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La legge istitutiva delle comunità montane

3 dicembre 1971

La legge n. 1102, recante «Nuove norme per lo sviluppo della montagna», delinea i principi di cui le leggi regionali di attuazione dovranno tener conto nell'istituire le Comunità montane.
Le Comunità montane istituite con questa legge sono enti locali associativi composti da Comuni montani, disciplinati e costituiti con legge regionale, con finalità essenzialmente legate alla pianificazione per lo sviluppo economico e sociale delle aree montane. Attraverso l'istituzione delle Comunità montane ci si propone di dare una possibile soluzione alle esigenze dei piccoli Comuni montani, sparsi e polverizzati, per i quali l'accorpamento in una dimensione più consona, e cioè in un nuovo organismo istituzionale capace di riunirli, rappresenta una delle poche possibilità di renderli più rappresentativi e più capaci di attuare congiuntamente politiche di risanamento e di miglioramento dei rispettivi territori.

Tra parentesi è indicato il numero di tesi correlate



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