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buona fede e correttezza si sostanziano nell’onere delle parti di “dover
parlare” nello svolgimento delle trattative e nella fase di formazione
del contratto, al fine di assicurare un costante equilibrio sostanziale
nell’ambito della contrattazione. Nell’ultimo ventennio, infatti, si
riscontrano ulteriori interventi legislativi sulla dimensione
precontrattuale del rapporto al fine di valorizzare i principi di buona
informazione, correttezza e trasparenza in un’ottica di tutela del
contraente debole.
Alla realtà codicistica rappresentata dagli artt. 1337, 1338, 1341 c. c.,
infatti, si è aggiunta un’ ampia normativa, volta a regolare i
meccanismi negoziali caratterizzati dalla spersonalizzazione del
rapporto contrattuale, al fine di eliminare le asimmetrie informative.
Le contrattazioni di massa nascono nella logica della strategia
d’impresa, si impongono attraverso la standardizzazione dei contenuti
contrattuali e l’affievolimento del rapporto fiduciario diretto con la
controparte offerente. Gli accordi, per lo più di contenuto economico
modesto, evidenziano un totale disinteresse della controparte a
conoscere le condizioni contrattuali che non riguardino
l’individuazione del prezzo e le caratteristiche dell’oggetto. Spesso,
nella prassi, il cliente non legge le clausole e non si preoccupa di
verificarne i contenuti. La parte è destinataria di beni e servizi
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immessi nel mercato da imprese fortemente organizzate che
determinano una situazione di evidente squilibrio sul piano della
conoscibilità delle caratteristiche del prodotto, e delle condizioni
contrattuali, impedendole di decidere in modo autonomo e
consapevole circa l’ opportunità stessa del rapporto. È in questo
settore che è emersa la necessità di tutelare la parte debole, il
consumatore, che per diversità culturale ed economica spesso non può
avere le stesse possibilità del suo interlocutore.
Non è apparso sufficiente il controllo formale debole, rappresentato
dall’ art. 1341 c. c., né il meccanismo della nullità protettiva di
matrice comunitaria ( artt. 1469 bis e ss), il bene giuridico sussunto è
il diritto ad essere informati sulle operazioni contrattuali, e si pone con
i crismi dell’autonomia sia in relazione alla bontà dell’affare che alla
validità dello strumento negoziale adoperato.
Pervasi da questo intento sono tutti gli interventi legislativi dal 1990
ad oggi, come il Testo Unico in materia bancaria e creditizia d.p.r.
385/1993 (T.U.B.) ed il Testo Unico in materia di intermediazione
finanziaria d.lgs. 58/1998 (T.U.I.F.), dove sono ripetuti in maniera
quasi “martellante”
1
i concetti di informazione, correttezza e
trasparenza, principi che non restano a livello di mera evocazione
1
Buonocore; “Contrattazione d’impresa e nuove categorie contrattuali”Milano, 2000,55.
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etica, perché si traducono in norme di diritto positivo con la
conseguente adozione di prescrizioni di tutela effettiva.
Per quanto riguarda le norme che fanno riferimento alla trasparenza, si
nota come tale concetto non può più essere inteso come un mero
valore culturale, poiché ha assunto una valenza tecnico giuridica
precisa, ed è stato consacrato e diluito in una serie di prescrizioni
normative, assumendo un’importanza sempre crescente per il
legislatore e per i giudici. Tutto ciò lo si riscontra non solo nel settore
privatistico; come infatti è dimostrato dalle norme della legge
7/8/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
che impongono alla Pubblica amministrazione di impostare la sua
azione alla trasparenza imparziale.
La trasparenza nei rapporti contrattuali ormai implica l’obbligo per le
parti di indicare in modo non equivoco i punti fondamentali dei
termini dell’accordo, gli effetti giuridici e i suoi plausibili esiti
economici in modo tale da consentire al potenziale aderente di un
contratto di essere posto nelle condizioni di determinarsi alla
conclusione dell’accordo solo dopo aver acquisito in forma semplice e
lineare tutti gli elementi e tutte le informazioni utili e necessarie.
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In virtù di questi principi che ormai emergono con forza, molteplici
risultano essere le modifiche normative anche in recepimento di
direttive comunitarie: gli obblighi reciproci di informazione, dagli
anni settanta ad oggi, hanno pervaso tutti i settori del diritto,
realizzando un mutamento radicale della concezione normativa delle
regole di comportamento.
Sullo sfondo di tale evoluzione si collocano gli studi svolti dalla
dottrina in tema di buona fede e correttezza, non più relegati alla mera
enunciazione di principi di valore, bensì analizzati ed applicati quali
strumento di realizzazione di valori costituzionali
2
. La buona fede
diviene fonte di obblighi di protezione acquisendo con ciò una
dimensione più ampia: in tale veste essa impone doveri
comportamentali non finalizzati alla realizzazione dell’interesse
dedotto in contratto, ma orientati alla protezione di interessi diversi ed
ulteriori che non presentano alcun nesso funzionale con la prestazione
aventi, talvolta, rango costituzionale.
La teoria del contatto sociale qualificato e la sussistenza di obblighi di
comportamento disancorati dall’obbligo primario di prestazione
illuminano il ruolo dell’informazione quale bene-giuridico,
2
Grisi; “l’obbligo precontrattuale d’informazione” Novene 1990, indica come sia stato
importante il ricorso alle clausole generali, come la clausola di buona fede, che garantiscono al
massimo grado il collegamento tra diritto e realtà sociale. Inoltre l’uso della clausola di buonafede
funge come camera di decompressione per l’introduzione nell’ordinamento giuridico delle regole
del vivere sociale e dei doveri morali di solidarietà.
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estendendo l’aria della risarcibilità nei confronti di fattispecie
contrattuali validamente costituite ma non economicamente
convenienti o pregiudizievoli per il contraente in buona fede. La
necessità di realizzare un mercato comune pronto alle sfide della
globalizzazione economica si concretizza nell’attuazione delle quattro
libertà fondamentali; di circolazione delle merci, dei servizi, dei
capitali e delle persone. In tale contesto il diritto civile è terreno
elettivo per imprimere regole di condotta e comportamento comuni ai
cittadini-consumatori degli stati membri
3
. L’informazione riveste in
tale contesto un ruolo assolutamente primario e non più avente mera
rilevanza esterna rispetto alla fattispecie contrattuale: essa è sì
strumento di promozione dell’autonomia privata e della vita
economica in generale, ma è anche un valore di riferimento nella
misura in cui diviene limite e parametro normativo per valutare le
asimmetrie informative e superarle o stigmatizzarle attraverso lo
strumento risarcitorio.
Tale passaggio è di fondamentale importanza in quanto il “clare
loqui” non riveste rilievo solo nella fase pre - contrattuale ma
interviene nella fase di realizzazione dello strumento consensuale in
3
Il contraente- cittadino, diviene contraente- consumatore, cui l’ordinamento di matrice
comunitaria attribuisce nuovi diritti rappresentati ,appunto, dagli obblighi d’informazione. In tale
contesto gli obblighi di informazione sono il principio normativo portante che segna il passaggio
dall’onere della parte di dover conoscere, all’obbligo della parte di dover essere informata in
maniera chiara e non equivoca.
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quanto parte essenziale del suo contenuto. Ciò si denota in maniera
evidente nei “nuovi strumenti contrattuali”, quali il contratto di
franchising, ove è fatto specificamente obbligo all’affiliante di
consegnare all’ipotetico futuro affiliato la copia completa del contratto
da sottoscrivere almeno trenta giorni prima della sottoscrizione, al
fine di rendere il franchisee edotto di tutti gli elementi utili per
valutare l’operazione che si appresta a concludere. Inoltre tale
principio è fortemente presente nella normativa sui servizi turistici,
contenuta e regolata dal codice del consumo: per il turista, l’approccio
ai servizi turistici è informativo, e non deve meravigliare l’importanza
che in tale settore riveste il depliant, che deve in maniera chiara e non
equivoca riassumere ciò che nella realtà il turista troverà nei luoghi
scelti per lo svago. L’interprete pertanto si troverà a confrontarsi con
sempre più possibili sovrapposizioni tra regole di validità e regole di
comportamento
4
.
Si passa pertanto dall’informazione come valore extragiuridico alla
base di tutte le relazioni umane, all’informazione giuridicamente
rilevante valorizzata dal legislatore in tutte le fasi del rapporto
4
Corte Cass, 29 settembre 2005 n. 19024, in tale contesto, gli ultimi orientamenti della corte di
cassazione, sembrano propendere per l’assoluta non interferenza tra regole di comportamento e
regole di validità: “ in caso di responsabilità precontrattuale relativa alla conclusione di un
contratto valido ma sconveniente, il risarcimento del danno pur non potendosi commisurare al
pregiudizio derivante dalla mancata conclusione del contratto neppure può coincidere con la
tradizionale figura del c.d. interesse negativo commisurato alle spese vanamente sostenute e alle
occasioni alternativamente mancate a causa della trattativa poi risultata inutile, bensì deve
ragguagliarsi al minor vantaggio e maggior aggravio economico […]
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contrattuale. Essa non si sostanzia più nell’ obbligo di parlare solo
dove imposto dalla legge, ma nell’obbligo di informare
compiutamente e minuziosamente dalla fase delle trattative sino al
momento della conclusione del contratto. L’informazione entra nel
contratto, in tutte le sue fasi, perché è nel complesso iter di formazione
del contratto che si esplica la personalità, la liberta di scelta e
l’autonomia dei privati.
Si assiste ad un mutamento di prospettiva: gli obblighi d’informazione
diventano sia criterio di valutazione della condotta delle parti che
canone della formazione, interpretazione ed esecuzione del contratto.
Tali obblighi inoltre guidano l’interprete nella nuova lettura giuridica
del termine trattativa che, grazie all’evoluzione storica delle regole di
comportamento, si arricchisce divenendo momento non più solo
preliminare e di mero “contatto” tra le parti, ma primo accordo
contrattuale giuridicamente inteso: ciò che oggi è trattato in sede
preliminare deve essere, in base agli interventi del legislatore speciale,
integralmente trasfuso nel contratto definitivo.
Il nuovo modo di intendere la fase delle trattative illumina la
comprensione del recente mutamento giurisprudenziale che ha
condotto a ritenere che la responsabilità derivante da violazione del
dovere di buona fede durante le trattative o di specifici obblighi
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precontrattuali d’informazione, non è limitata ai casi in cui alle
trattative non segua la conclusione del contratto, ma si estende anche
al contratto valido ma pregiudizievole per la parte vittima del
comportamento scorretto.
Le nuove frontiere abbattute dall’informatica e l’avvento di internet
hanno fatto il resto, la normativa sull’e - commerce e i numerosi siti
web in cui l’offerta appare vantaggiosa impongono informazioni
capillari non solo nella fase delle trattative, che spesso è assente
5
, ma
anche nel successivo inoltro dell’ordine fino a giungere alla
prescrizione di informazioni ulteriori anche a contratto
definitivamente concluso e perfezionato, prevedendo meccanismi di
tutela preventivi per gli acquirenti successivi. In tale contesto gli
obblighi d’informazione assolvono l’esigenza di assicurare un
equilibrato assetto informativo per tutti i contraenti, siano essi
professionisti o consumatori.
Definitivamente abbandonato il modello contrattuale tipico, costituito
dall’incontro della domanda e dell’offerta de visu, le informazioni
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Uno dei siti con più visitatori al giorno è www.ebay.it portale di acquisto telematico, tra
semplici consumatori, di merce varia. Molto spesso l’acquisto avviene in base ad un’asta in cui chi
offre il maggior prezzo si aggiudica l’oggetto desiderato, o con l’opzione acquista subito; non vi è
trattativa, se non in casi particolari in cui ci si mette in contatto con il venditore. A causa dell’alto
rischio di dichiarazioni mendaci sull’oggetto e truffe, il portale al suo interno ha una sezione
dedicata alle regole di sicurezza, in cui spazio predominante è dedicato alle informazioni da dover
dare e alle regole di comportamento di acquirenti e venditori, prevedendo per i trasgressori,
meccanismi di risarcimento da parte del sito e cancellazione automatica del cliente comportatosi
disonestamente.
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essenziali sono il presupposto ineliminabile perché il soggetto di volta
in volta interessato possa effettuare una scelta razionale di
massimizzazione del guadagno.