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La riforma elettorale

4 agosto 1993

La riforma elettorale viene introdotta con l'approvazione, da parte del Parlamento italiano, di due distinte leggi: una riguardante il sistema elettorale della Camera, l'altra quello del Senato. Si tratta della L. n. 277, recante «norme per l'elezione della Camera dei deputati» e della L. n. 276, recante «norme per l'elezione del Senato della Repubblica».
Con la nuova legge elettorale della Camera, il territorio nazionale è diviso in 26 circoscrizioni elettorali (la Val d'Aosta è circoscrizione a parte) nelle quali sono distribuiti in proporzione alla popolazione residente 629 dei 630 seggi della Camera.
In ogni circoscrizione il 75% dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali nei quali risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti, mentre il rimanente 25% dei seggi è attribuito in ragione proporzionale. I collegi uninominali sono 474 (475 con la Val d'Aosta) e i seggi proporzionali 175.
Ogni elettore dispone di due schede di votazione: una per votare il candidato nel collegio uninominale e una per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione, nell'ambito della circoscrizione, dei seggi in ragione proporzionale. La prima scheda contiene i nominativi dei candidati uninominali. La seconda scheda contiene il contrassegno e l'elenco dei candidati (da uno a quattro) di ciascuna lista ai quali non va attribuita alcuna preferenza.

Tra parentesi è indicato il numero di tesi correlate



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