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INTRODUZIONE
Nell'attuale società, caratterizzata dallo sviluppo sempre più frenetico
del mercato e dal continuo evolversi delle tecnologie, la figura del
consumatore e il problema della tutela giuridica dei suoi interessi, hanno
acquisito nel tempo un ruolo crescente.
Il consumatore, viene continuamente esposto ad una serie di rischi e
danni, e per anni è stato definito “parte contrattualmente debole”.
Cosa si intende per “soggetti deboli”? Ognuno di noi lo è, nonostante
spesso non ci accorgiamo di esserlo, prima che essere studenti universitari,
professori, imprenditori, avvocati, siamo innanzitutto consumatori. Nel
momento in cui leggiamo, prendiamo l’autobus, andiamo in palestra, siamo
consumatori, in quanto tutte queste singole attività presuppongono
l’acquisto e l’utilizzo di un bene o un servizio.
Oggigiorno non siamo abituati a soffermarci a lungo a pensare, a
ragionare, spesso ci limitiamo ad agire come autentici robot che ripetono
inconsapevolmente le stesse identiche azioni nel quotidiano. Tendiamo a
tenere costanti quei comportamenti e/o azioni che vediamo andare a buon
fine, per la maggior parte dei giorni della nostra vita, agendo in base
all’abitudine ed alla consuetudine e senza accorgerci che tutti quei beni
standardizzati che ci circondano in ogni attimo della nostra giornata ci
attribuiscono ineluttabilmente l’appellativo di “consumatore”.
Per questo si parla di parte svantaggiata, ogni giorno mettiamo in atto
pratiche da consumatore e spesso nemmeno ce ne rendiamo conto, o nel
caso contrario ci troviamo in condizioni di buona fede a dover contrattare
termini con una controparte molto più specializzata ed informata di noi, che
ha interesse a portare avanti solo il proprio beneficio, il proprio profitto.
Da questo assunto nasce il bisogno di garantire una maggiore tutela al
soggetto chiamato consumatore, salvaguardarne i diritti diventa uno dei
principali compiti affidati al panorama giuridico contemporaneo. Viene
4
adottato così nel 2005 il Codice del Consumo, una raccolta di normative
precedentemente mal coordinate, che segnerà l’inizio di un cammino in
grado di portare ad una maggiore consapevolezza dei propri diritti; partendo
dal presupposto che proprio questa consapevolezza costituisce la chiave di
volta per una tutela migliore.
Il Codice del Consumo contiene una serie di soluzioni e rimedi ai rischi
e danni in cui può incorrere il consumatore e, disciplinando i rapporti tra
quest’ultimo e i professionisti, consente un più corretto funzionamento del
mercato.
Il consumatore diviene oggetto di attenzione nel ventunesimo secolo, un
periodo durante il quale nasce negli USA il Consumerismo
1
, termine che è
stato coniato per indicare tutti quegli atti indirizzati a tutelare il soggetto
fruitore di beni o servizi ad uso privato. Il consumerismo germoglia proprio
a causa dell’avvento del consumismo: con l’arrivo dei consumi di massa si
comincia ad acquistare in misura crescente grazie ai maggiori redditi a
disposizione, perdendo spesso il senso del nesso esistente tra bisogno reale
e indotto, senza avere obbligatoriamente una reale necessità di ciò che si
acquista. Questo processo viene favorito in primo luogo dalle pubblicità, il
mezzo attraverso il quale “l’offerta” riesce a creare “la domanda”, ciò che si
potrebbe definire un proficuo “bombardamento delle menti”. Acquistiamo
con la convinzione di aver fatto una scelta autonoma, ma in realtà è solo la
risultante di un percorso guidato da menti altrui.
La disciplina volta a tutelare il consumatore nasce dalle situazioni lesive
dei suoi interessi quali pratiche commerciali scorrette, tra pratiche
aggressive e ingannevoli, clausole abusive e clausole vessatorie. Gli
strumenti più utilizzati per tutelare gli utenti sono quelli dell’antitrust e
delle azioni risarcitorie collettive.
1
In Italia la cultura consumerista si sviluppa con oltre cinquant’anni di ritardo, infatti solo nel
1955 viene costituita la prima associazione a tutela dei consumatori, precisamente l’Unione
Nazionale Consumatori.
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L’antitrust agisce andando ad attuare miglioramenti all’interno del
funzionamento del mercato, attraverso l’AGCM, Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, tutela il bene primario garantendo il gioco della
concorrenza. Evitare situazioni di monopolio e di abuso di posizione
dominante, significa poter così garantire concorrenza nel mercato,
consentendo la distribuzione di beni e servizi a prezzi più economici, di
qualità elevata e al massimo dell’innovazione, perché sono queste ultime
che consentono di raggiungere degli standard quali–quantitativi elevati.
L’antitrust cerca così di raggiungere il benessere del cittadino in piena
autonomia rispetto al potere esecutivo, infatti può anche essere definita
come “autorità indipendente”, dato che non agisce direttamente sul singolo,
ma previene situazioni di mercato poco competitive, tutelando da pratiche
commerciali scorrette.
A differenza della precedente, l’azione risarcitoria collettiva ha portato
ad un ribaltamento dei ruoli e dei soggetti legittimati ad agire. I cittadini ora
possono entrare nel vivo delle proprie azioni, preparare un’azione legale,
esercitando anche pretese risarcitorie dirette verso imprese e multinazionali.
Negli Stati Uniti la class action può essere effettuata anche singolarmente,
differentemente in Italia per prendere parte ad un’azione risarcitoria
collettiva i soggetti devono necessariamente fare parte di un’associazione.
L’azione collettiva è un’azione di classe che parte dal basso, non più dalla
necessità di doversi affidare ad un’autorità superiore come l’antitrust.
L’idea di questa tesi nasce per analizzare le differenze tra antitrust e
azione risarcitoria collettiva nella tutela dei consumatori, mostrandone
anche le rispettive criticità.
La prima può essere definita come autorità, mentre l’altra come azione.
Tale differenza nella denominazione evidenzia un aspetto rilevante
dell’azione risarcitoria collettiva: la legittimazione ad agire
2
, attraverso
2
Requisito soggettivo indispensabile per esperire un’azione giudiziale.
6
un’inversione di rotta che consenta di raggiungere e riappropriarsi dei
propri diritti.
Ho strutturato il mio elaborato in quattro capitoli.
Nel primo capitolo si esaminano i protagonisti dell’atto del consumo: il
consumatore, il professionista, nonché le associazioni dei consumatori.
Queste figure iniziano a rivestire molta importanza, con l’avvenire del
consumerismo, i rapporti economici divengono pane quotidiano, prende
piede così nel 2005 il Codice del Consumo volto a disciplinare gli atti
intercorrenti tra “soggetto debole” e “soggetto forte”, favorendo un
maggiore livello di tutela dei consumatori.
Ma quando realmente si inizia a sentire la necessità di una maggiore
tutela degli utenti? Come indicato nel secondo capitolo questo bisogno è
stato colto verso la metà degli anni ’70 dall’attuale Unione Europea, che
contando circa mezzo miliardo di potenziali consumatori, mostra come
questi ricoprano un ruolo determinante nella società sia dal punto di vista
economico che politico. In Italia la disciplina in materia di consumo arriva
con quasi trent’anni di ritardo con la Legge 30 luglio 1998, n. 281 confluita
poi nel Codice del Consumo, Legge che con i suoi soli 8 articoli mostrava
un cambiamento per quei consumatori che continuano ad imbattersi in
pratiche sfavorevoli, ingannevoli, limitative della loro libertà di scelta,
nonché tutela, come le clausole vessatorie e le pratiche commerciali
scorrette. Con il susseguirsi di questi illeciti iniziano a formarsi
innumerevoli possibilità di tutela, a partire dalla risoluzione extragiudiziale,
senza il ricorso del giudice, fino ad arrivare ad una risoluzione giudiziale di
tipo amministrativo vedi Antitrust, o di fronte al giudice ordinario vedi le
Azioni Risarcitorie Collettive.
Il terzo capitolo è infatti dedicato all’istituto dell’Antitrust, come questo
nasce e con quale scopo, ma soprattutto come questo possa garantire il
benessere del consumatore. Come la più generica tutela del consumatore
anche la disciplina Antitrust arriva con estremo ritardo in terra italica,
7
rispetto al suo esordio statunitense nel luglio 1890 con l’approvazione dello
Sherman Act. Tra le cause di questa lentezza si possono individuare la
difficoltà di adattamento della disciplina alle basi del Civil Law, che
contraddistingue il nostro ordinamento. La nostra legislazione antitrust si
differenzia anche per la presenza di un'autorità amministrativa "autonoma e
indipendente”, la cosiddetta Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, i cui poteri sono orientati principalmente alla salvaguardia del
gioco della concorrenza che potrebbe essere intaccata.
Nel quarto capitolo si delinea la giurisdizione e la tutela che
scaturiscono dalle Azioni Collettive Risarcitorie, entrate in vigore con circa
70 anni di ritardo rispetto alle Class actions, azioni di classe tipicamente
statunitensi ed estremamente differenti, nell’attuazione, dalle azioni
collettive. Le Azioni Collettive Risarcitorie nascono grazie alla Legge
finanziaria per il 2008, ma entrano in vigore solo nel gennaio 2010, sono
quindi delle azioni legali estremamente recenti ed innovative, che
consentono la risoluzione di una problematica comune a più soggetti,
tramite una sola azione . Questo capitolo è corredato da un caso di studio
che intende confrontare i due strumenti di tutela del consumatore, attraverso
un’indagine svolta presso le principali associazioni che si occupano di
salvaguardare i suoi diritti.
Dal latino “faber est suae quemque fortunae”
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(ogni uomo è artefice
della propria fortuna), può trarsi l’insegnamento secondo cui ogni
individuo per poter essere artefice della propria vita, ha bisogno di prendere
coscienza dei propri diritti, individuare i propri obiettivi, solo così potrà in
piena libertà scegliere se lottare per difenderli o meno.
Da piccoli gesti, nascono delle grandi azioni, individualmente siamo
delle risorse, ma agendo collettivamente le forze di ogni singolo non si
sommano, si moltiplicano.
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Cit. Appio Claudio Cieco
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CAPITOLO I
DAL CONSUMISMO AL CONSUMERISMO
1. DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N.206
Con il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 in base all’articolo 7
della legge delega 29 luglio 2003, n. 229
4
viene introdotto il Codice del
Consumo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 ed
entrato in vigore il 23 ottobre dello stesso anno.
Questa raccolta unisce 21 precedenti testi normativi
5
, sintetizzando il
contenuto di 558 disposizioni in un testo unico ed organico di 170 articoli,
mirate esclusivamente alla tutela dei consumatori. Come può desumersi
dall’art. 1 D.Lgs 206/2005
6
il codice ha il pregio di aver armonizzato e
4
Art. 7 Legge 29 luglio 2003, n. 229 relativo al riassetto normativo in materia di tutela dei
consumatori: “Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e
agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla,
nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del
consumatore previsti in sede internazionale; b) omogeneizzazione delle procedure relative al
diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto; c) conclusione, in materia di
contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i
consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, e
rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite; d) coordinamento, nelle
procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei
consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee”.
5
4 Leggi, 2 DPR, 14 D. Lgs. e 1 regolamento di attuazione.
6
D. Lgs. 206/2005, art. 1, relativo alla finalità ed oggetti del Codice del Consumo: “Nel rispetto
della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità
europee, nel trattato dell’Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo
all’articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati
internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di
acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli
utenti”.
9
riordinato le normative riguardanti i processi di acquisto e consumo,
garantendo così un livello maggiore di tutela dei consumatori e degli utenti.
Il codice del consumo innanzitutto disciplina e semplifica il rapporto tra
consumatori e professionisti, questione rintracciabile nella struttura del
testo, che andando in ordine tratta di informazioni sui prodotti, pratiche
commerciali e pubblicità, conclusione ed esecuzione del rapporto di
consumo, singole fattispecie di contratti, garanzie relative alla sicurezza e
qualità dei prodotti, associazioni rappresentative dei consumatori e, dulcis
in fundo, accesso alla giustizia. Individuando per ogni situazione l’ambito
di applicazione, eccezioni, divieti e relative sanzioni.
Tutto ciò può incentivare una rapida soluzione extragiudiziale delle
controversie; garantire una migliore qualità dei prodotti e dei servizi offerti,
maggiore correttezza nelle pratiche commerciali, maggior concorrenza,
trasparenza e informazione nel mercato. Ne conseguirà un miglior
funzionamento del mercato, che scaturisce in un beneficio per l’intera
collettività.
2. IL CONSUMATORE E IL PROFESSIONISTA
Il consumo ha scandito i tempi del nostro vivere moderno e diviene
sempre più centrale nell’epoca postmoderna: dove sentiamo parlare di
consumatore troviamo sempre un corrispondente atto di consumo, ma
questo rapporto non è sempre biunivoco, in quanto il consumo non
coinvolge necessariamente l’utilizzo di un consumatore. Il consumo è figlio
della Rivoluzione industriale, che porta con sé, profonde ed irreversibili
trasformazioni, sia nel sistema produttivo che nel sistema economico, fino
ad arrivare all’intero sistema sociale, provocando un allargamento globale
della diffusione dei prodotti manifatturieri. Questo periodo ha scatenato
forti mutamenti nelle abitudini di vita e nei rapporti tra classi sociali.
Appaiono per le prime volte le fabbriche, luogo di nascita della classe
10
operaia e del capitalista industriale. Il modo di consumare a questo punto
subisce una forte scossa, non si consuma più solo per soddisfare un
bisogno, il prodotto non è più il semplice binomio tra domanda e offerta o
l’ingenuo collegamento tra reddito, propensione all’acquisto e prezzo. Il
bene acquisisce delle connotazioni irrazionali, irrazionali come sono le
sensazioni di soddisfazione, quel piacere che si prova al momento
dell’acquisto. Genericamente la soddisfazione è temporanea, si arresta
quando altre persone arrivano allo stesso livello di consumi, o quando
l’appagamento per determinati acquisti si arresta e diventa abitudine: in
quel preciso momento occorre spingersi più avanti, innescando un vortice
senza fine.
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Tab. 1 – Spesa media e mediana mensile delle famiglie per ripartizione geografia
Fonte: Istat
Nell’era del consumismo possedere i più disparati beni possibili,
acquistare, spendere anche fino alla soglia dell’indebitamento, è il
comportamento che consente apparentemente di esternare un certo status
sociale. Ostentare ricchezza e potere attraverso i consumi, nella società
dell’apparenza, diviene status symbol
7
.
Osservando la tavola di dati dell’Istat, Istituto nazionale di statistica,
sopra riportata, e considerando la spesa media e mediana delle famiglie per
7
Status symbol sta ad indicare ogni segno esteriore che denota la condizioni sociale, economica e
culturale di un soggetto.
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ripartizione geografica, possiamo notare come la spesa per alimenti e
bevande sia di lunga inferiore al 20%, infatti 16,5% nel Nord e 18,6% nel
Centro, non rappresentando nemmeno un quarto della spesa totale di una
famiglia media. La spesa media non alimentare, composta ad esempio da
tabacchi, abbigliamento, trasporti, tempo libero, invece arriva a toccare ben
l’80% della spesa totale, vedendo aumentare la spesa riguardante
l’abitazione e del tempo libero e della cultura.
I protagonisti del consumare contemporaneo sono il consumatore ed il
professionista, attorno ai quali gira l’intero rapporto economico, analizzato
dal Codice del Consumo
8
. Essendo definizioni fondamentali, per una
corretta interpretazione della disciplina riguardante la tutela dei
consumatori, diviene necessario passarle in rassegna.
L’art. 3 D. Lgs. 206/2005 esordisce identificando i soggetti che
beneficiano delle tutele delineate nel Codice, i cosiddetti consumatori
9
.
Questi ultimi, ove non diversamente previsto, vengono identificati come le
persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività economica
10
.
Pertanto, consumatore è colui che agisce nel mercato, acquistando beni
e servizi non per la propria attività professionale; è colui che fa del bene,
del servizio o della merce acquistata un uso esclusivamente personale, per
8
In genere abbiamo un’applicazione differenziata per quanto riguarda i rapporti tra professionista
e professionista, infatti questi ultimi vengono tutelati nel Codice del Consumo, ma solo nei
rispettivi rapporti con i consumatori. Ciò si può intendere nel D. Lgs. 206/2005, art. 3; in sostanza
non vengono tutelati nel Codice del Consumo i rapporti tra soggetti che operano entrambi per
scopi relativi alla propria attività imprenditoriale o professionale. Il professionista, a differenza del
consumatore, nel momento dell’acquisto è spinto da motivazioni razionali, a differenza del
consumatore che agisce molto spesso d’istinto, determinato da fattori emotivi.
9
D. Lgs. 206/2005, art. 3 comma 1 lettera a): “consumatore o utente: la persona fisica che agisce
per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta.
10
“Imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” vedi D.Lgs. 206/2005 art 3..
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soddisfare le limitate esigenze della sua vita individuale e familiare, al di
fuori della sua vita lavorativa
11
.
Si parla di “persona fisica” in quanto è chiaro comprendere come ad
esempio le società, ossia la “persona giuridica” non possa godere delle
disposizioni e facilitazioni spettanti al consumatore; lo stesso trattamento è
valido anche per i soggetti che acquistano un bene per uso promiscuo, che
val a dire, sia per la propria attività imprenditoriale o professionale che per
uso personale. Il consumatore viene comunemente considerato come la
parte contrattualmente debole, meno informata, come protagonisti del
mercato che operano in condizioni non paritetiche.
Sono i soggetti maggiormente vulnerabili, per questo all’interno del
Codice del Consumo si è alla continua ricerca di una maggiore tutela,
situazione che si può constatare nel momento di risoluzione della
controversia, nel caso in cui il giudice si trovi in una situazione di
incertezza, quest’ultimo, si desume, dovrebbe tendere sempre a favorire il
consumatore, anziché il professionista.
Molto spesso si tende a fare del consumatore una vittima indifesa, ma a
volte così non è, risulta utile infatti distinguere tra consumatori più o meno
fragili ed influenzabili degli altri.
11
Tribunale di Genova, sentenza n. 4208 del 23 febbraio 2007, in I diritti del consumatore.
Commento al Codice del Consumo, 2009, 15.