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Nuove norme sulla corruzione internazionale
La legge n. 300 introduce nel nostro ordinamento alcune norme che modificano in maniera non insensibile il codice penale: nella sua struttura formale, essa consta di sedici articoli che si occupano, con varie metodologie d'intervento, di cambiare l'assetto delle norme, non solo del codice penale, che si occupano di fronteggiare la corruzione in tutti i suoi aspetti.
Gli articoli 1 e 2 recitano rispettivamente «Ratifica di Atti internazionali» ed «Entrata in vigore sul piano internazionale»: sono due articoli dal contenuto tecnico e assurgono esclusivamente alla funzione di recepire nell'ordinamento interno gli strumenti internazionali.
Gli articoli da 3 a 6 si occupano, invece, di introdurre nuovi articoli del codice penale o di modificare quelli esistenti.
Gli articoli da 7 a 10 fanno parte di un gruppo di norme che tendono a modificare non il codice penale, bensì altri testi di legge che, in qualche modo, ineriscono all'argomento generale della legge 300/2000, cioè la lotta alla corruzione transnazionale.
Gli articoli 11 e 12 sono sostanzialmente differenti dagli articoli precedenti perché il legislatore, anziché compiere in prima persona la riforma di alcune materie, delega questo compito al Governo: la prima delega, di gran lunga la più importante per la "rivoluzione copernicana" che implica per l'ordinamento, è quella prevista dall'articolo 11 che si intitola «Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica»; la seconda delega, invece, riguarda un aspetto più marginale, ma comunque interessante, ed è contenuta nell'articolo 12 che recita «Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee».
L'articolo 13 si occupa di indicare l'«Autorità responsabile», per le finalità previste dalla Convenzione OCSE, individuandola nella Direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia; l'articolo 15, invece, introduce una «Norma transitoria» molto importante basata sul principio di legalità e sul principio di irretroattività della legge penale; l'articolo 16, infine, si occupa semplicemente della «Entrata in vigore» della legge 300/2000 e non presenta spunti per un approfondimento.
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