costruzione sono stati espressamente disciplinati diversi tipi contrattuali
con la legge n. 67-3 du 3 janvier 1967.
L’ordinamento transalpino attua una grande distinzione nell’ambito del
settore degli immobili in costruzione al fine di garantire una tutela più
ampia e forte nei confronti dell’acquirente, che spesso a fronte di
professionisti del settore costituisce la parte più debole. Il legislatore ha,
infatti, previsto una disciplina generale applicabile agli immobili
commerciali ed una disciplina rinforzata dedicata al settore dell’alloggio
(denominato “settore protetto”).
In virtù di questa disciplina speciale le parti, che si incontrano per
concludere un contratto che trasferisca la proprietà di un erigendo
edificio, hanno un margine molto ristretto di autonomia in merito alle
modalità da utilizzare. Più precisamente le parti possono concludere
l’affare o mediante un contratto preliminare di vendita a termine o
attraverso un preliminare di vendita in stato futuro di compimento; ogni
altra forma di contrattazione, all’interno del settore protetto, è vietata.
In questa sede possiamo evidenziare gli strumenti grazie ai quali il
legislatore francese ha creato una tutela forte in favore del rèservataire
(promissario-acquirente) al fine di proteggerlo dai rischi di una cattiva
gestione dell’operazione da parte del rèservant (promittente-venditore).
Come modello di riferimento assumiamo quello che nel mercato
immobiliare francese risulta essere il più usato, ovvero il preliminare di
vendita in stato futuro di compimento.
La procedura, i cui tempi e modi sono cadenzati dalla legge, ha come
momento iniziale la conclusione del preliminare a fronte del quale, il
rèservant si obbliga a rèserver, in favore dell’acquirente, un’immobile
futuro e si impegna a non vendere ad altri; il rèservataire, da parte sua,
effettua un deposito di garanzia, in un conto speciale, che rimane
indisponibile, incedibile ed inutilizzabile fino alla successiva conclusione
della vendita e di cui segue le sorti.
Contestualmente alla conclusione del definitivo della vendita in stato
futuro di compimento d’opera, il rèservataire ha la possibilità di verificare
la corrispondenza di contenuti tra quest’ultimo contratto ed il preliminare
stipulato tempo addietro. La legge prevede una serie di giustificati motivi
per cui, a questo punto della trattativa, l’acquirente si possa ritirare.
Se non vi sono contrasti e se si sono realizzate le condizione previste
dalla legge, si addiviene alla stipulazione del contratto definitivo di vendita
in stato futuro di compimento d’opera.
Mediante questo il rèservataire viene da subito immesso nella proprietà
del suolo ed acquista immediatamente la proprietà del suolo con ciò che
vi accede e, successivamente, sempre per accessione ogni porzione di
edificio mano a mano che l’opera viene costruita.
L’acquirente francese, al pari di quello italiano, versa parte del prezzo
pattuito durante lo svolgimento dei lavori, ma a garanzia che i suoi anticipi
non vadano perduti intervengono alcune regole fissate dalla legge.
Innanzitutto i versamenti sono limitati nel loro ammontare complessivo
(35% del prezzo del compimento delle fondamenta, 70% del costo della
messa fuori acqua, 95% del prezzo dell’immobile terminato) e sono legati
in modo indissolubile all’avanzamento dei lavori. Infatti l’art. 1603-1
stabilisce che “l’acquirente è tenuto a pagare il prezzo in misura
dell’avanzamento dei lavori”; dunque ad ogni anticipo di fondi deve
corrispondere sempre un effettivo incremento dell’opera, evitando in tal
modo per l’acquirente, il rischio di pagare un rèservant-costruttore che
non procede nella costruzione.
Questo principio è molto forte nel settore protetto dell’alloggio, dove la
sua inosservanza genera anche sanzioni penali.
Questa regola da sola però non è stata, correttamente, ritenuta sufficiente
per garantire gli interessi del rèservataire, che corre comunque il rischio
di non vedere mai terminato l’immobile qualora il rèservant, per un
qualsiasi motivo, ne sospenda definitivamente la costruzione.
L’acquirente, se vorrà completare l’edificio, dovrà rivolgersi ad un altro
professionista facendo in questo modo lievitare il sacrificio economico
rispetto a quello previsto nel contratto originale.
Il legislatore del 1967 ha, allora, stabilito che tra le componenti
obbligatorie dei contratti di vendita in stato futuro di compimento d’opera,
stipulati nel settore protetto, debba essere inserita “la garanzia di
compimento dell’immobile o di rimborso dei versamenti effettuati ...”;
all’acquirente viene data così l’assicurazione che l’immobile sarà
costruito, o che i suoi versamenti gli verranno restituiti.
Ciò che rende davvero molto efficace la garanzia è che essa è fornita o
da una banca o da un altro organismo finanziario autorizzato, quindi da
soggetti esterni al contratto, che si impegnano a dare i fondi necessari
per completare l’immobile o per rimborsare l’acquirente.
Se al momento della conclusione del definitivo non compare questa
garanzia, il rèservataire non è tenuto a concludere l’accordo, ed inoltre la
presenza della stessa è condizione necessaria, per il rèservant, per
ottenere i finanziamenti alla costruzione da parte delle banche.
Come possiamo, dunque, notare il legislatore francese ha perseguito
l’obiettivo di tutelare l’acquirente regolamentando tipi speciali di contratti
che consentono di graduare il pagamento del prezzo correlandolo al
trasferimento del diritto sull’edificio in corso di costruzione; ma anche
prevedendo l’obbligatoria stipulazione di un preliminare che precede la
conclusione della vendita.
Il perchè il legislatore francese abbia orientato la sua scelta verso il
preliminare, con ciò introducendo una deroga di non poco conto nella
compagine codicistica, emerge dallo stesso testo normativo che, all’art.
11 (l.n.67-3 du 3 janvier 1967), individua, come abbiamo visto, per
l’acquirente di una casa in corso di costruzione la possibilità di cautelarsi
dal rischio di “une différence anormal par rapport aux prévisions du
contrat préliminaire” mediante la previsione di justes motifs de retrait, che
legittimano la sua richiesta di restituzione della somma data in deposito.
Ritornando alla situazione italiana, possiamo dire che tra le tre tecniche
menzionate per realizzare il trasferimento di proprietà di edifici in corso di
costruzione, la più utilizzata è quella che prevede il ricorso alla sequenza
preliminare-definitivo di vendita (l’argomento è oggetto del capitolo 1,
sezione II).
La rapida diffusione con cui tale strumento contrattuale si è imposto nel
settore che stiamo esaminando, va certamente collegata al suo porsi
come tecnica che consente di adeguare la forma giuridica alle esigenze
di un rapporto in evoluzione. Vi è infatti, alla base della scelta fatta dalle
parti, l’interesse a realizzare la vicenda traslativa concernente l’immobile
tramite la scissione fra una fase meramente “obbligatoria” ed un’altra
invece solo attributiva del diritto reale, preordinando la prima ad una
attuazione progressiva dell’assetto di interessi convenuto con l’accordo
iniziale, tramite l’esecuzione (integrale o solo parziale) delle obbligazioni
di pagamento del prezzo e/o di consegna del bene in un momento
antecedente il verificarsi dell’effetto traslativo sul bene stesso. Le ragioni
che sono alla base dell’interesse manifestato per questa forma di
contrattazione hanno subito modificazioni nel corso del tempo. Alle origini
l’affermarsi ed il diffondersi di tale strumento contrattuale va ricondotto
alla possibilità che esso offre agli stipulanti di adeguare il rapporto alle
reciproche esigenze di garanzia, consentendo, tramite gli adempimenti
attuati nel corso di esso, una verifica della loro esattezza e conformità a
quanto pattuito nel preliminare, prima che vengano definitivamente
sancite le conseguenze giuridiche dell’assetto contrattuale già di fatto
realizzato. Sulla base di questa originaria funzione di garanzia, assunta
dal preliminare tramite il ricorso all’anticipata esecuzione delle
prestazioni, si sono andate definendo altre potenzialità applicative di
questo strumento contrattuale. Ed in particolare, nel settore delle vendite
di appartamenti “sulla carta” (facenti parte di edifici ancora da costruire o
in fase più avanzata di costruzione), tramite la stipulazione di preliminari
di vendita ad effetti anticipati è stato possibile imprimere al rapporto una
progressione scandita sulle varie fasi di realizzazione del bene (stato di
avanzamento dei lavori), instaurando una stretta correlazione tra gli
adempimenti relativi al pagamento del prezzo ed alla consegna del bene
e l’attività di edificazione svolta sul bene.
Con il passare del tempo e con l’utilizzo sempre più ampio di questa
tipologia contrattuale, abbiamo constatato, come si sia assistito,
soprattutto per quei contratti preliminari aventi come oggetto porzioni di
edifici da costruire o in costruzione, ad una progressiva crescita di
importanza della fase “obbligatoria” rispetto al contratto definitivo, che si è
ridotto ad un atto cd. di puro trasferimento non rilevando più come
vendita, per essere stato privato del suo schema di rilevanza causale
(scambio bene contro prezzo).
Dunque, come vedremo, si è venuto a delineare per tale via un accordo
preliminare, come accordo iniziale di un procedimento traslativo da
adempiere mediante un atto di puro trasferimento: un accordo preliminare
in relazione al quale il tradizionale obbligo a contrarre si atteggia come
obbligo a trasferire, essendo finalizzato al compimento di un atto solutorio
inscindibilmente legato sia dal punto di vista strutturale che da quello
funzionale al contratto che lo precede.
La sequenza preliminare-definitivo, così flessibile dal punto di vista
economico da incontrare un largo consenso tra gli operatori, aveva, però,
un grave punto debole rappresentato dalla scarsa tutela offerta al
promissario acquirente. In realtà l’ordinamento prevedeva dei mezzi di
tutela, ma erano di carattere risarcitorio più che reale ed intervenivano
quando il rapporto tra le parti era oramai degenerato (artt. 2932 e 2652 n.
2 c.c.).
Il bisogno maggiormente sentito era, dunque, quello di offrire un’adeguata
protezione all’acquirente fin dalla fase obbligatoria del rapporto, ossia nel
periodo in cui proprietario dell’immobile è ancora il promittente-venditore.
A colmare questa grave lacuna è intervenuto il D.L. n. 669 del
31/12/1996, successivamente convertito in legge.
Assieme ad altri provvedimenti in materia finanziaria e tributaria, l’art. 3
del suddetto decreto, ha finalmente introdotto nella legislazione italiana
l’istituto della trascrizione del contratto preliminare a condizione che esso
risulti da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o
accertata giudizialmente. Se le parti non intendono avvalersi del beneficio
della trascrizione, visto che è un onere e non un obbligo di legge,
possono stipulare un preliminare con scrittura privata semplice.
Importante, dal nostro punto di vista, è rilevare come la trascrizione sia
ammessa anche per gli atti soggetti a condizione e per quelli relativi ad
edifici da costruire o in corso di costruzione.
La previsione di una specifica disciplina del preliminare avente ad oggetto
porzioni di edifici in corso di costruzione era particolarmente sentita a
causa dei forti rischi ai quali andava incontro chi si apprestava ad un
acquisto immobiliare: si pensi al fallimento del venditore-costruttore, alle
frodi o alle truffe che potevano essere realizzate, ai danni dei promissari
acquirenti, mediante la conclusione di più preliminari per la vendita della
stessa unità immobiliare.
Tutto questo ha contribuito a dare al mercato immobiliare un’immagine di
mercato instabile e pericoloso.
Ora, grazie alla possibilità di trascrivere il preliminare, si è potuto offrire
maggiore chiarezza e trasparenza al settore e gli acquirenti hanno
acquisito delle indiscutibili assicurazioni in termini di tutela. Ad esempio,
la trascrizione effettuata dal promissario-acquirente prevarrà sulle
trascrizioni ed iscrizioni eseguite successivamente ad essa contro il
promittente-alienante, riparandolo, così, dal rischio che quest’ultimo,
proprietario del bene fino al contratto definitivo, venda ad altri il medesimo
immobile. Ed ancora, il promissario-acquirente riceve una chiara tutela
nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto: i
crediti che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile
oggetto del contratto; e nel caso di un eventuale fallimento del
promittente-venditore, se il curatore opterà per lo scioglimento del
contratto, il promissario-acquirente, potrà insinuarsi nel passivo
fallimentare come creditore privilegiato. E’, infine, sancita la regola che la
ipoteca iscritta su edificio da costruire o in corso di costruzione, a
garanzia del finanziamento edilizio ai sensi dell’art. 38 d. lgs. n. 285/1933,
prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'art.
2645 bis ma limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto
finanziamento che il promissario-acquirente si sia accollata con il
contratto preliminare o con altro atto successivo. La disposizione dunque
si preoccupa di fornire adeguata garanzia a colui che finanzia la
costruzione e/o meglio il costruttore e, di riflesso, il promissario
acquirente che si sia accollato la relativa quota di debito (si rinvia al
capitolo 1, sezione II per l’analisi approfondita).
Tutti i benefici della trascrizione “cessano e si considerano come mai
prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la
conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla
trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto
definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del
contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all’articolo 2652,
primo comma, numero 2”.
La conclusione che si è potuto trarre mediante la comparazione dei due
ordinamenti considerati, come si vedrà, è che il legislatore francese di cui
sopra, nel disciplinare la vendita in stato futuro di compimento d’opera, ha
valorizzato l’aspetto procedimentale della vicenda traslativa, modulando
l’acquisto in proprietà da parte dell’acquirente in relazione allo stato di
avanzamento dei lavori sul bene, e che il legislatore italiano, ricorrendo
all’istituto della trascrizione, ha, invece, esaltato la valenza
procedimentale del trasferimento in proprietà con l’introdurre una sorta di
prenotazione dell’acquisto dell’immobile da costruire, la cui opponibilità a
terzi viene graduata nel tempo in ragione dello stato del bene: immediato
è l’effetto prenotativo della trascrizione con riguardo al suolo su cui
l’edificio deve costruirsi, seppur nei limiti della quota del diritto spettante
al promissario-acquirente, diversamente differito, al momento cioè della
venuta ad esistenza dell’edificio, il prodursi di tale effetto con riguardo alle
singole unità immobiliari.
Come detto, la tecnica contrattuale appena illustrata è la più utilizzata per
realizzare il trasferimento di immobili in costruzione, ma non è,
comunque, l’unica a disposizione dell’autonomia privata. Quest’ultima
può avvalersi, anche dello schema contrattuale della vendita di cosa
futura, dove la “cosa futura” risulta essere, nel nostro caso, l’edificio da
costruire.
Questa tecnica contrattuale è definita in specifico dall'articolo 1472 del
Codice Civile, nell'ambito delle norme che riguardano la vendita di cui
condivide larga parte della disciplina, ed ha come caratteristica peculiare
il fatto che le parti concludono l’accordo rinviando l’effetto traslativo ad un
momento successivo che coincide con la venuta ad esistenza del bene
oggetto del contratto stesso.
Anche in questo caso, come nella sequenza preliminare-definitivo, vi è
uno slittamento temporale dell’effetto traslativo ma questa volta non è
necessaria una nuova manifestazione del consenso per renderlo effettivo.
Generalmente, ma come vedremo non in modo pacifico, la vendita di
cosa futura è vendita obbligatoria ed il venditore non è semplicemente in
attesa di un evento futuro e incerto, egli è piuttosto obbligato al risultato
traslativo e all'attività strumentale positiva necessaria per realizzarlo.
Occorre, però, da subito evidenziare che questa tecnica contrattuale
(analizzata nel capitolo primo, sezione III di questo studio) acquista
notevole rilevanza quando oggetto della trattativa sono prodotti agricoli,
ittici, etc, ed i contraenti sono da una parte agricoltori e pescatori e
dall’altra grossisti ed intermediari che operano nei rispettivi settori.
Dunque a tale schema contrattuale si ricorre con minore frequenza nel
mercato degli edifici in corso di costruzione.
La sua scarsa utilizzazione è da imputare al fatto che sussistono delle
incertezze applicative di un certo rilievo se considerate in relazione agli
edifici. I contrasti che sorgono in questo tipo di contratto sono dei più vari
e sono strettamente correlati alla valutazione che viene data della sua
natura.
Questo rende possibile che un contratto visto da alcuni come perfetto sin
dalla nascita venga considerato da altri come carente di uno dei requisiti
essenziali alla sua stessa esistenza, identificando la futura nascita del
bene con la mancanza dell'oggetto al momento della stipula del contratto
stesso; altre opinioni qualificano la vendita di cosa futura come vendita in
attesa di un elemento costitutivo del rapporto giuridico, essenziale
rispetto alla situazione effettuale, o in attesa di un presupposto
dell'efficacia traslativa.
Questo fattore genera incertezza su di una questione fondamentale per la
tutela dell’acquirente nel settore immobiliare, ossia la possibilità di
trascrivere il contratto fin dalla sua conclusione, senza aspettare che il
bene venga ad esistenza (momento traslativo), tanto più che anche in
questo caso l’acquirente si trova spesso a dover compiere delle
anticipazioni sul prezzo quando ancora non è proprietario dell’edificio.
Proprio con riguardo a questo argomento si fanno sentire le discordanze
dottrinali che danno vita a svariate ipotesi che sono state adeguatamente
trattate, con i relativi riferimenti alla regolamentazione del Codice Civile
ed alle recenti pronunce giurisprudenziali.
Un ulteriore fattore che in futuro determinerà un ricorso sempre meno
frequente a tale tipo di contratto, nel settore da noi studiato, è
rappresentato dalla introdotta trascrivibilità dei contratti preliminari aventi
per oggetto edifici da costruire o in corso di costruzione, utilizzando infatti
questa tecnica l’acquirente risulta sicuramente più protetto.
Tuttavia possiamo affermare che se la tendenza dell'ordinamento è nel
senso di offrire, nei confronti dei terzi, una più efficace tutela al
promissario acquirente, titolare di una situazione giuridica di carattere
meramente obbligatorio, davvero non si comprende per quale ragione
l’acquirente mediante vendita di cosa futura, essendo comunque
destinato a divenire proprietario del bene in virtù del contratto già
stipulato, debba risentire di una minor tutela per via della non
trascrivibilità del titolo. Tanto più che, se proprio si vuole far transitare il
discorso dell'effetto della trascrizione attraverso la considerazione del
carattere obbligatorio del contratto, non si può non notare che l'efficacia
meramente obbligatoria che caratterizza la vendita di cosa futura è
destinata ad estinguersi, per il prodursi dell'effetto reale cui il contratto
tende sin dall'inizio, automaticamente e senza che alle parti residui alcun
margine di discrezionalità nel processo giuridico che conduce al
trasferimento della proprietà. In altri termini, se l'ordinamento è incline a
riconoscere la tutelabilità del promissario-acquirente, sino a sancire
espressamente l’opponibilità del suo titolo d’acquisto in virtù dell’effetto
prodotto dalla trascrizione, potrà ritenersi perfettamente ammissibile il
rafforzamento della tutela dell’acquirente di cosa futura, attribuendo
efficacia immediata alla trascrizione del titolo formale di acquisto ed
eliminando così l’ostacolo concettuale derivante dall’inattuazione
dell’effetto reale (cfr. Cass. 10 marzo 1997, n. 2126, in Il corrire giuridico,
n. 9/1997).