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L’articolo 8 della costituzione


l’eguale libertà delle confessioni: l’art 8 comma 1 si pone come la regola fondamentale del diritto ecclesiastico italiano. Questa disposizione muove dalla concezione per la quale il fenomeno religioso è rilevante come tale senza che si possano discriminare gradi diversi di libertà per le differenti confessioni. Anche la libertà della confessione cattolica non è qualitativamente diversa dalla libertà di quelle acattoliche. La considerazione statistica del maggiore o minore numero di appartenenti non può giustificar discriminazioni. Detta uguaglianza nella libertà comporta:
che i pubblici poteri debbano astenersi dal favorire, propagandare o biasimare i valori di una determinata dottrina confessionale.
Il diritto alla parità delle chances di tutte le confessioni e di tutti gli individui senza distinzione di religione per ciò che riguarda la partecipazione ai mezzi giuridici predisposti dall’ordinamento per rendere effettivo il perseguimento del diritto di libertà.

L’eguale libertà garantita alle confessioni non vieta la possibilità che ciascuna di esse possa essere soggetta a un regime giuridico parzialmente differenziato. L’art 8 non preclude al legislatore la possibilità di prevedere differenziazioni nel trattamento giuridico delle confessioni quando trovino causa nell’esigenza di tutela del pluralismo confessionale.
Una questione delicata è l’individuazione dei soggetti che possano essere qualificati come confessioni religiose, espressione con cui si indicano gli aggregati sociali che costituiscono espressione o manifestazione del diritto fondamentale di professare liberamente la propria religione in forma associata. Taluno ha posto l’accento sull’elemento quantitativo del gruppo (solo in presenza di un certo numero di aderenti); altri hanno elaborato un criterio sociologico (il gruppo dovrebbe avere finalità religiose per la pubblica opinione formatasi nella società italiana); o storico (dovrebbe essere riconosciuto come confessione stabilizzata nella tradizione italiana). Altri hanno sottolineato l’aspetto progettuale del gruppo.
La giurisprudenza ha stabilito che per l’accertamento del carattere religioso dell’organizzazione, non basta che il gruppo si auto qualifichi come confessione religiosa ma occorre tener presente gli eventuali precedenti riconoscimenti pubblici; l’esistenza di uno statuto che esprima il carattere dell’organizzazione; la comune considerazione.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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