4
riconoscere la legittimità di un intervento del privato sostitutivo di
quello pubblico, quando il primo risponda a criteri di maggiore
efficienza: la riforma del Titolo V della Parte II della Cost., che ha
visto il recepimento del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.).
Il presente lavoro intende evidenziare come “l’istituto” del
Project Financing (finanza di progetto) possa costituire uno strumento
fondamentale per contribuire a soddisfare tali esigenze e migliorare in
senso qualitativo e quantitativo il livello di dotazione infrastrutturale
del nostro Paese.
A tale scopo, nel primo capitolo si analizzeranno gli aspetti
pubblicistici della finanza di progetto incentrati sul rapporto tra i
protagonisti privati dell’operazione (promotori e società di progetto) e
l’Amministrazione competente ad indire la gara per la realizzazione e
la gestione dell’opera pubblica.
Nel secondo capitolo si tratterà sia il problema della
collocazione del figura del Project Financing all’interno del diritto
comunitario, sia il problema della sua compatibilità costituzionale, alla
luce dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione.
Infine, il terzo capitolo cercherà di correlare l’istituto della
finanza di progetto con l’ambiente ponendosi l’obiettivo di rispondere
alla domanda se il project financing possa trovare applicazione come
strumento di tutela dell’ambiente stesso e ciò, nei casi in cui venga
impiegato per la realizzazione di opere necessarie ad attenuare
l’impatto che le attività economiche producono sull’ambiente.
Un dovuto ringraziamento va a tutti coloro che, con i loro consigli e le
loro critiche, mi hanno permesso di portare a termine questo lavoro.
5
CAPITOLO PRIMO
LA FINANZA DI PROGETTO: I PRINCIPALI
ASPETTI DELLA DISCIPLINA
1. Premessa: I tratti generali del project financing
Il Project Financing, nato nei paesi anglosassoni
1
, è stato ideato
concettualmente nell’ambito dell’economia aziendale come tecnica
finanziaria innovativa
2
, volta a rendere possibile il finanziamento di
iniziative economiche sulla base della valenza tecnico-economica del
progetto stesso. Mentre gli strumenti tradizionali di finanziamento si
risolvono tutti, al di là delle specifiche caratteristiche di ciascuno, in
un prestito volto a finanziare genericamente tutta l’attività economica
dell’impresa finanziata, nel Project Financing il prestito – o meglio, la
pluralità di prestiti che costituisce la sostanza dell’operazione – mira
alla realizzazione di una particolare opera o attività, in ragione del
fatto che dal ritorno economico di tale opera dipende in definitiva la
remunerazione del finanziatore
3
. In particolare, la finanza di progetto
trova applicazione con riferimento a quelle opere e attività in grado di
produrre flussi di cassa a compensazione delle somme impiegate per
finanziare l’operazione complessiva; per altro verso qui il
finanziamento attiene al progetto piuttosto che al soggetto che lo
1
Lo schema del Project Financing storicamente nasce negli Stati Uniti intorno gli anni ’20 ma si
sviluppa in Gran Bretagna dagli anni ’80 in poi.
2
La definizione più accreditata è attribuita a P.K. NEVITT, Project financing, trad. italiana a cura
di P.DE SURY, 1987, p. 13: «un’operazione di finanziamento di una particolare unità
economica, nella quale un finanziatore è soddisfatto di considerare, fin dallo stato iniziale, il
flusso di cassa dell’unità economica in oggetto, come la sorgente di fondi che consentirà il
rimborso del prestito e le attività dell’unità economica come garanzia collaterale del prestito».
3
Cfr. E. PICOZZA, La finanza di progetto nel sistema dell’attività contrattuale privata e pubblica
(Prima parte), in Il Consiglio di Stato, anno III N. 12 dicenbre 2002, p. 2047.
6
realizza, sicché il progetto deve essere particolarmente “appetibile”
per i finanziatori privati
4
.
Giuridicamente si realizza attraverso una complessa rete di
contratti collegati tra loro, che legano i vari soggetti coinvolti:
ideatori, progettisti, finanziatori, realizzatori, gestori dell’opera. La
finanza di progetto è, dunque, una figura che nasce e si sviluppa,
concettualmente e giuridicamente, al di fuori del diritto
amministrativo.
Sempre su un piano strettamente descrittivo, va evidenziato un
altro carattere essenziale del project financing, specie nelle sue
applicazioni più recenti ed evolute: si tratta della capacità di realizzare
un articolato piano di distribuzione del rischio tra una serie di figure
diverse, talora suscettibili di cumularsi in capo agli stessi soggetti
(promotori, Ente pubblico concedente, investitori, finanziatori, gestori,
etc.): tale piano tende essenzialmente a fare sì che l’alea insita in ogni
operazione economica, si mantenga per ciascuno dei soggetti
coinvolti, entro livelli accettabili di tollerabilità, e non si frapponga
quale ostacolo insormontabile alla realizzazione di opere di ingente
impatto economico -finanziario
5
.
L’analisi che segue analizzerà soltanto gli aspetti pubblicistici
della finanza di progetto incentrati sul rapporto tra i protagonisti
privati dell’operazione (promotori e società di progetto) e
l’Amministrazione competente ad indire la gara per la realizzazione e
la gestione dell’opera pubblica: aspetti disciplinati dal nuovo testo
normativo il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
4
Cfr. E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2002, p. 549.
5
Cfr. E. PICOZZA, La finanza di progetto nel sistema dell’attività contrattuale privata e pubblica
(Prima parte),cit., p. 2048.
7
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” approvato con
decreto legislativo n. 163 del 2006. Non saranno, invece, affrontati, se
non nei limiti in cui essi siano indispensabili al ragionamento
complessivo, altri aspetti, quali i momenti retti dal diritto civile, la
disciplina della società di progetto, e quella delle vicende successive
all’affidamento.
2. La disciplina del Project Financing in Italia
Nel settore dei lavori pubblici e di pubblica utilità il project
financing (progetto di finanza), pur di recente introduzione è stato
oggetto di una continua opera di affinamento normativo.
Prescindendo qui dall’esame della legislazione regionale, la
finanza di progetto è stata introdotta in Italia dalla legge 18 novembre
1998, n. 415, che ha introdotto nella legge 109/1994 gli artt. 37-bis e
seguenti, è stata successivamente disciplinata dalla legge 24 novembre
2000, n. 340, in cui l’art. 21 ne ha previsto l’utilizzo anche con
riferimento alla realizzazione “di nuove infrastrutture viarie di
interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di
pedaggiamento; dalla legge 1° agosto 2002 n. 166 la c.d. Merloni-
quater, che ha nuovamente apportato incisive modifiche alla l.
109/1994, nonché dal d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, in relazione alle
infrastrutture di importanza strategica
6
. Infine la disciplina della
finanza di progetto è stata inserita – copiando interamente la “vecchia”
Merloni-quater – nel “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
6
Cfr. F. FRACCHIA, Finanza di progetto: i profili di diritto costituzionale e comunitario, in F.
Ferrari, F. Fracchia, Project Financing e opere pubbliche. Problemi e prospettive alla luce delle
recenti riforme, Milano, 2004, p. 11.
8
2004/18/CE” (Codice de Lise
7
) approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163 articoli 152 e seguenti. Infatti si ricordi che con l’obiettivo
principale di rispondere alle esigenze di semplificazione e di
modernizzazione formulata sia dalle amministrazioni aggiudicatrici,
sia dagli operatori economici, nel contesto delle risposte al Libro
Verde
8
adottato dalla commissione il 27 novembre 1996
9
il legislatore
comunitario ha introdotto nell’ordinamento dell’Unione le Direttive n.
2004/17 e n. 2004/18 volte ad unificare la disciplina degli appalti e
concessioni di lavori, servizi e forniture.
Rispetto al quadro originario (legge 18 novembre 1998, n. 415)
la disciplina della finanza di progetto inserita nel Codice de Lise ha
introdotto importanti novità – in verità già introdotte dalla legge n.
166 del 2002 – che, in sintesi, possono essere ricordate nei termini
seguenti, rinviando al proseguo del discorso per una loro trattazione
più specifica.
Il legislatore ha ridisegnato alcuni termini endoprocedimentali
e, più in generale, ha delineato una tempistica certa, relativamente ad
alcune scansioni del complesso procedimento che conduce alla
identificazione del soggetto il quale realizzerà i lavori; per altro verso,
sempre dal punto di vista procedimentale, è stata prevista la possibilità
di poter impiegare l’appalto concorso; altra significativa novità è
costituita dall’introduzione di una sorta di prelazione a favore del
7
Numerose sono le novità inserite nel Codice de Lise rispetto al quadro di regole tracciate dalla
legge n. 109 del 1994 cd. legge Merloni
7
: si prevede un maggior numero di ipotesi di
utilizzazione della trattativa privata; viene prevista la scelta, lasciata alla stazione appaltante, e
non più determinata dalla legge, tra criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e criterio della
scelta economicamente più vantaggiosa: infine, quale dato di portata generale, viene introdotto
un regime della verifica delle offerte anomale più rispettoso del diritto comunitario.
8
Libro Verde intitolato Gli appalti pubblici nell’Unione Europea – spunti di riflessione per il
futuro, che aveva dato corso ad uno stimolante confronto tra giuristi e operatori nel settore, sul
tema dell’esigenza di semplificazione modernizzazione nella disciplina vigente in materia di
appalti.
9
Direttiva 2004/18, considerando 1.
9
promotore; ricordiamo poi l’eliminazione del dovere in capo al
concessionario di appaltare a terzi una quota minima del 30% dei
lavori oggetto della concessione e l’innovazione in tema di società di
progetto. Rilevanti modifiche, infine, riguardano l’istituto della
concessione, ma hanno un immediato riflesso sulla finanza di progetto
che su tale figura fa perno: si tratta del superamento del limite di 30
anni di durata della concessione e dell’eliminazione del tetto del 50%
della contribuzione pubblica alla realizzazione dell’opera
10
.
Tali innovazioni mirando ad introdurre maggiore flessibilità,
incentivano l’iniziativa del privato, pur in un quadro di garanzie che
scaturiscono dall’ambientazione pubblicistica dell’istituto.
Si deve sottolineare come la collocazione di un istituto nel
contesto pubblicistico determina, quasi necessariamente, il suo
adattamento alla logica dell’interesse pubblico.
Questa logica corrisponde, in primo luogo, alla necessità che le
scelte assunte dall’amministrazione siano evidenziate e rese
percepibili all’esterno: di qui la procedimentalizzazione dell’attività di
scelta del concessionario, il condizionamento comunitario e le regole
di evidenza pubblica nella protezione degli interessi dei terzi coinvolti
o pregiudicati dalle scelte dell’amministrazione.
In più si aggiunga che il diritto pubblico, per sua natura,
garantisce soprattutto le posizioni di tutti i consociati e, dunque, anche
dei cittadini che potranno fruire dei servizi collegati all’infrastruttura,
ovvero essere coinvolti dalla sua realizzazione in quanto portatori di
interessi ambientali o urbanistici. Si spiegano così l’accentuazione del
10
Cfr. F. FRACCHIA, Finanza di progetto: i profili di diritto amministrativo, in F. Ferrari, F.
Fracchia, Project Financing e opere pubbliche. Problemi e prospettive alla luce delle recenti
riforme, Milano, 2004, p. 38.
10
profilo della rispondenza al pubblico interesse della proposta che
emerge con forza dalla lettura del art. 154 nel d.lgs. n. 163 del 2006 e
la preoccupazione di coordinare gli interventi con la programmazione
del territorio
11
.
3. Gli attori coinvolti in un’operazione di finanza di
progetto
Prima di passare alla trattazione del procedimento della finanza
di progetto è indispensabile illustrare gli attori (con particolare
attenzione alla figura dei promotori), ognuno dei quali con diversi
ruoli, competenze e rischi, coinvolti in un’operazione di project
financing.
-Promotore o sponsor
Il promotore è il soggetto centrale del procedimento di finanza
di progetto, in quanto elabora e sottopone alla pubblica
amministrazione la proposta di realizzazione e gestione dell’opera a
mezzo di concessione, con risorse totalmente o parzialmente a proprio
carico.
L’art. 153 del d.lgs. 163/2006 individua i soggetti che possono
assumere la veste di promotori. Essi sono: i soggetti dotati di idonei
requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
regolamento; i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento di lavori pubblici (art. 34 del d.lgs. 163/2006); le società
di ingegneria (art. 90, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/2006),
eventualmente associate o consociate con enti finanziari e con gestori
di servizi; le fondazioni bancarie (quali soggetti operanti nei settori
11
Cfr. F. FRACCHIA, Finanza di progetto: i profili di diritto amministrativo, cit., p. 39.
11
ammessi di cui all’art. 1, comma 1. lett. c-bis del d.lgs. 17 maggio
1999, n. 153); le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
E’ importante sottolineare come la legittimazione ad assumere la veste
di promotore si estenda ben oltre i soggetti ammessi a partecipare alle
procedure per l’affidamento di concessioni di lavori pubblici
12
. Infatti:
«Il legislatore ha chiaramente inteso rendere ampia la sfera di coloro
cui è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e di
conseguenza estendere l’applicabilità dell’istituto del project
financing, oltre che ai soggetti costruttori-gestori anche a coloro che
abbiano sviluppato funzioni e competenze finanziarie, gestionali,
immobiliari e di marketing maggiormente significative in operazioni
di finanza di progetto ovvero in operazioni di realizzazione di opere
pubbliche in genere. Possono pertanto assumere il ruolo di promotori
anche imprese interessate indirettamente alla realizzazione del
progetto, le banche e gli altri investitori istituzionali, soggetti
giuridici che offrono servizi di consulenza o di gestione nel campo dei
lavori pubblici».
13
Il riferimento va al l’art. 99 del d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554 che specifica: possono presentare le proposte di cui
all’art. 153 del d.lgs. 163/2006, oltre ai soggetti elencati nella legge
stessa i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria,
assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo
dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività,
che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla
realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello
12
Cfr. J. BERCELLI, Il procedimento di finanza di progetto e art. 14-quinquies della legge n. 241
del 1990, in corso di pubblicazione in La riforma dell'azione amministrativa, a cura di D.
Corletto, G. Sala, G. Sciullo, Torino, 2006.
13
Autorità per la vigilanza sui Lavori pubblici, Determinazione n. 20/2001 del 4 ottobre 2001, in
www.avlp.it.
12
oggetto della proposta. Possono presentare proposte anche soggetti
appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti
in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e
professionalità stabiliti nel comma 1. Al fine di ottenere l’affidamento
della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche
associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti
dall’articolo 98. Comunque «Si ritiene, in conclusione, sul punto una
corretta interpretazione del dettato normativo che consenta una
maggiore apertura al mercato dei promotori, tanto più che, a
garanzia dell’amministrazione, è posta la necessità che il promotore
stesso sia in possesso dei requisiti propri del concessionario (art. 98
d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) al momento dell’indizione della
gara, mentre al momento della presentazione della proposta appare
sufficiente il possesso dei requisiti di cui all’art. 99 del d.P.R. n.
554/1999 »
14
.
- Società di Progetto
È la società a cui fanno capo le attività e le obbligazioni di un’
operazione di project financing. Tale società viene appositamente
costruita con l’obiettivo di stabilire un’entità economica con
personalità giuridica e propria capacità economica e patrimoniale, con
oggetto sociale delimitato alla realizzazione e gestione dell’opera.
Generalmente fanno parte della società i promotori, i realizzatori e
gestori, gli azionisti.
- Investitori finanziari
Sono i soggetti che partecipano al finanziamento dell’opera in
veste di semplici azionisti, ossia coloro che forniscono il capitale di
14
Autorità per la vigilanza sui Lavori pubblici, Determinazione n. 20/2001 del 4 ottobre 2001, in
www.avlp.it.
13
rischio della società di progetto. Al capitale di rischio va aggiunto il
capitale di debito ottenuto attraverso operazioni di indebitamento con
le banche, con il mercato dei capitali (emissioni obbligazionarie), con
investitori istituzionali (finanziatori non azionisti) e così via.
- Intermediari finanziari
Sono banche commerciali e/o banche d’affari che gestiscono il
pacchetto finanziario costituito da capitale proprio e capitale di debito.
- Costruttori o contractor
Si impegnano ad eseguire materialmente l’opera, seguendo le
indicazioni relative ai costi e ai tempi di realizzazione fissati nel
progetto.
- Gestori o operator
Possono essere considerati i soggetti sopra ai quali ricade il
maggior rischio legato all’operazione finanziaria. La gestione
dell’opera rappresenta la fase più delicata, considerando la logica di
autofinanziamento del progetto. Infatti un’errata gestione farebbe
cadere tutti i vantaggi dell’operazione. Il ripiano del debito e la
remunerazione del capitale investito devono essere garantiti dai flussi
di cassa generati dal progetto
15
.
- Amministrazioni aggiudicatrici
Sono i soggetti a cui i promotori presentano le proposte di
finanza di progetto (art. 153 del d.lgs. 163/2006); che valutano le
proposte che possono essere realizzate con capitali privati e che sono
state precedentemete inserite nella programmazione triennale (art. 154
del d.lgs. 163/2006); che pongono in essere la procedura ad evidenza
pubblica per l’individuazione del concessionario che sarà chiamato a
15
Cfr. G. MODAFERRI, Formazione della proposta di project financing, in E. PICOZZA (a cura
di) La finanza di progetto (project financing) con particolare riferimento ai profili pubblicistici,
Torino, 2005, pp. 55 e 56.