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CAPITOLO I
LEGISLAZIONE
1. La legislazione linguistica in Europa
La valorizzazione di ciascuna differenza in cui la realtà umana è
articolata consiste nella promozione dell‟intero universale, che non è
più tale se perde anche soltanto una delle sue componenti; lingua e
cultura ne fanno parte
1
. Per questo motivo è necessario mantenere e
promuovere l‟uso delle diverse lingue, anche minoritarie: l‟esigenza
manifestata da consistenti popolazioni alloglotte
2
è di non essere
discriminati in base alla lingua e di poter utilizzare il proprio idioma
originario in ogni ambito della vita quotidiana e in ogni forma di
comunicazione. I diritti linguistici rientrano a pieno titolo nei diritti
fondamentali dell‟uomo e la loro tutela è uno dei compiti delle
democrazie contemporanee.
L‟Europa è una realtà linguistica molto complessa, al suo
interno si riconoscono ventitré lingue ufficiali, tre alfabeti e una
sessantina d‟idiomi parlati quotidianamente con un totale di
quaranta milioni di cittadini europei che usano regolarmente una
lingua regionale o minoritaria accanto alla lingua ufficiale dello Stato.
Questa molteplicità di lingue presenti su un territorio che, molto
spesso, mostra tendenze di globalizzazione e omologazione è causa di
antiche e irrisolte questioni di ordine politico-organizzativo. I recenti
interventi normativi di politica linguistica, trattano con urgenza
queste questioni e agiscono favorendo un “plurilinguismo integrale”.
3
,
1
Marco Stolfo, La tutela delle lingue minoritarie tra pregiudizi teorici, contrasti
ideologici e buoni motivi, Università di Torino, 2003, pag.69
2
Insieme di persone che in uno stesso territorio parlano o documentano in una
lingua diversa da quella ufficiale della maggioranza.
3
Si fa riferimento al plurilinguismo “istituzionale” come insieme di norme che
regolano il regime linguistico all‟interno delle istituzioni europee e il plurilinguismo
“societario” caratterizzato da misure di intervento per la promozione
dell‟apprendimento linguistico e per la tutela delle minoranze storiche sul territorio.
9
in nome del riconoscimento di un‟identità collettiva plurilingue e
multiculturale.
I programmi dell‟Unione Europea che dagli anni ‟90 a oggi
hanno considerato la questione linguistica sono principalmente
quattro
4
:
Il Trattato sull‟UE del 1992 (Trattato di Maastricht)
La Carta Europea per le lingue Regionali o minoritarie del
1992
La Carta Europea dei Diritti Fondamentali della UE del 2000
La Risoluzione del Consiglio sulla diversità linguistica del
2002.
Va riconosciuto un ruolo importante anche all‟Osservatorio
Europeo del Plurilinguismo istituito a Parigi nel 2005, una struttura
di collaborazione reciproca tra tutti i partner del plurilinguismo, con
lo scopo di porre con chiarezza i problemi linguistici nella loro
dimensione politica, culturale, economica e sociale a livello delle
istituzioni europee e di ciascuno Stato membro. Nella stessa sede è
stata redatta la Carta Europea del plurilinguismo tradotta in tutte le
lingue dell‟unione europea
5
.
La Comunità Europea riconosceva tra i suoi principi ideologici
che “ la diversità linguistica sui territori degli stati membri, ed il
rispetto di questa, sono parte essenziale della cultura europea e della
sua civiltà”
6
. Ne discende che in una Comunità fondata
sull‟eguaglianza degli Stati e dei loro cittadini, tutte le lingue debbono
possedere la medesima dignità giuridica: il diritto europeo è
destinato, per sua natura, a manifestarsi in tutte le lingue europee.
7
4
Carli A., Plurilinguismo e lingue minoritarie nella politica linguistica europea,
Revue Française de Linguistique Appliquée 2004/2, Volume IX, p. 60.
5
www.observatoireplurilinguisme.eu/
6
Parlamento Europeo: Opinione della Commissione degli Affari Politici del
Parlamento Europeo.
7
Intervento dell'Avvocato Generale dello Stato, Oscar Fiumara, al convegno su “La
parità delle lingue nell'Unione Europea" – Firenze 10 maggio 2008.
10
Con l‟istituzione dell‟Unione Europea e la redazione del trattato di
Maastricht, nel 1992, vengono previsti giuridicamente degli interventi
a difesa e a sostegno della diversità linguistica nei Paesi aderenti.
L‟art.126 del Trattato prevede che l‟Unione contribuisca allo
sviluppo di un‟istruzione qualitativamente valida, attenta anche
all‟aspetto umano delle generazioni che va formando, per questo viene
promossa la cooperazione tra Stati che garantisce il pieno rispetto
delle diversità culturali e linguistiche; un‟azione intesa a sviluppare
soprattutto la dimensione europea dell‟istruzione, attraverso
l‟apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri ma
anche favorendo la mobilità degli studenti e degli insegnanti.
L‟art.128 si sofferma sulla diversità culturale degli Stati
membri, la quale va tutelata, evidenziando contemporaneamente gli
elementi comuni; un‟azione funzionale alla cooperazione tra Stati.
Il Trattato stabilisce che ogni cittadino dell'Unione possa
scrivere alle istituzioni europee in una delle lingue ufficiali ed averne
una risposta nella medesima lingua e che tutti i documenti ufficiali
vengano redatti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, al fine di
garantirne la comprensibilità di tutti i cittadini europei senza
discriminazioni e agevolazioni. Il Trattato è incisivo per rendere nota
la questione relativa alla diversità socio-linguistica, ma spesso ci si
ritrova a dover fare i conti con il carattere puramente teorico di
queste precisazioni, non a caso, è riscontrato che il vero ostacolo è di
ordine attuativo; una politica linguistica volta a promuovere un
ampio plurilinguismo sulla base di decisioni prese a maggioranza
qualificata, deve fare i conti con le attuazioni pratiche e le
conseguenti riformulazioni di ordine funzionale.
8
Il 5 novembre 1992 viene sottoscritta dal Consigli d‟Europa la
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie ed entra in vigore
8
Carli A., Plurilinguismo e lingue minoritarie nella politica linguistica europea,
Revue Française de Linguistique Appliquée 2004/2, Volume IX, p. 61.
11
sottoforma di Convenzione il 1 marzo 1998. Si astengono solo 5 Paesi
dell‟UE: Cipro, Francia, Grecia, Regno Unito e Turchia.
I principi ideologici e legali della Carta sono scritti nel Preambolo:
La tutela delle Lingue Regionali o Minoritarie d‟Europa è
elemento essenziale del patrimonio culturale europeo;
L‟uso delle Lingue Regionali o Minoritarie è diritto inalienabile;
Sottolineare il valore dell‟interculturalismo e del plurilinguismo
tutelando e promuovendo le Lingue Regionali o Minoritarie
senza, però, penalizzare le lingue ufficiali europee;
Sostenere il principio della diversità linguistica e culturale
come anima democratica del continente europeo. “… la tutela e
la promozione delle lingue regionali o minoritarie nei diversi
paesi e regioni d‟Europa rappresentano un contributo importante
per l‟edificazione di un‟Europa fondata sui principi della
democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità
nazionale e dell‟integrità territoriale …”.
I suddetti principi ideologici sono ripresi e specificati nella Parte
II della Carta “Obiettivi e Principi”. Per una maggiore comprensione
della Carta e dei suoi obiettivi è importante porre l‟attenzione alla
parte I, disposizioni generali, art.1 “definizioni” , che permette di
precisare attraverso delle precise definizioni la materia oggetto di
tutela della Carta.
Una lingua regionale o minoritaria è una lingua che si distingue
nettamente dalle altre lingue parlate dal resto di una popolazione
dello Stato. “lingue tradizionalmente parlate nell‟ambito di un territorio
di uno Stato da cittadini di quello Stato che costituiscono un gruppo
numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato, e
diverse dalle lingue ufficiali dello Stato; tale espressione non
comprende né i dialetti della lingua ufficiale dello Stato né le lingue
degli immigrati”. La dizione di “lingua regionale” è mutuata dal diritto
francese dove sta ad indicare soprattutto quelle lingue autoctone alle
12
quali vengono riconosciuti alcuni diritti, particolarmente in ambito
educativo
9
. La Carta non contiene alcun elenco di lingue regionali o
minoritarie, per questo l‟identificazione della Lingua Regionale o
Minoritaria è nella discrezione degli Stati, ai quali spetta anche il
compito di riconoscere come lingue quelle varietà che per altri
potrebbero essere dialetti o al contrario, di non riconoscere delle
comunità linguistiche che potrebbero essere oggetto di tutela
10
.
Definire con esattezza i criteri di una lingua minoritaria risulta essere
molto difficile; il rapporto del 1996 di Euromosaic
11
fa notare che il
concetto di lingua minoritaria fa riferimento più che altro ad aspetti
legati al potere e all‟influsso esercitato dalla rispettiva comunità
linguistica a discapito delle misurazioni empiriche relative alla storia
della lingua o relative alla consistenza della popolazione parlante la
lingua minoritaria.
Il territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene
usata è “l‟area geografica nella quale questa lingua costituisce il modo
di esprimersi di un numero di persone tale da giustificare l‟adozione
delle diverse misure di tutela e promozione previste dalla presente
Carta”
12
.
Vanno intese come lingue sprovviste di territorio quelle lingue
usate dai cittadini di uno Stato, ma che, “benché tradizionalmente
parlate nell‟ambito del territorio di tale Stato, non possono essere
identificate con una particolare area geografica dello stesso”; in
Europa, questa definizione include per esempio lo Yiddish e le lingue
dei Rom.
9
Carli A., Plurilinguismo e lingue minoritarie nella politica linguistica europea,
Revue Française de Linguistique Appliquée 2004/2, Volume IX, p. 63.
10
Ibidem, p. 65.
11
Nelde, Strubell & Williams, Euromosaic: Produzione e riproduzione delle lingue
minoritarie dell’UE , 1996
12
Cfr. Consigli d‟Europa, Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie,
Strasburgo 1992, art.1
13
Lo scopo principale della Carta consiste nel garantire il più
possibile l‟uso delle lingue regionali in tutti gli ambiti della vita
pubblica, primo tra tutti quello educativo e dell‟istruzione (art.8), a
seguire quello delle autorità giudiziarie (art.9), delle autorità
amministrative (art.10), dei mass media (art.11), delle attività
culturali e le loro strutture (art.12), della vita economica e sociale
(art.13) e infine quello degli scambi oltre frontiera (art.14). Al
contempo la Carta ribadisce il rispetto dei principi della sovranità
nazionale e dell‟integrità territoriale dello Stato e si augura che la
relazione tra lingue ufficiali e lingue regionali non si sviluppi in senso
antagonistico a discapito delle une sulle altre ma in senso
complementare. Il contenuto della Carta ha valore di “proposta di
iniziativa”, spetta ai singoli paesi scegliere e mettere in pratica le
proposte valutando la loro specificità politica e sociale
13
.
La lingua è l‟espressione più diretta della cultura di un popolo;
essa è ciò che ci rende cittadini di uno Stato e che ci conferisce un
senso di identità pubblica e privata. L‟articolo 22 della Carta dei
diritti fondamentali dell‟Unione europea, entrata in vigore nel 2000,
precisa che l‟Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e
linguistica. L‟articolo 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione
fondata su molteplici motivi, tra i quali la lingua. Il rispetto per le
diversità linguistiche costituisce un valore fondamentale dell‟Unione
europea, assieme al rispetto per l‟individuo, all‟apertura alle altre
culture, alla tolleranza e all‟accettazione dell‟altro. Le lingue
definiscono le identità personali, ma fanno anche parte di un
patrimonio comune; possono servire da ponte verso altre persone e
dare accesso ad altri paesi e culture promuovendo la comprensione
reciproca. Ogni restrizione in proposito sarebbe discriminatoria.
Emblematica a proposito del multilinguismo a livello europeo è
la Risoluzione del Consiglio dell‟Unione Europea pubblicata sulla
13
Carli A., op. cit., p. 67.
14
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 14 febbraio 2002,
relativa alla promozione della diversità linguistica e
dell‟apprendimento delle lingue nel quadro dell‟attuazione degli
obiettivi dell‟Anno europeo delle lingue 2001. L‟atto in questione
sottolinea come la conoscenza delle lingue sia uno strumento
fondamentale per la partecipazione attiva alla cittadinanza europea,
per favorire l‟integrazione e la coesione a livello comunitario, ma
anche strumento educativo e professionale da tenere in conto
all‟interno della scuola e di tutte le altre realtà educative
extrascolastiche; “tutte le lingue europee sono, dal punto di vista
culturale, uguali in valore e dignità e costituiscono parte integrante
della cultura e della civiltà europea”. È esplicito l‟invito che viene fatto
agli Stati membri di agire per:
offrire agli studenti e ai non studenti (attraverso la formazione
permanente) la possibilità di apprendere le lingue straniere;
formulare obiettivi pedagogici a favore della comunicazione
interculturale;
rendere concreto l‟impatto positivo che la conoscenza delle
lingue ha sulla mobilità e sull‟occupabilità;
facilitare l‟integrazione degli stranieri attraverso l‟insegnamento
della lingua di Stato, pur rispettando la lingua e la cultura di
cui sono portatori;
offrire la possibilità agli insegnanti di lingue straniere di
studiare la lingua che andranno ad insegnare nel Paese in cui
questa è lingua ufficiale;
istituire “sistemi di convalida per le competenze linguistiche”
riconosciuti da tutti i Paesi europei;
L‟Osservatorio Europeo del plurilinguismo nasce per tutelare il
plurilinguismo come la forma più auspicabile ed efficace, in Europa,
di comunicazione nell‟ambito del dibattito pubblico in quanto