Il reato colposo
2
generale e originario”
2
, quelle per colpa costituiscono un modello a natura
eccezionale nonché statisticamente minoritario; infatti, l'in sé dell'illecito
colposo risiede in una disposizione che lo preveda – espressamente appunto
– come modalità di realizzazione di una fattispecie criminosa
3
.
La dottrina italiana ha manifestato divergenze proprio sul significato
dapprima semantico e poi normativo da attribuire alla previsione
espressamente, divisa, segnatamente, sulla intrinseca portata quantitativa
dell'avverbio, nonché sulla sua natura: ad una posizione, quella c.d.
“sistematica” si contrappongono quelle che mirano ad assicurare il pieno
rispetto delle esigenze di certezza, imprescindibili in materia penalistica,
richiedendo una “segnalazione precisa” ed esigendo che “l'ampiezza delle
formule sia contenuta in limiti accettabili”
4
. L'argomento che attribuisce
solido fondamento alla dottrina più rigoristica sta, da un verso, nella
coerenza che tale impostazione realizza nel confronto sistemico con la
costruzione dogmatica della imputazione preterintenzionale, nella quale è
pacificamente esclusa la possibilità di una sua eventuale previsione
implicita; in secundis, la dottrina in commento consente di dare risposte al
principio di tassatività, della cui funzione di garanzia l'art 42 2°comma c.p.
può sicuramente ritenersi espressione, partecipando della medesima natura
ontologica dell'art 1 c.p.: pertanto, l'art. 42 2°comma c.p., al pari del § 15
StGB
5
, terrebbe conto della funzione di garanzia esplicata dalla legge
penale alla luce della Costituzione, laddove una “generale fattispecie
2
MANTOVANI, voce Colpa, in Digesto discipline penalistiche,1988, pag. 300
3
GALLO, voce Colpa penale (dir. Vig.), in Enc. Dir., VII, Milano, 1960, pag. 625
4
FIORELLA, Emissione di assegni a vuoto e responsabilità per colpa (contributo alla determinazione del
concetto di “previsione espressa” della responsabilità per colpa), in Riv. it. Dir. Proc. Pen., 1997,
pag. 998 ss; FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, pag. 64
5
MAURACH-GÖSSEL-ZIPF, Strafecht. Allgemeiner Teil, 2, pag. 64 ss.
Il reato colposo
3
colposa non potrebbe che porsi in contraddizione con il principio di
tassatività”
6
.
A quanto sopra esposto può fare ora seguito un altro aspetto del disposto
in oggetto: il suo portato c.d. “sostanziale”. È agevole leggere nei voti del
legislatore del '30, quale ratio della norma, il minor disvalore della
condotta colposa e, dunque, la minore opportunità di tutela dei beni
giuridici nei confronti di aggressioni sostenute da dolo. Chiaro è sul punto
il Romano: “il fondamento sostanziale della norma sta nella minore
opportunità di tutela dei beni giuridici attraverso incriminazioni a titolo di
colpa”
7
. Qualche autore, “ravvisa come implicita proprio nella esigenza di
previsione espressa una concezione della responsabilità per colpa come più
rara rispetto a quella dolosa, secondo una analisi che mette, per l'appunto,
in correlazione dato statistico e dato normativo”
8
.
Dalle conclusioni appena rassegnate vien fuori un elemento
estremamente significativo: non è possibile configurare, nel nostro
ordinamento un unico modello di delitto colposo e ne discende, quindi, “la
necessità di fondare la responsabilità per colpa soltanto in relazione a ben
determinati crimina culposa. E ciò non nel senso del tutto “esteriore” per
cui, non esistendo una norma unitaria che punisca tout court la violazione
di un dovere, occorrerà di volta in volta riferirsi ai singoli delitti
partitamente previsti e puniti nelle fattispecie di parte speciale per fondare
la responsabilità a titolo di colpa; ma, soprattutto come importante
indicazione e conferma di quella “dipendenza contenutistica” del concetto
di colpa dai singoli crimina culposa su cui da lungo tempo la dottrina più
6
FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., pag. 65
7
ROMANO, Commentario, Art 42, 19
8
SCHRÖEDER, in Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar, § 15,5
Il reato colposo
4
autorevole di matrice tedesca ma anche italiana, ha richiamato
l'attenzione”
9
.
La cifra che specifica la natura della colpa è definita esaurientemente
dalla teoria c.d. mista
10
, individuandone la sua duplice dimensione e
funzione: quella oggettiva, in quanto primo elemento essenziale
appartenente al fatto materiale, è la condotta violatrice della regola
cautelare obiettiva, avente funzione di orientamento e conformazione dei
comportamenti dei consociati e la cui osservanza è necessaria per la tutela
dei beni; quella soggettiva, quale elemento appartenente alla colpevolezza,
è la capacità del singolo agente di osservare tale regola
11
. L'essenza unitaria
della responsabilità colposa è ravvisabile nel rimprovero al soggetto agente
per aver realizzato, involontariamente, in violazione della regola di
doverosa cautela, un evento dannoso, evitabile sul solo presupposto della
osservanza di tale norma di riferimento. Sicché al variare degli scopi alla
base delle regole cautelari varia in maniera corrispondete il contenuto del
dovere diligenza cui deve informarsi la condotta dell'agente. Emerge così,
a differenza del dolo – la cui natura è intrisa di elementi naturalistico-
psicologici effettivi– la più intima realtà della colpa: concetto ipotetico-
normativo. Ancor più sinteticamente, la colpa è un concetto formale e
segnatamente formale “sistematico”.
L'approdo più certo per sigillare quanto detto e per consentire ulteriori
sviluppi sul tema è il referente normativo dell'art. 43 c.p..
Secondo tale disposto, “il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando
9
FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., pag. 65 ss.
10
FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, Bologna, 2004
11
MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965, pag. 157; BETTIOL, Diritto penale,
Palermo,1958, pag., 353; SANTORO, La definizione del delitto colposo, in Riv. Dir. Penit., 1927, pag.
1207
Il reato colposo
5
l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa
di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline”.
Ad una prima superficiale analisi, la fattispecie consta di una definizione
normativamente insoddisfacente perché focalizza il concetto “negativo” di
colpa su un elemento – l'evento non voluto appunto – che non è sempre
dato riscontrare in tutte le fattispecie colpose
12
; inoltre tale dettato non
tiene conto del fatto che, in alcuni casi, l'evento può anche essere voluto e
l'imputazione colposa è fondata sulla negligenza, sulla imprudenza,
imperizia riferita ad un aspetto diverso della commissione tipica
13
. Parte
della dottrina ha, quindi, rilevato in tale fattispecie aspetti di
incompletezza
14
- segnatamente si sostiene che: “la definizione è a torto
incentrata sul solo evento” - nonché aspetti di inesattezza o erroneità
15
.
Nello specifico:
quanto al primo aspetto oggetto di critica, la formula sembra così
attagliarsi ai soli reati colposi di evento e non anche a quelli di pura
condotta, in quanto l' “evento” di cui trattasi ha natura eminentemente
naturalistica, quindi quale estremo che individua e caratterizza i reati
colposi causalmente orientati. In dottrina
16
si legge: “il legislatore, quando
all'art 43 c.p. ha definito la colpa, ha avuto davanti agli occhi la fattispecie
12
Esistono infatti anche reati colposi di mera condotta come ad esempio quanto previsto ex art 527 2°
comma c.p.
13
Così nell'eccesso colposo dai limiti della scriminante (art. 55 c.p.); nell'errore colposo sulle scriminanti (
art 59 3° comma c.p.); nell'errore colposo sul fatto (art 47 1° comma c.p.)
14
ALIMENA, La colpa nella teoria generale del reato, Palermo, 1947; ROMANO, Commentario
sistematico, cit., 43,44 c.p..
15
RICCIO, Il reato colposo, p. 18; ALTAVILLA, La colpa. Il reato colposo, riflessi civilistici, analisi
psicologica, Roma, 1950, p. 13
16
BETTIOL-PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 1986, p. 520
Il reato colposo
6
dell'omicidio colposo”.
17
In definitiva, il legislatore ha posto un
inequivocabile nesso tra colpa ed evento: l'evento deve essersi verificato a
causa di negligenza, imperizia, imprudenza.
Sul punto sono in contrasto gli studi del Gallo, il quale intende l'evento
non nella accezione naturalistica, bensì come offesa agli interessi tutelati
dalla norma
18
. Tale posizione è il portato della teorica che tende a
valorizzare il concetto di evento come “evento giuridico”, la quale oltre che
dall'art. 43 c.p., trae spunto dagli articoli 40, 41, 49 c.p. e dunque da
formule del legislatore che sembrano “tradire un processo di (impropria)
generalizzazione delle modalità fenomenologiche di realizzazione
dell'offesa nei reati di evento”
19
e si ricollega alla altrettanto nota teorica
“dei fatti inoffensivi conformi al tipo”
20
.
Si può ritenere, di contro, che la definizione ex art. 43 c.p contiene gli
autentici elementi della fattispecie e una lettura “estensiva” del concetto di
“evento”, dando vita ad una costruzione aprioristica della natura e
dell'ambito della colpa, è in contrasto con la volontà della legge
21
.
Quanto al rilievo della “inesattezza” o “erroneità” della formula
definitoria, essa ha riguardo al rapporto sistematico tra l'articolo in
commento e le fattispecie di eccesso colposo nelle cause di giustificazione
e di erronea supposizione di cause di giustificazione: articoli 55 e 59, 3°
comma, c.p. Usando le categorie di un linguaggio ormai consolidatosi in
dottrina, si parla, a tal proposito, di “colpa impropria”, in quanto si ritiene
17
Così anche MANZINI, Trattato di diritto penale, I, Torino, 1981, p. 790; MARINUCCI, La colpa per
inosservanza di leggi, cit., p. 115
18
GALLO, voce Colpa penale (dir. Vig.), in Enc. Dir., VII, cit., pag. 634 e ss.
19
FIANDACA MUSCO, Diritto Penale, cit., p. 171
20
Contro STELLA, La teoria del bene giuridico e i fatti inoffensivi conformi al tipo, in Riv. Dir. Proc.
Pen., 1973, pag. 3 ss.; MARINI, voce Colpa. Diritto penale, in Encicl. Giur. Treccani, VI, Roma
1988, pag.3
21
DELITALA, Il fatto nella teoria del reato, Padova, 1930, pag. 85
Il reato colposo
7
che si sia in presenza di un evento “intenzionale” e ritenuto estraneo alla
definizione di reato colposo. Le alternative dischiuse dal dibattito sono note
sul punto: se l' “evento” la cui volizione è assunta dall'art. 43 c.p., 3°
comma a nota concettuale della colpa, viene inteso nel senso di evento
naturalistico, allora o si resta fermi alla definizione dell'art 43 c.p. e si è
costretti a ritenere che si tratta di ipotesi sostanzialmente dolose, trattate
solo qoad poenam come delitti colposi; oppure si dichiara la insufficienza
dello schema delineato nell'art 43 c.p. - secondo le determinazioni di
quella dottrina che in tale direzione ha orientato i propri studi - e si
stendono le basi normative, necessarie per la ricostruzione dell'esatto
profilo della colpa, a tutte le disposizioni che prevedono situazioni di fatto
da cui nasce una responsabilità colposa. Alla prima soluzione si suole
opporre il rilievo che non è dato capire le ragioni che avrebbero spinto il
legislatore a trattare come colposo un reato strutturalmente doloso; e si
avanza l'obiezione che nella supposizione erronea di una scriminante e
nell'eccesso colposo mancherebbe l'atteggiamento psicologico necessario
all'esistenza del dolo. Alla seconda soluzione si oppone invece che,
muovendo dalle sue premesse, si è costretti a trattare una definizione della
colpa che incide profondamente sulla sua struttura: esigendo cioè che
l'agente si sia rappresentato erroneamente la liceità del fatto perpetrato. Le
prospettive muterebbero, per contro, se l'evento si intendesse non solo il
risultato naturalistico della condotta, rilevante per il diritto, bensì l'intero
fatto e il suo disvalore
22
. Coerentemente, quindi, “ciò che deve non essere
voluto per aversi colpa, non è un singolo elemento della fattispecie, bensì
22
GALLO, Dolo. Oggetto e accertamento, in Studi Urbinati, 1951/1952, pag. 270
Il reato colposo
8
l'intero fatto carico del significato che l'ordinamento gli attribuisce”
23
.
Tentando di formulare una sintesi tra le varie teorie e nel tentativo
gravoso di inquadrare definitivamente la natura e il portato normativo
dell'art. 43 3°comma c.p., bisogna convenire sulla considerazione che la
definizione di cui all'articolo di riferimento non individua con
immediatezza il concetto di colpa: è una norma che opera da “raccordo tra
le fattispecie in cui ricorre la colpa e le qualifiche, a loro volta bisognose
di determinazione, della negligenza, imprudenza e imperizia e della
inosservanza di leggi [...]”
24
. Pertanto, la paventata “incompletezza” della
norma altro non è che la risultante del suo essere norma che contiene una
definizione generale e quindi norma sistematica; ciò non importa
necessariamente, di contro, che tutti i possibili contenuti delle norme in cui
la colpa risulta menzionata debbano essere forzatamente ristretti nel loro
portato ai soli significati della definizione generale.
Presentandosi la colpa, appunto, come una realtà logico-sistematica,
consequenzialmente, anche la forma che l'illecito colposo assume
“normalmente” partecipa della medesima natura. Usando la medesima
argomentazione si può tentare di superare anche l'obiezione relativa alla
“erroneità” della norma medesima: infatti l'apparente antinomia tra l'art.
43, 3°comma, e gli artt. 55 e 59 c.p. è vincibile proprio sul presupposto che
l'illecito colposo è solo “normalmente” non voluto, dovendosi ammettere
che, ove tale volizioni sussista, non per ciò solo si debba escludere la
sussistenza della colpa, ovviamente ferma la assenza di un fatto doloso e
posto in essere in violazione delle norme cautelari. Quindi i fatti prodotti
23
GALLO, voce Colpa penale, cit., pag.627
24
FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., pag. 126
Il reato colposo
9
da quelle condotte qualificate di “colpa impropria” partecipano
strutturalmente della natura dei fatti colposi: in quanto non vi è dolo e
all'agente “ si rimprovera non di aver voluto l'evento ma di averlo
negligentemente causato [..]”
25
.
Infatti – a livello di teoria generale - gli enunciati così strutturati non
sarebbero vere e proprie definizioni, perché non si propongono di indicare
il significato del termine da essi sotteso né le condizioni alle quali esso può
essere applicato, ma fungono da strumento nella formulazione delle regole
giuridiche; sarebbero, tali affermazioni appunto, solo una speciale tecnica
legislativa, caratterizzata da “un altro grado di astrazione e sistematicità,
che integra concettualmente molte regole giuridiche atomiche in
formazioni molecolari assai complesse”
26
. Proprio a causa della estrema
complessità del collegamento tra presupposti e conseguenze giuridiche
inerenti a termini sistematici e dunque per il loro grado di astrazione, le
definizioni legislative di tali termini tendono facilmente ad esprimere
norme che confliggono – sempre o occasionalmente – con norme che
costituiscono interpretazione di altri enunciati legislativi, formulati in altri
contesti dello stesso documento legislativo ovvero in altro documento
legislativo e talora presupposte nella definizione legislativa. In questi casi
di conflitto viene assuma rilevanza la dottrina secondo la quale le
definizioni legislative non vincolano, inducendo gli operatori a considerare
inesistente la norma espressa dall'enunciato definitorio a favore della norma
espressa dall'enunciato antitetico. La definizione legislativa del termine
qualificante esprime una norma di portata generale e le eventuali norme
25
ROMANO, Commentario, cit., art. 43 e 89 c.p.
26
ROSS, La definizione nel linguaggio giuridico, 1958, pag. 208
Il reato colposo
10
confliggenti, espresse da altri enunciati del sistema, saranno con la prima in
rapporto di eccezione a regola; con la conseguenza che avranno - se non si
riterrà di travolgerle per incompatibilità in sede interpretativa – maggiore
“durezza” e minore forza espansiva.
27
Dunque, proprio per l'alto livello di
astrattezza che caratterizza i concetti sistematici, nell'eventuale conflitto tra
norma generale e norma speciale non è predeterminabile quale dei due
enunciati debba soccombere, potendo anche la stessa norma generale esser
messa da parte perché difettosa o insufficiente.
Nell'art. 43, 3° comma c.p. il legislatore non ha voluto cristallizzare il
tutto della realtà della colpa, il suo completo “in sé” ma si è limitato a
individuare quei requisiti massimamente indicativi del concetto che
indefettibilmente e immancabilmente devono essere presenti: ha indicato,
cioè, quegli aspetti c.d. tipici.
L'interprete non dovrà pertanto porre alla base del suo studio la ricerca
del “che cosa è la colpa” bensì dovrà ingegnarsi per individuare le c.d.
“regole d'uso del termine”
28
, indicando - secondo l'insegnamento del Ross
- “le condizioni alle quali sono veri gli enunciati nei quali il termine
ricorre”
29
.
27
ROSS, La definizione nel linguaggio giuridico, cit., pag. 214
28
FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., 132; MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi,
cit., pag. 144 e ss.
29
ROSS, La definizione nel linguaggio giuridico, cit., pag. 208
Il reato colposo
11
§ 2.
La concezione psicologica della colpa. Critica
I fautori della natura psicologica della colpa fondano tale impostazione
teoretica su una interpretazione sui generis dell'art.43 comma 3 c.p.; come
se tale dettato normativo suonasse così: “agisce colposamente chi tralascia
la diligenza alla quale egli è obbligato, e perciò, non si rende conto di
realizzare la fattispecie legale”. Molte sono le critiche e i rilievi mossi, sul
punto, dalla dottrina soprattutto di lingua tedesca
30
. L'in sé dello schema in
parola, si rinviene nell'assunto che l'illecito colposo “deve essere evitato
con l'impiego, da parte dell'agente, della debita accuratezza”
31
, con la
tensione dello “spirito attentivo”
32
, con la “prudenza”
33
: si allude così ad
una diligenza puramente interna, psicologica appunto, che si compendia
delle sole determinazioni dell'intimo
34
. Ciò che si assume rilevante, al fine
di ottenere i giusti contegni nonché i giusti risultati e le giuste conclusioni,
nelle fattispecie colpose sarebbe “una certa prestazione della
concentrazione, una chiamata a raccolta dei cinque sensi, un tendere le
forze mentali e un convergere di tutto l'apparato psico-fisico”
35
. In
carenza di tale lavoro mentale, l'agente non informa la condotta che
30
MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, cit., pag. 145, anche autori in nota 152 e ss
soprattutto ENGISCH, Untersuchungen über Vorsatz, und Farlässigkeit im Strafrecht, 1964, pag. 269;
BAUMANN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1969; GALLO, voce Colpa, cit., pag. 636; VENEZIANI,
Regole cautelari “proprie” e “improprie”, cit., pag. 1 e ss
31
FEURBACH, Betrachtungen über “dolus” und “culpa” überhaupt und den “dolus indirectus” ins
besondere, in Bibliothek für die peinliche Reschtswissenschaft, vol 2, 1800, pag. 208
32
BIERLING, Juristiche Prinzipienlehre, vol. III, pag. 312; RÜMELIN, Das Vercshulden im Straf- und
Zivilrecht, 1909, pag 29; LAMMASCH RITTLER, Grundriss des Österreichischen Strafrecht, 1926
33
PETTOELLO MANTOVANI, Il concetto ontologico del reato: la colpa, Milano, 1954, pag. 164;
HIPPEL, Vorsatz, Fahrlässingkeit Irrtum, in Vergl. Darst., A.T., vol. III, pag. 467; HAFTER,
Lehrbuch des schweizerischen Strafrecht, 1926, pag. 119
34
ENGISCH, Untersuchungen über Vorsatz, und Farlässigkeit im Strafrecht, 1964, cit., pag. 270 e 306
35
ENGISCH, op ult. cit.
Il reato colposo
12
ta.
realmente pone in essere di quei contenuti di attenzione, la cui cognizione è
essenziale a scongiurare l'illecito colposo: infatti, “l'inerzia psichica” che ne
ha contrassegnato l'agire, nel caso di specie, determina un errore
inescusabile, per tanto fonte di addebito per colpa
36
. Ciò che emerge dalla
condotta dell'agente, quindi, è l'errato atteggiamento psicologico sotteso
alla fattispecie concretamente realizza
La dottrina, per confutare e rendere palesi i limiti di tale teorica, si affida
alla nota esemplificazione del funzionario delle ferrovie che, malgrado ogni
suo sforzo per restare sveglio, si addormenta proprio mentre dovrebbe
azionare lo scambio; ovvero del chirurgo che, sebbene abbia profuso nella
operazione la massima tensione psichica, sia incappato, allo stesso modo,
in un errore professionale
37
. Proprio in un contesto storico fortemente
pervaso dall'avvento del macchinismo, come quello in cui viviamo
appunto, che il concetto psicologico di colpa mostra il passo, risultando
superabile da più accorte posizioni presenti in letteratura. Dice il Welzel:
“una persona può mettersi all'opera con tutte le sue forze spirituali protese e
cionondimeno compiere un'azione scorretta e inappropriata nelle sue
modalità; inversamente taluno può, a seguito di lunga pratica, d'istinto
effettuare l'azione corretta, in quanto l'azione corretta sarà divenuta
disposizione automatica all'azione”
38
.
Ulteriori elementi, oltremodo confacenti, a sostegno delle ragioni dei
36
BINDING, Die Schuld im Strafrecht, 1919, pag. 123
GERLAND, Deutchsches Reichsstrafrecht, 1922, pag. 107
PETTOELLO MANTOVANI, Il concetto ontologico del reato: la colpa, cit., pag. 166 e 168
37
Sul punto anche DEUTSCH, Fahrlässigkeit und erforderliche Sorgfalt: eine privatrechtliche
Untersuschung, 1963, pag 93: “l'automobilista si comporta nel modo dovuto anche quando,
effettuando un viaggio di prova per saggiare l'efficienza dei freni, arresti improvvisamente il veicolo
nel più breve spazio possibile, evitando così per una fortunata coincidenza, d investire un pedone della
cui presenza non si era accorto affatto”
38
WELZEL, Fahrlässigkeit und Verkehrsdelikte, 1961, pag., 16 e ss.