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INTRODUZIONE 
 
 
Nell'attuale società, caratterizzata dallo sviluppo sempre più frenetico 
del mercato e dal continuo evolversi delle tecnologie, la figura del 
consumatore e il problema della tutela giuridica dei suoi interessi, hanno 
acquisito nel tempo un ruolo crescente. 
Il consumatore, viene continuamente esposto ad una serie di rischi e 
danni, e per anni è stato definito “parte contrattualmente debole”.  
Cosa si intende per “soggetti deboli”? Ognuno di noi lo è, nonostante 
spesso non ci accorgiamo di esserlo, prima che essere studenti universitari, 
professori, imprenditori, avvocati, siamo innanzitutto consumatori. Nel 
momento in cui leggiamo, prendiamo l’autobus, andiamo in palestra, siamo 
consumatori, in quanto tutte queste singole attività presuppongono 
l’acquisto e l’utilizzo di un bene o un servizio. 
Oggigiorno non siamo abituati a soffermarci a lungo a pensare, a 
ragionare, spesso ci limitiamo ad agire come autentici robot che ripetono 
inconsapevolmente le stesse identiche azioni nel quotidiano. Tendiamo a 
tenere costanti quei comportamenti e/o azioni che vediamo andare a buon 
fine, per la maggior parte dei giorni della nostra vita, agendo in base 
all’abitudine ed alla consuetudine e senza accorgerci che tutti quei beni 
standardizzati che ci circondano in ogni attimo della nostra giornata ci 
attribuiscono ineluttabilmente l’appellativo di “consumatore”. 
Per questo si parla di parte svantaggiata, ogni giorno mettiamo in atto 
pratiche da consumatore e spesso nemmeno ce ne rendiamo conto, o nel 
caso contrario ci troviamo in condizioni di buona fede a dover contrattare 
termini con una controparte molto più specializzata ed informata di noi, che 
ha interesse a portare avanti solo il proprio beneficio, il proprio profitto. 
Da questo assunto nasce il bisogno di garantire una maggiore tutela al 
soggetto chiamato consumatore, salvaguardarne i diritti diventa uno dei 
principali compiti affidati al panorama giuridico contemporaneo. Viene
4 
 
adottato così nel 2005 il Codice del Consumo, una raccolta di normative 
precedentemente mal coordinate, che segnerà l’inizio di un cammino in 
grado di portare ad una maggiore consapevolezza dei propri diritti; partendo 
dal presupposto che proprio questa consapevolezza costituisce la chiave di 
volta per una tutela migliore. 
Il Codice del Consumo contiene una serie di soluzioni e rimedi ai rischi 
e danni in cui può incorrere il consumatore e, disciplinando i rapporti tra 
quest’ultimo e i professionisti, consente un più corretto funzionamento del 
mercato. 
Il consumatore diviene oggetto di attenzione nel ventunesimo secolo, un 
periodo durante il quale nasce negli USA il Consumerismo
1
, termine che è 
stato coniato per indicare tutti quegli atti indirizzati a tutelare il soggetto 
fruitore di beni o servizi ad uso privato. Il consumerismo germoglia proprio 
a causa dell’avvento del consumismo: con l’arrivo dei consumi di massa si 
comincia ad acquistare in misura crescente grazie ai maggiori redditi a 
disposizione, perdendo spesso il senso del nesso esistente tra bisogno reale 
e indotto, senza avere obbligatoriamente una reale necessità di ciò che si 
acquista. Questo processo viene favorito in primo luogo dalle pubblicità, il 
mezzo attraverso il quale “l’offerta” riesce a creare “la domanda”, ciò che si 
potrebbe definire un proficuo “bombardamento delle menti”. Acquistiamo 
con la convinzione di aver fatto una scelta autonoma, ma in realtà è solo la 
risultante di un percorso guidato da menti altrui. 
La disciplina volta a tutelare il consumatore nasce dalle situazioni lesive 
dei suoi interessi quali pratiche commerciali scorrette, tra pratiche 
aggressive e ingannevoli, clausole abusive e clausole vessatorie. Gli 
strumenti più utilizzati per tutelare gli utenti sono quelli dell’antitrust e 
delle azioni risarcitorie collettive. 
                                                 
1
 In Italia la cultura consumerista si sviluppa con oltre cinquant’anni di ritardo, infatti solo nel 
1955 viene costituita la prima associazione a tutela dei consumatori, precisamente l’Unione 
Nazionale Consumatori.
5 
 
L’antitrust agisce andando ad attuare miglioramenti all’interno del 
funzionamento del mercato, attraverso l’AGCM, Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, tutela il bene primario garantendo il gioco della 
concorrenza. Evitare situazioni di monopolio e di abuso di posizione 
dominante, significa poter così garantire concorrenza nel mercato, 
consentendo la distribuzione di beni e servizi a prezzi più economici, di 
qualità elevata e al massimo dell’innovazione, perché sono queste ultime 
che consentono di raggiungere degli standard quali–quantitativi elevati. 
L’antitrust cerca così di raggiungere il benessere del cittadino in piena 
autonomia rispetto al potere esecutivo, infatti può anche essere definita 
come “autorità indipendente”, dato che non agisce direttamente sul singolo, 
ma previene situazioni di mercato poco competitive, tutelando da pratiche 
commerciali scorrette. 
A differenza della precedente, l’azione risarcitoria collettiva ha portato 
ad un ribaltamento dei ruoli e dei soggetti legittimati ad agire. I cittadini ora 
possono entrare nel vivo delle proprie azioni, preparare un’azione legale, 
esercitando anche pretese risarcitorie dirette verso imprese e multinazionali. 
Negli Stati Uniti la class action può essere effettuata anche singolarmente, 
differentemente in Italia per prendere parte ad un’azione risarcitoria 
collettiva i soggetti devono necessariamente fare parte di un’associazione. 
L’azione collettiva è un’azione di classe che parte dal basso, non più dalla 
necessità di doversi affidare ad un’autorità superiore come l’antitrust. 
L’idea di questa tesi nasce per analizzare le differenze tra antitrust e 
azione risarcitoria collettiva nella tutela dei consumatori, mostrandone 
anche le rispettive criticità. 
La prima può essere definita come autorità, mentre l’altra come azione. 
Tale differenza nella denominazione evidenzia un aspetto rilevante 
dell’azione risarcitoria collettiva: la legittimazione ad agire
2
, attraverso 
                                                 
2
 Requisito soggettivo indispensabile per esperire un’azione giudiziale.
6 
 
un’inversione di rotta che consenta di raggiungere e riappropriarsi dei 
propri diritti.  
Ho strutturato il mio elaborato in quattro capitoli.  
Nel primo capitolo si esaminano i protagonisti dell’atto del consumo: il 
consumatore, il professionista, nonché le associazioni dei consumatori. 
Queste figure iniziano a rivestire molta importanza, con l’avvenire del 
consumerismo, i rapporti economici divengono pane quotidiano, prende 
piede così nel 2005 il Codice del Consumo volto a disciplinare gli atti 
intercorrenti tra “soggetto debole” e “soggetto forte”, favorendo un 
maggiore livello di tutela dei consumatori. 
Ma quando realmente si inizia a sentire la necessità di una maggiore 
tutela degli utenti? Come indicato nel secondo capitolo questo bisogno è 
stato colto verso la metà degli anni ’70 dall’attuale Unione Europea, che 
contando circa mezzo miliardo di potenziali consumatori, mostra come 
questi ricoprano un ruolo determinante nella società sia dal punto di vista 
economico che politico. In Italia la disciplina in materia di consumo arriva 
con quasi trent’anni di ritardo con la Legge 30 luglio 1998, n. 281 confluita 
poi nel Codice del Consumo, Legge che con i suoi soli 8 articoli mostrava 
un cambiamento per quei consumatori che continuano ad imbattersi in 
pratiche sfavorevoli, ingannevoli, limitative della loro libertà di scelta, 
nonché tutela, come le clausole vessatorie e le pratiche commerciali 
scorrette. Con il susseguirsi di questi illeciti iniziano a formarsi 
innumerevoli possibilità di tutela, a partire dalla risoluzione extragiudiziale, 
senza il ricorso del giudice, fino ad arrivare ad una risoluzione giudiziale di 
tipo amministrativo vedi Antitrust, o di fronte al giudice ordinario vedi le 
Azioni Risarcitorie Collettive. 
Il terzo capitolo è infatti dedicato all’istituto dell’Antitrust, come questo 
nasce e con quale scopo, ma soprattutto come questo possa garantire il 
benessere del consumatore. Come la più generica tutela del consumatore 
anche la disciplina Antitrust arriva con estremo ritardo in terra italica,
7 
 
rispetto al suo esordio statunitense nel luglio 1890 con l’approvazione dello 
Sherman Act. Tra le cause di questa lentezza si possono individuare la 
difficoltà di adattamento della disciplina alle basi del Civil Law, che 
contraddistingue il nostro ordinamento. La nostra legislazione antitrust si 
differenzia anche per la presenza di un'autorità amministrativa "autonoma e 
indipendente”, la cosiddetta Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, i cui poteri sono orientati principalmente alla salvaguardia del 
gioco della concorrenza che potrebbe essere intaccata. 
Nel quarto capitolo si delinea la giurisdizione e la tutela che 
scaturiscono dalle Azioni  Collettive Risarcitorie, entrate in vigore con circa 
70 anni di ritardo rispetto alle Class actions, azioni di classe tipicamente 
statunitensi ed estremamente differenti, nell’attuazione, dalle azioni 
collettive. Le Azioni Collettive Risarcitorie nascono grazie alla Legge 
finanziaria per il 2008, ma entrano in vigore solo nel gennaio 2010, sono 
quindi delle azioni legali estremamente recenti ed innovative, che 
consentono la risoluzione di una problematica comune a più soggetti, 
tramite una sola azione . Questo capitolo è corredato da un caso di studio 
che intende confrontare i due strumenti di tutela del consumatore, attraverso 
un’indagine svolta presso le principali associazioni che si occupano di 
salvaguardare i suoi diritti. 
Dal latino “faber est suae quemque fortunae”
3
 (ogni uomo è artefice 
della propria fortuna),  può trarsi l’insegnamento secondo cui ogni 
individuo per poter essere artefice della propria vita, ha bisogno di prendere 
coscienza dei propri diritti, individuare i propri obiettivi, solo così potrà in 
piena libertà scegliere se lottare per difenderli o meno. 
Da piccoli gesti, nascono delle grandi azioni, individualmente siamo 
delle risorse, ma agendo collettivamente le forze di ogni singolo non si 
sommano, si moltiplicano. 
                                                 
3
 Cit. Appio Claudio Cieco
8 
 
CAPITOLO I 
 
 
DAL CONSUMISMO AL CONSUMERISMO 
 
1. DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N.206 
 
Con il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 in base all’articolo 7 
della legge delega 29 luglio 2003, n. 229
4
 viene introdotto il Codice del 
Consumo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 ed 
entrato in vigore il 23 ottobre dello stesso anno. 
Questa raccolta unisce 21 precedenti testi normativi
5
 , sintetizzando il 
contenuto di 558 disposizioni in un testo unico ed organico di 170 articoli, 
mirate esclusivamente alla tutela dei consumatori. Come può desumersi 
dall’art. 1 D.Lgs 206/2005
6
 il codice ha il pregio di aver armonizzato e 
                                                 
4
 Art. 7 Legge 29 luglio 2003, n. 229 relativo al riassetto normativo in materia di tutela dei 
consumatori: “Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di 
tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei 
seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e 
agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, 
nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del 
consumatore previsti in sede internazionale; b) omogeneizzazione delle procedure relative al 
diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto; c) conclusione, in materia di 
contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i 
consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione 
della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, e 
rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite; d) coordinamento, nelle 
procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei 
consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee”. 
5
 4 Leggi, 2 DPR, 14 D. Lgs. e 1 regolamento di attuazione. 
6
 D. Lgs. 206/2005, art. 1, relativo alla finalità ed oggetti del Codice del Consumo: “Nel rispetto 
della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità 
europee, nel trattato dell’Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo 
all’articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati 
internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di 
acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli 
utenti”.
9 
 
riordinato le normative riguardanti i processi di acquisto e consumo, 
garantendo così un livello maggiore di tutela dei consumatori e degli utenti. 
Il codice del consumo innanzitutto disciplina e semplifica il rapporto tra 
consumatori e professionisti, questione rintracciabile nella struttura del 
testo, che andando in ordine tratta di informazioni sui prodotti, pratiche 
commerciali e pubblicità, conclusione ed esecuzione del rapporto di 
consumo, singole fattispecie di contratti, garanzie relative alla sicurezza e 
qualità dei prodotti, associazioni rappresentative dei consumatori e, dulcis 
in fundo, accesso alla giustizia. Individuando per ogni situazione l’ambito 
di applicazione, eccezioni, divieti e relative sanzioni. 
Tutto ciò può incentivare una rapida soluzione extragiudiziale delle 
controversie; garantire una migliore qualità dei prodotti e dei servizi offerti, 
maggiore correttezza nelle pratiche commerciali, maggior concorrenza, 
trasparenza e informazione nel mercato. Ne conseguirà un miglior 
funzionamento del mercato, che scaturisce in un beneficio per l’intera 
collettività. 
 
2. IL CONSUMATORE E IL PROFESSIONISTA 
 
Il consumo ha scandito i tempi del nostro vivere moderno e diviene 
sempre più centrale nell’epoca postmoderna: dove sentiamo parlare di 
consumatore troviamo sempre un corrispondente atto di consumo, ma 
questo rapporto non è sempre biunivoco, in quanto il consumo non 
coinvolge necessariamente l’utilizzo di un consumatore. Il consumo è figlio 
della Rivoluzione industriale, che porta con sé, profonde ed irreversibili 
trasformazioni, sia nel sistema produttivo che nel sistema economico, fino 
ad arrivare all’intero sistema sociale, provocando un allargamento globale 
della diffusione dei prodotti manifatturieri. Questo periodo ha scatenato 
forti mutamenti nelle abitudini di vita e nei rapporti tra classi sociali. 
Appaiono per le prime volte le fabbriche, luogo di nascita della classe
10 
 
operaia e del capitalista industriale. Il modo di consumare a questo punto 
subisce una forte scossa, non si consuma più solo per soddisfare un 
bisogno, il prodotto non è più il semplice binomio tra domanda e offerta o 
l’ingenuo collegamento tra reddito, propensione all’acquisto e prezzo. Il 
bene acquisisce delle connotazioni irrazionali, irrazionali come sono le 
sensazioni di soddisfazione, quel piacere che si prova al momento 
dell’acquisto.  Genericamente la soddisfazione è temporanea, si arresta 
quando altre persone arrivano allo stesso livello di consumi, o quando 
l’appagamento per determinati acquisti si arresta e diventa abitudine: in 
quel preciso momento occorre spingersi più avanti, innescando un vortice 
senza fine.
11 
 
Tab. 1 – Spesa media e mediana mensile delle famiglie per ripartizione geografia 
Fonte: Istat 
 
Nell’era del consumismo possedere i più disparati beni possibili, 
acquistare, spendere anche fino alla soglia dell’indebitamento, è il 
comportamento che consente apparentemente di esternare un certo status 
sociale. Ostentare ricchezza e potere attraverso i consumi, nella società 
dell’apparenza, diviene status symbol
7
.  
Osservando la tavola di dati dell’Istat, Istituto nazionale di statistica,  
sopra riportata, e considerando la spesa media e mediana delle famiglie per 
                                                 
7
 Status symbol sta ad indicare ogni segno esteriore che denota la condizioni sociale, economica e 
culturale di un soggetto.
12 
 
ripartizione geografica, possiamo notare come la spesa per alimenti e 
bevande sia di lunga inferiore al 20%, infatti 16,5% nel Nord e 18,6% nel 
Centro, non rappresentando nemmeno un quarto della spesa totale di una 
famiglia media. La spesa media non alimentare, composta ad esempio da 
tabacchi, abbigliamento, trasporti, tempo libero, invece arriva a toccare ben 
l’80% della spesa totale, vedendo aumentare la spesa riguardante 
l’abitazione e del tempo libero e della cultura. 
I protagonisti del consumare contemporaneo sono il consumatore ed il 
professionista, attorno ai quali gira l’intero rapporto economico, analizzato 
dal Codice del Consumo
8
. Essendo definizioni fondamentali, per una 
corretta interpretazione della disciplina riguardante la tutela dei 
consumatori, diviene necessario passarle in rassegna. 
L’art. 3 D. Lgs. 206/2005 esordisce identificando i soggetti che 
beneficiano delle tutele delineate nel Codice, i cosiddetti consumatori
9
. 
Questi ultimi, ove non diversamente previsto, vengono identificati come le 
persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività economica
10
. 
Pertanto, consumatore è colui che agisce nel mercato, acquistando beni 
e servizi non per la propria attività professionale; è colui che fa del bene, 
del servizio o della merce acquistata un uso esclusivamente personale, per 
                                                 
8
 In genere abbiamo un’applicazione differenziata per quanto riguarda i rapporti tra professionista 
e professionista, infatti questi ultimi vengono tutelati nel Codice del Consumo, ma solo nei 
rispettivi rapporti con i consumatori. Ciò si può intendere nel D. Lgs. 206/2005, art. 3; in sostanza 
non vengono tutelati nel Codice del Consumo i rapporti tra soggetti che operano entrambi per 
scopi relativi alla propria attività imprenditoriale o professionale. Il professionista, a differenza del 
consumatore, nel momento dell’acquisto è spinto da motivazioni razionali, a differenza del 
consumatore che agisce molto spesso d’istinto, determinato da fattori emotivi. 
9
 D. Lgs. 206/2005, art. 3 comma 1 lettera a): “consumatore o utente: la persona fisica che agisce 
per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 
eventualmente svolta. 
10
 “Imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” vedi D.Lgs. 206/2005 art 3..
13 
 
soddisfare le limitate esigenze della sua vita individuale e familiare, al di 
fuori della sua vita lavorativa
11
. 
Si parla di “persona fisica” in quanto è chiaro comprendere come ad 
esempio le società, ossia la “persona giuridica” non possa godere delle 
disposizioni e facilitazioni spettanti al consumatore; lo stesso trattamento è 
valido anche per i soggetti che acquistano un bene per uso promiscuo, che 
val a dire, sia per la propria attività imprenditoriale o professionale che per 
uso personale. Il consumatore viene comunemente considerato come la 
parte contrattualmente debole, meno informata, come protagonisti del 
mercato che operano in condizioni non paritetiche. 
Sono i soggetti maggiormente vulnerabili, per questo all’interno del 
Codice del Consumo si è alla continua ricerca di una maggiore tutela, 
situazione che si può constatare nel momento di risoluzione della 
controversia, nel caso in cui il giudice si trovi in una situazione di 
incertezza, quest’ultimo, si desume, dovrebbe tendere  sempre a favorire il 
consumatore, anziché il professionista. 
Molto spesso si tende a fare del consumatore una vittima indifesa, ma a 
volte così non è, risulta utile infatti distinguere tra consumatori più o meno 
fragili ed influenzabili degli altri. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11
 Tribunale di Genova, sentenza n. 4208 del 23 febbraio 2007, in I diritti del consumatore. 
Commento al Codice del Consumo, 2009, 15.