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La disciplina dell’istituto referendario

25 maggio 1970

Con la legge n. 352, il cui titolo II (artt. 27-40) è dedicato al «referendum previsto dall'art. 75 della Costituzione», l'istituto referendario trova, nel nostro ordinamento, la sua attuazione e la sua completa disciplina normativa.
Analizzando l'articolo 75 si deduce innanzitutto che il referendum in oggetto è facoltativo, in quanto i soggetti costituzionalmente abilitati a presentare la richiesta referendaria non hanno l'obbligo, bensì la facoltà di chiedere che si proceda alla consultazione popolare in oggetto. In secondo luogo risulta palese che il referendum abrogativo rientra nella categoria dei referendum successivi dato che esso, rivolto all'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, è temporalmente successivo alla promulgazione e quindi all'entrata in vigore dell'atto legislativo: il referendum abrogativo, nel complesso del suo procedimento, si svolge successivamente al momento della perfezione della decisione pubblica che è sottoposta alla volontà popolare. Inoltre, poiché oggetto della consultazione popolare è una legge o comunque disposizioni aventi carattere legislativo, è altrettanto evidente che il referendum in esame possa essere qualificato come legislativo.
Dal punto di vista della richiesta il referendum è ad «iniziativa mista», dato che l'atto di iniziativa del procedimento referendario, la richiesta, può provenire alternativamente da predeterminati soggetti pubblici rappresentativi (i cinque Consigli regionali che formano l'iniziativa pubblica), ovvero da un prescritto numero di cittadini forniti dell'elettorato attivo, e dai quali proviene l'iniziativa popolare.

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