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L’evoluzione storica del diritto ecclesiastico: seconda fase


1929 – 1948: nel 1929 furono stipulati i patti lateranensi che constavano in 3 strumenti: trattato, concordato, convenzione finanziaria. Il primo abrogò la legge delle guarentigie e risolse la questione romana con la costituzione dello stato Città del Vaticano che doveva rappresentare il segno tangibile dell’indipendenza del sommo pontefice. Il concordato disciplinava la situazione della chiesa cattolica in Italia mentre la Convenzione chiudeva i rapporti economici pregressi tra stato italiano e Santa sede riconoscendo a quest’ultima una somma a titolo di indennizzo per la perdita degli stati pontifici. La conciliazione fu il momento di più grande prestigio della dittatura mussoliniana il cui disegno comportava la cancellazione dei diritti di libertà e di libertà religiosa. Per l’applicazione del concordato furono emanate 2 leggi: la legge per il matrimonio e quella per gli enti ecclesiastici e si affermò il principio per cu ciò che era esistente e valido per l’ordinamento della chiesa lo era anche per quello dello stato. Con la legge del 24 giugno del 1929 fu disciplinato l’esercizio dei culti ammessi nello stato e il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti medesimi. Detta legge prevedeva che potessero essere ammessi nello stato italiano i culti diversi dalla religione cattolica purchè non professassero principi o non seguissero riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. La legge prevedeva inoltre una serie di controlli da parte dello stato riguardo alla costituzione, alla gestione degli enti e alla nomina dei ministri dei culti ammessi. Nel 1930 fu pubblicato il nuovo codice penale che prevedeva una serie di reati che tutelavano il sentimento religioso. Veniva punito il vilipendio della sola religione di stato. la ratio stava in ciò che solo la religione cattolica costituiva tradizione secolare e quindi elemento unificatore del popolo italiano nel regime fascista. In questo quadri si inseriscono le leggi razziali che colpivano i cittadini italiani di nazione ebraica dichiarati decaduti da qualsiasi ufficio o impiego pubblico, presso banche e società assicurative, gestire imprese, essere proprietari di immobili, frequentare scuole pubbliche. Vennero abrogate nell’Italia del sud liberata e vennero reintegrati e vennero reintegrati nei diritti civili politici e patrimoniali cittadini italiani e stranieri di razza ebraica.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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