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Il sostentamento del clero: l’abbandono del sistema beneficiale


Il sostentamento del clero è stato assicurato per lungo tempo attraverso un sistema risalente alla transizione tra il primo e il secondo millennio confermato dall’ordinamento canonico sino all’83. tale regime si fondava su benefici, ossia dotazioni patrimoniali annesse ai singoli edifici ecclesiastici muniti di personalità giuridica dal cui reddito il titolare traeva i mezzi necessari al proprio sostentamento. Questo sistema garantiva sicurezza economica ai chierici, posto che la successione dei diversi titolari dell’ufficio non incideva sulla massa patrimoniale beneficiale che rimaneva autonoma. Tuttavia era fonte di sperequazioni nel trattamento economico dei chierici, essendo il reddito beneficiale variabile a seconda dell’entità patrimoniale delle differenti dotazioni.
Per questo motivo lo stato italiano ha provveduto a corrispondere ai titolari degli uffici il cui beneficio producesse un reddito inferiore a un minimo predefinito, il supplemento di congrua. Queste somme, in origine assegnate unicamente ai parroci, dal 22 vennero attribuite anche ad altre categorie di ecclesiastici.
Le esigenze di superamento del sistema beneficiale hanno condotto, nel nuovo codice di diritto canonico dell’83 alla previsione di un istituto speciale che raccolga i beni e le offerte allo scopo di provvedere al sostentamento dei chierici che prestino servizio a favore delle stesse, determinando l’abolizione della proprietà beneficiale e la concentrazione del relativo patrimonio in organismi finalizzati a provvedere al sostentamento di tutto il clero cattolico.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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