice penale
ad un’associazione criminosa da parte di soggetti estranei
all’associazione medesima. Allo stesso tempo, il lavoro che
segue cerca di far emergere che un indiscriminato uso di questo
strumento, cagionato dalla mancanza di regole certe alle quali
appellarsi, può determinare, in sede di applicazione della
VII
fattispecie, imperdonabili violazioni del principio di legalità -
sancito dalla Costituzione all’art. 25 -; più in particolare, del
principio di tassatività delle fattispecie penali.
La trattazione esordisce con l’analisi dei risvolti socio-
criminologici del fenomeno della contiguità mafiosa.
Il primo capitolo è dedicato all’analisi storica del fenomeno,
strumentale alla consolidata convinzione che i fenomeni di
collaborazione dall’esterno con i sodalizi criminosi costituiscono
una pratica sempre esistita e dotata di una forte carica criminale.
Per ricostruire l’evoluzione del fenomeno del concorso
esterno, è indispensabile seguire lo sviluppo della
giurisprudenza, attraverso la quale molte obiezioni dogmatiche
sono state superate.
A tal proposito, dopo una breve ma opportuna premessa, nel
capitolo secondo, sul concorso eventuale di persone nel reato, la
trattazione, al capitolo quarto, analizza le più importanti sentenze
emesse dalla Corte di Cassazione sul concorso esterno e sul reato
di accordo elettorale politico-mafioso.
L’analisi mostra chiaramente come il tema sia decisamente
controverso e delicato, tanto che il primo arresto di una certa
rilevanza, che fissa alcuni principi forti dopo una serie di
pronunce altalenanti, è quello che i giudici del Massimo
Consesso di Piazza Cavour hanno reso il 15 ottobre 1994, nella
famosa sentenza Demitry. In questo loro primo intervento, le
Sezioni Unite, non hanno esitato a ritenere configurabile
l’imputazione nei confronti di quei soggetti che, pur non facendo
VIII
parte del sodalizio criminoso, avessero conferito all’ente un
contributo tale da consentirgli di mantenersi in vita, anche
limitatamente ad un determinato settore, onde poter proseguire i
loro scopi. Tuttavia, la configurabilità della fattispecie non ha
cessato di ingenerare nella prassi disfunzioni od incertezze
interpretative, costringendo la Cassazione a tornare in
argomento.
L’excursus giurisprudenziale prosegue attraverso le
pronunzie che si allineano al ragionamento della Demitry fino
alla altrettanto famosa sentenza Villecco del 21 settembre 2000,
nella quale viene sottoposta a verifica la tenuta della sentenza
delle Sezioni Unite, sottoponendola ad una serie di spunti critici
che in qualche modo tentano di minarne le fondamenta. La
rassegna si conclude con gli ultimi due approdi giurisprudenziali,
a Sezioni Unite, nei quali si riprende la strada intrapresa dai
giudici della Demitry, pur con alcuni cambiamenti di rotta. La
prima, è la sentenza Carnevale del 30 ottobre 2002 che, pur
confermando la configurabilità del concorso esterno, né aggiusta
la portata, allontanando l’attenzione dalla c.d. “teoria della
fibrillazione” che costituiva uno dei passaggi motivazionali più
importanti della Demitry e prospetta inoltre, una diversa
concezione del dolo del concorrente. La sentenza Mannino, al
momento l’ultima elaborazione a Sezioni Unite, riguarda
specificatamente l’accordo elettorale politico-mafioso e si
concentra prevalentemente sul momento dell’accertamento del
nesso condizionalistico.
IX
L’analisi giuridica che segue tiene quindi in estrema
considerazione le argomentazioni dei giudici della Suprema
Corte per ricostruire la fattispecie del concorso esterno al fine di
ammetterne o meno tale figura.
Il presente elaborato tratta solo brevemente il pocanzi citato
reato di patto di scambio politico-mafioso, fattispecie, introdotta
dal legislatore nel 1992, che, attraverso l’art. 416-ter, sanziona
per l’appunto l’accordo dell’esponente mafioso che somministra
o promette una somma di denaro ad una cosca mafiosa, in
cambio di appoggio elettorale. Il connubio tra mafia e politica
costituisce una delle manifestazioni più evidenti delle forme di
contiguità alla mafia.
Sul versante dottrinale, le tappe che hanno portato alla
definitiva ammissibilità della fattispecie del concorso esterno nel
reato associativo sono segnate da vivaci discussioni ed aspre
polemiche divampate tra i rispettivi fronti dei fautori e dei critici.
Contrasti acutizzati dall’importanza mass-mediatica dei
processi da cui tali scontri dottrinali prendevano le mosse. Infatti,
la coincidenza temporale tra le iniziative giudiziarie a carico di
personaggi di rilievo e il rapido montare di agguerriti
orientamenti dottrinali, dimostra che il confronto teorico si sia
arroventato proprio a causa degli esiti che i due filoni
interpretativi prospettavano alla prassi, facendo uscire la
questione tecnico-giuridica dagli stretti recinti della dogmatica
per farla approdare al centro di un dibattito politico-giornalistico,
X
che di certo non ha giovato alla realizzazione di un sereno
confronto dogmatico.
Gli argomenti a fondamento della tesi dottrinale
maggioritaria, muovono dal riconoscimento dell’infondatezza
della tradizionale obiezione “forte” opposta alla tesi
dell’ammissibilità del concorso esterno: quella, cioè,
dell’indistinguibilità tra partecipe all’associazione e concorrente
esterno alla stessa.
Il presente lavoro non ripercorre analiticamente quella
disputa sulla distinzione tra le due figure che, seppur non
indiscussa, pare ormai essersi definitivamente imposta nel diritto
vivente. Tuttavia, il problema che la trattazione pone in luce -
una volta ammessa la distinzione - è che non è affatto evidente
quale debba essere il criterio discretivo tra le due figure né, prima
ancora, come si possano meglio identificare, in astratto, le
condotte consistenti rispettivamente nel “far parte”
dell’associazione criminale - art. 416-bis c.p. - e nel “concorrere”
nell’associazione medesima - art. 110 c.p. -.
La povertà del dato legislativo non può che spalancare ampi
spazi alla discrezionalità giudiziale. E’ per questo che, sin da ora,
appare opportuno avvisare come sia auspicabile un intervento del
legislatore in materia, al fine di ritagliare con maggiore
precisione i contorni di questa figura criminosa.
Nel quinto ed ultimo capitolo ci si interroga appunto
sull’opportunità di un intervento legislativo in materia, che in
qualche modo ponga fine alle problematicità derivanti della
XI
creazione giurisprudenziale del concorso esterno. L’esigenza di
responsabilizzazione del legislatore ha portato all’enucleazione
di una serie di proposte legge nel tentativo che esso si
rimpossessi dello “scettro” della politica-criminale, sollevando la
giurisprudenza dall’onere di compiere scelte selettive dell’area
del penalmente rilevante, in quella sfera di condotte in qualche
modo collaterali alla mafia e non confortate da precise
indicazioni normative.
In definitiva, lo scopo della presente trattazione, alla luce di
tutti i risvolti giurisprudenziali e dottrinali esaminati, è quello di
sottolineare la reale necessità di un intervento normativo
rispondente alle esigenze repressive del fenomeno della
contiguità alla mafia, ancora immune alla disapprovazione
penale, nel pieno rispetto delle garanzie costituzionalmente
garantite.
1
CAPITOLO I
LA GENESI DEL CONCORSO ESTERNO NEL
REATO ASSOCIATIVO
Sommario: §1. Profili storici ed esigenze politico-criminali.
§2. La nascita giuridica del concorso esterno.
§ 1. Profili storici ed esigenze politico-criminali.
Il reato di concorso esterno
1
in associazione non trova
espressa previsione legislativa nel nostro codice penale.
1
Decisa condanna all’utilizzo del termine reato in concorso esterno viene
mossa da larga parte della dottrina: Marinucci definisce questa scelta
terminologica una “scorretta formula”, In tal senso, MARINUCCI G., Relazione
di sintesi, I reati associativi, Atti del convegno di studi in Courmayeur –
1997, Milano, 1998, 288. E’ ancora più duro nel considerare l’utilizzo
dell’aggettivo una “sgradevole improprietà dogmatica” GALLO M., Una rosa
è una rosa è una rosa è una rosa, in Crit. Dir. 2002, 20-21. Secondo altra
dottrina infine, l’utilizzo del termine esterno costituirebbe un pleonasma,
bastando alla comprensione l’utilizzo di concorso, contrapposto a
partecipazione, direzione, organizzazione. In tal senso, CAVALIERE A., Il
concorso eventuale nel reato associativo, Napoli, 2003, 30.
L’espressione risulta scorretta oltre che per l’inesistenza di un tale reato,
perché nasconde un dato giuridico fondamentale quello per cui non si
punisce il concorso in se, ma sempre e soltanto il concorso ad un fatto
descritto da una fattispecie incriminatrice di parte speciale.
Dottrina e giurisprudenza tendono ad affiancare o sostituire esterno con
l’omologo eventuale.
2
Si tratta, infatti, di un fenomeno per il quale molte persone
sono state indagate - alcune condannate, altre assolte -
riconducendo il concorso esterno al reato associativo alle
fattispecie
2
di concorso esterno nel reato di cui all’art. 416-bis
del codice penale, rubricato associazione di tipo mafioso.
3
Non è
nemmeno possibile dare una definizione univoca di concorso
esterno poiché né il legislatore né la giurisprudenza aiutano in tal
senso. Sia in dottrina che giurisprudenza, ad oggi, coesistono
orientamenti contrastanti
4
sebbene quest’ultima sembri essersi
2
Certa dottrina considera il termine fattispecie inappropriato in quanto
nessuna fattispecie di concorso esterno è prevista dall’ordinamento per il
reato di cui all’art. 416-bis c.p., né per nessun’altra fattispecie di reato
associativo se si eccettua la formula dell’art. 307 c.p., che pare riferirsi nel
suo significato più alla partecipazione in senso stretto che al concorso. In tal
senso, CAVALIERE A., Il concorso eventuale nel reato associativo, cit., 34.
3
A conferma di un fenomeno allarmante: la diffusa contiguità tra
associazioni di tipo mafioso ed esponenti del ceto politico - amministrativo
per quanto riguarda il fenomeno mafioso, nonché in materia di reati
associativi “politici” per quanto riguarda le associazioni eversive.
Ovviamente la questione può sorgere con riferimento a qualsiasi genere di
associazione criminosa.
4
Gli indirizzi di pensiero si distinguono in “favorevoli” e “contrari”, senza
mancare i “dubbiosi”.
Tra i “favorevoli” si veda, in particolare, ALBAMONTE A., Le modifiche
apportate al 416-bis e la “mafia politica”, in Cass. pen., 1992, 3166; ALEO
S., Sistema penale e criminalità organizzata, Milano, 1999, 228 ss.;
ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale, Parte speciale, II° edizione,
Milano, 2003, ARDIZZONE S., Il concorso esterno di persone nel delitto di
associazione di tipo mafioso e negli altri reati associativi, in Riv. trim. dir.
pen. ec., 1998, 745; FALLONE A., Differenze ed identità nel concorso
esterno e nel reato partecipativo ai fini della determinazione delle figure
del partecipe e del concorrente esterno, anche con particolare riferimento
al caso controverso con cui il singolo con la propria condotta sia vittima o
complice del sodalizio malavitoso, in Cass. pen., 2002, II, 857 ss; DE
LIGUORI L., Concorso e contiguità nell’associazione mafiosa, Milano,
1996, 123; Id., Concorso eventuale e reati associativi, in Cass. pen. 1989,
36 ss.; GALLO M., Appunti di diritto penale. III. Le riforme di mnifestazione
del reato, Torino, 2003, 240 ss., GIULIANI BALESTRINO U., Sui limiti della
3
compartecipazione nei reati associativi, in AA.VV., I reati associativi, Atti
del convegno di Courmayeur, Milano, 1998, 96; IINGROIA A.,
L’associazione di tipo mafioso, Milano, 1993, 96; MANTOVANI F., Diritto
Penale, Padova, 2001; GROSSO C. F., La contiguità alla mafia tra
partecipazione, concorso in associazione mafiosa ed irrilevanza penale, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 1993, 1990; LATTANZI G., Opinioni e documenti:
Partecipazione all’associazione criminosa e concorso esterno, in Cass.
pen., 1998, III; MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano secondo il
codice del 1930, Torino, VI, 1935, 168; MINNA R., La mafia in Cassazione,
Scandicci (Fi), 1995; MARINUCCI G. – DOLCINI E., Manuale di diritto
penale, II edizione, Milano, 2006; MOROSINI P., Mafia e appalti. La
rilevanza penale delle condotte del politico e dell’imprenditore, in Quest.
Giust., 1999, 1046 ss; SESSA A., Associazione di tipo mafioso e contiguità
delittuosa: profili dommatici e di politica criminale, in Criminalità
organizzata e risposte ordina mentali, a cura di MOCCIA S., Napoli, 1999,
192-193; SPAGNOLO G., L’associazione di tipo mafioso, Padova, 1997, 134;
TURONE G., Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 1995, 327;
VALIANTE M., L’avvocato dei mafiosi., ovvero il concorso eventuale di
persone nell’associazione criminosa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 820;
VISCONTI C., Il tormentato cammino del concorso esterno nel reato
associativo, in Foro it., 561 SS.
Tra i “contrari” si veda, in particolare, ADAMI V., Il concorso eventuale nei
reati plurisoggettivi e, in particolare, nei delitti associativi, in Cass. pen.,
1997, 2291; BERTOROTTA F., Concorso eventuale di persone e reati
associativi, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1998, 4, 1273; Cavaliere A.,
CAVALIERE A., Il concorso eventuale nel reato associativo, Napoli, 2003;
CONTENTO G., Il concorso di persone nei reati associativi e plurisoggetivi
(1978-1980), in Scritti 1964-2000, SPAGNOLO G., Bari, 2002, 109 ss;
FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, V edizione, 2007,
524 s INSOLERA G., Problemi di struttura del concorso di persone nel reato,
Milano, 1986, 149; MUSCATIELLO V.B., Il concorso esterno nelle fattispecie
associative, Padova, 1995, 34; SICILIANO F., Il concorso eventuale nel reato
associativo dopo la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5
ottobre 1994, in Giust. Pen., 1995, II, 522; SIRACUSANO F., Il concorso
esterno e le fattispecie associative, in Cass. Pen. 1993, 1870 ss;. VERRINA
G., il concorso esterno e l’associazione a delinquere di stampo mafioso, in
Giur. it. 1995, II, 408.
In chiave problematica e dubbiosa si veda, AGIRÒ F., Note dommatiche e
politico -criminali sulla configurabilità del concorso esterno nel reato di
associazione di stampo mafioso, in Riv. it. dir. e proc. Pen. 2003, 768; DE
FRANCESCO G. A., Dogmatica e politica criminale nei rapporti tra concorso
di persone ed interventi normativi contro il crimine organizzato, in
GIOSTRA G., INSOLERA G., Lotta alla criminalità organizzata: gli strumenti
normativi, Milano, 1995; FIANDACA G., Riflessi penalistici del rapporto
mafia politica, in Foro it., 1993, V, 1; , IACOVELLO M. F., Concorso esterno
4
attestata sul punto di riconoscere tale figura criminosa seppur in
presenza di determinate condizioni.
Il reato di concorso esterno è una delle creazioni
giurisprudenziali che nel corso degli anni si è imbattuta nella
figura di chi, estraneo alla mafia, procura ad essa un vantaggio.
Non potendo essere definito partecipe
5
, e distinguendosi la
sua attività dal favoreggiamento, viene qualificato come
concorrente esterno.
in associazione mafiosa: il fatto non è più previsto dalla giurisprudenza
come reato, in Cass. pen., 2001, 2074.
Da ultimo, in posizione singolare Cavaliere il quale ammette il concorso
esterno per le sole fattispecie associative a struttura mista e non per i reati
meramente associativi. In concreto qualificando a struttura mista la
fattispecie associativa di cui all’art. 416-bis, ne deriva l’ammissibilità del
concorso esterno. In tal senso, CAVALIERE A., Il concorso eventuale nel
reato associativo.Le ipotesi delle associazioni per delinquere e di tipo
mafioso, cit.
5
Il partecipe o intraneo è colui che è dentro l’associazione a tutti gli effetti,
che è organico ad essa, che ne fa parte come può essere un capo, un
promotore o un organizzatore o colui che stabilmente è legato
all’organizzazione e ne condivide le finalità e gli obbiettivi. Il primo
confine labile vi è già tra partecipe e concorrente eventuale materiale,
confine che appassiona e fa scontrare la dottrina perché, forse correttamente
si obbietta che colui che concorre materialmente altro non è che il partecipe:
INSOLERA G., Problemi di struttura del concorso di persone nel reato,
Milano, 1986, 147 ss e 150 ss.
Si distingue, poi, il concorso eventuale morale più pacificamente accettato:
SPAGNOLO G., L’associazione di tipo mafioso, cit., 135 che ammette il
concorso morale anche in rapporto alle condotte associative qualificate;
FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, V edizione,
Bologna, 2007, 524 ss.
Infine, un’altra debole barriera distingue il concorso eventuale materiale
dalla condotta dell’estraneo che non costituisce reato. Sentita è l’esigenza
di fissare dei limiti comportamentali certi e chiari che assicurino il rispetto
dei principi di legalità e tassatività tali da non punire chi, anche
occasionalmente e inconsapevolmente, entri in relazione con
un’organizzazione criminosa.