Introduzione
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nettamente più onerose di quello navale ed i mezzi di
locomozione primitivi e spesso primordiali. Il che spiega perché le
fonti principali della disciplina giuridica del trasporto si ritrovino
nei testi del receptum nautarum, cauponum et stabulariorum, nella lex
rhodia de iactu o, nel settimo secolo dopo Cristo, nel Nomos Rhodìon
nauticos.
Il trasporto terrestre, quindi, di scarsa importanza e
contraddistinto, comunemente ad altri, dalla consegna della res,
venne ad inquadrarsi nella figura della locatio operis e mantenne
sostanzialmente questa collocazione sino alla fine del XIX secolo.
Si potrebbe insinuare che, sino ai primi anni del 1800,
l’esigenza di una compiuta disciplina del trasporto terrestre non fu
mai avvertita dagli operatori del settore. Questi, nell’intrattenere i
reciproci scambi commerciali, continuarono a preferire il
trasporto marittimo, senz’altro più rapido ed economicamente più
conveniente rispetto a quello terrestre; basterà considerare la
tipologia dei mezzi di trasporto dell’epoca e la condizione delle
strade, per nulla diversi rispetto all’epoca romana, per ritenere
giustificata tale ragionevole scelta.
Fu soltanto con la rivoluzione industriale, in particolare
verso la fine del 1800, che la disciplina giuridica del trasporto
terrestre si evolse verso forme più articolate, sotto la spinta
improvvisa ed innovatrice di tecnologie, al tempo talmente
progredite ed inconsuete (basti pensare alla nascita della ferrovia
e, successivamente, all’invenzione del motore a scoppio), da
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rendere, in pochissimi anni, del tutto inadeguati e arcaici modelli
che si erano tramandati pressoché immutati da epoche lontane.
Addirittura remote, oserei dire, se valutate alla luce della moderna
evoluzione delle scienze giuridiche, sempre più attente a tenere il
passo delle mutevoli esigenze economico-sociali.
Una conferma dell’evoluzione giuridica della materia si ebbe
dalle forti critiche mosse da più parti ai codici, civile e di
commercio, del 1865, accusati di essere specchio fedele dei codici
francesi, in vigore da almeno sessant’anni, le cui norme erano
scarne ed insufficienti a regolare una realtà in eterno movimento
come quella di quel tempo. In quel sistema il contratto di
trasporto terrestre è oggetto di una duplice normativa, contenuta
sia nel codice civile che nel codice di commercio.
Il primo ne tratta nel titolo nono, dedicato al contratto di
locazione, e in particolare nel capo terzo dedicato a sua volta alla
locazione delle opere (è di tutta evidenza l’influenza del diritto
romano); l’art. 1627, che apre la serie di disposizioni in materia,
enuncia che “vi sono tre principali specie di locazione di opere e
d’industria: 1) quella per cui le persone obbligano la propria opera
all’altrui servizio; 2) quella de’ vetturini si per terra come per
acqua; 3) quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo”.
Da ciò si capisce come una sola norma disciplini tre tipologie di
contratto, quello di lavoro subordinato, di trasporto e di appalto,
destinati successivamente ad assumere un’autonoma e distinta
fisionomia contrattuale. Si nota facilmente che, per quanto
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riguarda il contratto di trasporto, ci si richiama ancora alle
immagini del vetturino e del barcaiolo senza tener conto che già
nel 1866 l’Italia era percorsa da oltre quattromila chilometri di rete
ferroviaria; una ulteriore conferma del ritardo del diritto rispetto
alla realtà economica.
Più attuali norme non è dato trovare nel coevo codice di
commercio, il quale si occupa della materia agli artt. 77-78
rubricati rispettivamente “dei commissionari di trasporto per terra
e per acqua” e “del vetturale”. In questo caso il trasporto è
regolato nel più generale ambito della commissione
(commissionari di trasporto sono coloro che agiscono come
intermediari tra i vetturali, esercenti l’impresa di trasporto e
curatori materiali del trasferimento, ed il pubblico); il
commissionario di trasporto è responsabile dell’arrivo delle merci
nel termine stabilito dalla lettera di vettura, salvo forza maggiore;
risponde inoltre delle avarie o perdita delle merci, salvo patto
contrario, vizio della cosa o forza maggiore. Sostanzialmente allo
stesso regime di responsabilità era sottoposto il vetturale.
Risulterà evidente l’inidoneità di questa scarsa disciplina a
regolare i rapporti economici dell’epoca, solo ove si consideri la
mancanza di una sia pur piccola menzione al trasporto ferroviario,
già ampiamente sviluppato e pressoché l’unica forma di trasporto
terrestre del tempo.
Da ciò, dottrina e giurisprudenza, già dai primi anni
dall’entrata in vigore dei codici, iniziarono ad elaborare principi
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che potessero integrare le scarne direttive in essi contenute.
Attraverso alterne vicende, si arrivò al 1882 con un disegno di
legge che modificava in varie parti il codice di commercio e che fu
approvato il 27 marzo. Le novità erano tante ed importantissime:
anzitutto il contratto di trasporto venne regolato, da ventotto
articoli, come figura unitaria; per la prima volta compare, mutuata
dal codice commerciale tedesco del 1861, la figura del vettore con
cui “si designa chiunque assume in qualunque modo di eseguire o
far eseguire trasporti”, mentre scompaiono le figure del
commissionario di trasporti e del vetturale; il vettore, poi, è
responsabile per perdita avaria e ritardo se non prova che
dipendono da forza maggiore, vizio o natura delle cose, o fatto del
mittente o del destinatario; seguono norme che disciplinano
analiticamente le varie fasi del trasporto. Altra rilevante novità
introdotta fu una norma concernente il trasporto ferroviario, in
base alla quale sono nulle tutte le clausole di limitazione della
responsabilità, anche se previste da regolamenti, salvo legittimarle
quando ad esse corrispondesse una diminuzione del prezzo.
Appare evidente l’evoluzione del contratto di trasporto, in
particolare di quello terrestre, che, nell’arco di circa venti anni
dalla nascita dei codici unitari, subì una mutazione senza
precedenti nella storia; un’evoluzione sempre crescente, sotto la
spinta del progresso tecnologico, da far diventare quella del
trasporto una delle materie più specialistiche dei nostri giorni,
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tanto da dedicare ad essa corsi universitari, riviste, convegni,
trattati e numerose convenzioni internazionali.
I risultati di tale progresso verranno profusi nel codice civile
del 1942, per quanto riguarda i trasporti terrestri, e nel codice della
navigazione del 1941, quale codice autonomo ed organico di
diritto marittimo ove hanno trovato una sistemazione unitaria i
rapporti inerenti alla navigazione.
Il nostro ordinamento è stato forse il primo che ha fornito
una, per quanto possibile, organica e coordinata disciplina della
materia dei trasporti, con quelle logiche discriminazioni in
funzione del diverso mezzo.
Inoltre, il vigente sistema normativo in materia, spicca per
una certa completezza e per un’apprezzabile sistematica con i
limiti, diciamo così naturali, che la condizionano.
CAPITOLO PRIMO
IL CONTRATTO DI TRASPORTO TERRESTRE DI COSE
Sommario: 1. Il contratto di trasporto; – 2. L’oggetto del contratto. – 3. I
soggetti; a) Il mittente; b) Il vettore; c) Il destinatario. – 4. La Convenzione di
Ginevra del 1956 sul trasporto internazionale di merci su strada (CMR). – 5.
L’orientamento della Corte di Cassazione sull’applicabilità della CMR.
1. Il contratto di trasporto. – Il capo VIII del libro quarto
del codice civile contiene la disciplina generale del contratto di
trasporto. Ai sensi dell’art. 1678, infatti, “col contratto di
trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire
persone o cose da un luogo ad un altro”. Si tratta di una
definizione che si adatta, per la sua ampiezza ed unitarietà, a tutte
le figure negoziali di trasporto, la cui varietà e molteplicità emerge
non soltanto dalla sistematica del codice, che prevede e regola
separatamente il trasporto di persone (artt. 1681-1682) e il
trasporto di cose (artt. 1683-1702), ma anche dall’esplicita
estensione, operata dall’art. 1680, delle norme codicistiche – in
quanto non derogate dal codice della navigazione (artt. 419-468,
Cap. primo – Il contratto di trasporto terrestre di cose
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950-964) e dalle leggi speciali – ai trasporti per via d’acqua, per via
d’aria e a quelli ferroviari
1
.
Il contratto di trasporto è un contratto commutativo in
quanto implica uno scambio di prestazioni fra le parti.
E’, poi, ormai pacificamente acquisito che nella normativa
vigente il contratto in parola si perfezioni con la semplice
prestazione del consenso; è, quindi, un contratto consensuale
2
rispetto al quale la consegna non attiene al momento di
perfezione, ma si inserisce soltanto nella sua fase esecutiva. Si
tratta, inoltre, di un contratto a titolo oneroso, anche se è
espressamente prevista, nel trasporto di persone, l’ipotesi del
trasporto gratuito (art. 1681, comma 3, c.c.). Non è un contratto
formale perché, per la sua perfezione, non richiede alcuna
formalità.
Tale contratto è caratterizzato dal contenuto della
prestazione d’opera, che consiste nel compimento di tutte le
attività necessarie per trasferire una persona o una cosa da un
luogo ad un altro con i mezzi forniti dalla parte che si assume
l’impegno di compiere la prestazione stessa.
Si ritiene
3
, poi, che l’obbligazione di trasferimento «implica il
concetto di uno spostamento di carattere fisico e materiale nello
spazio» per cui è obbligazione di trasferimento la prestazione di
1
Cfr. A. Luminoso, “I contratti dell’imprenditore”, in AA.VV., “Manuale di diritto commerciale” a
cura di V. Buonocore, Giappichelli, 1999, pag. 979.
2
Natura reale riveste, invece, il contratto di trasporto di cose per ferrovia.
3
G. Romanelli.G. Silingardi, voce “Trasporto terrestre”, in “Enciclopedia Giuridica Treccani”,
XXXI, 1994, pag. 1 ss.
Cap. primo – Il contratto di trasporto terrestre di cose
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trasporto con ritorno allo stesso luogo di partenza, come
trasporto liquidi, gas, e anche elettricità mediante condutture e
trasporto di sciatori a mezzo di schilift.
La prestazione di trasferimento di persone o cose da un
luogo ad un altro corrisponde ad un facere, non valutato in
funzione della quantità di energie prestate, bensì in funzione del
raggiungimento del risultato utile, in quanto in tale tipo
contrattuale si parla di obbligo a trasferire e perciò di obbligazione a
conseguire il risultato del trasferimento e non, invece, di
obbligazione di prestare le energie lavorative per il trasferimento
4
.
4
Cfr. C. Vignali, “Il trasporto terrestre. Verso una responsabilità oggettiva del vettore”, Giuffrè, 2000, pag.
19.
Cap. primo – Il contratto di trasporto terrestre di cose
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2. L’oggetto del contratto. – Nell’ambito dell’istituto,
quindi, si possono operare delle distinzioni la più importante delle
quali riguarda l’oggetto del trasporto: si distingue, infatti, tra
trasporto di persone e trasporto di cose: nel primo caso il vettore
si obbliga a trasportare una persona (cioè un soggetto di diritti),
nel secondo una cosa (cioè un oggetto di diritti).
Elemento discriminante è l’affidamento.
Tale diversità, pur non alterando la natura del contratto,
atteggia diversamente l’attività di esecuzione dello stesso e, di
conseguenza, gli obblighi delle parti
5
. In particolare, il vettore,
assumendo la detenzione delle cose e obbligandosi a riconsegnarle
a destinazione, è anche tenuto a custodirle, assumendo quella che
viene comunemente detta responsabilità ex recepto. Nel trasporto di
persone, invece, l’obbligo di protezione del passeggero assume
connotati differenti, in relazione alla sua capacità di movimento
6
.
Il trasporto di persone, nel codice vigente, riceve una
disciplina limitata alla responsabilità del vettore. Avendo ad
oggetto la dislocazione nello spazio di esseri umani, questo tipo di
contratto assume una struttura nettamente diversa da quella del
trasporto di cose. Manca, in particolare, l’affidamento (della
merce) al vettore e inoltre la scissione della figura del creditore del
5
Cfr. A. Lefebvre D’Ovidio, G. Pescatore, L. Tullio, “Il trasporto di persone”, in “Manuale di
diritto della navigazione”, Giuffrè, 2000, pag. 506.
6
Cfr. Op. ult. cit., pag. 539. Osserva C. Vignali, op. cit., pag. 64 che la prestazione di trasporto di
cose viene ricevuta e verificata dal creditore del trasporto, al luogo di arrivo delle cose al
momento della riconsegna, mentre nel contratto di trasporto di persone la prestazione di
trasporto viene ricevuta e controllata dal viaggiatore in modo continuativo.
Cap. primo – Il contratto di trasporto terrestre di cose
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trasporto nelle due posizioni del mittente e del destinatario; si
caratterizza, per contro, per l’attribuzione al passeggero di un
onere di continuativa cooperazione con il vettore, che incide per
molteplici versi sul contenuto del rapporto
7
.
Nel trasporto di cose caratteristica importante è che i
soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale non sono
rappresentati sempre e unicamente dalle parti, ossia dal mittente
(che richiede il trasporto) e dal vettore
8
, poiché nei casi in cui la
merce debba essere riconsegnata ad un destinatario diverso dal
mittente, il destinatario stesso acquista i diritti nascenti dal
contratto verso il vettore
9
e nei casi in cui venga emesso un titolo
rappresentativo della merce, tali diritti spettano a qualunque
soggetto rivesta la qualità di legittimo portatore del titolo
10
.
7
Cfr. A. Luminoso, op. cit. pag. 983.
8
Il termine vettore deriva dal latino vectare, forma intensiva di vehere, trasportare.
9
Cfr. Art. 1689 c.c.
10
Cfr. A. Luminoso, op. cit. pag. 985.