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Il Cross-Border Insolvency Concordat

31 maggio 1996

L'Insolvency Creditors' Right Committee of the International Bar Association approva il Cross-Border Insolvency Concordat, che si ispira alla prassi dei Paesi di common law e suggerisce tutta una serie di regole che gli ordinamenti nazionali, gli organi giudiziari o i soggetti privati possono adottare per la soluzione delle controversie insorgenti in materia fallimentare.
Il Concordat, applicabile a tutti i procedimenti che coinvolgono persone fisiche o giuridiche, è basato sul principio per cui la dinamica del commercio internazionale è agevolata dall'uso di particolari principi-modello la cui applicazione può portare al consolidarsi di procedimenti in materia di fallimento transnazionale.
Esso prevede tre distinte possibilità di articolare la disciplina del fallimento internazionale:
(i) l'apertura di una unica procedura che assommi tutte le competenze;
(ii) l'apertura di una procedura principale e di una o più procedure secondarie; (iii)
l'apertura di più procedure, nessuna delle quali assume il carattere di procedura principale.
Se nella prima ipotesi non sussistono problemi di relazione tra ordinamenti, dal momento che le Corti e il curatore di un unico Stato sono interessati alla gestione del fallimento, nella seconda ipotesi alla procedura principale spetta il coordinamento di tutte le procedure: non a caso è espressamente previsto che il curatore della procedura principale abbia il compito di coordinare il fallimento internazionale e possa intervenire anche nei procedimenti aperti in ordinamenti stranieri.
Nella terza ipotesi, infine, non esiste un fallimento principale e, dunque, ogni procedura estende i suoi effetti sui soli beni che si trovano nell'ambito dello Stato di apertura e deve coordinarsi con i procedimenti pendenti in altri Paesi, in particolare, sulla base di protocolli da approvarsi caso per caso.
In tutte le ipotesi, comunque, nella gestione del procedimento fallimentare occorre garantire il rispetto dei principi di diritto internazionale: in particolare i contratti commerciali non possono essere invalidati per l'applicazione delle disposizioni fallimentari di un determinato foro se non hanno un collegamento rilevante con esso.

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