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Articoli sulla sicurezza, Covenant


Articolo 10: I Membri della Società si impegnano a rispettare e a preservare dall’aggressione esterna l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di tutti i Membri della Società. In caso di aggressione o di minaccia o pericolo di aggressione il Consiglio raccomanderà i mezzi per adempiere tale obbligo

Art 12: I Membri della Società convengono che, qualora sorgesse tra loro una controversia tale da condurre ad una rottura, sottoporranno la questione ad arbitrato o regolamento giudiziale ovvero all’esame del Consiglio, e in ogni caso non ricorreranno alla guerra prima che siano trascorsi tre mesi dalla decisione arbitrale o giudiziale o dalla relazione del Consiglio.

Art 13: I membri della Società convengono che ogniqualvolta sorga tra loro una controversia suscettibile di soluzione arbitrale o giudiziale e che non sia possibile risolvere in modo soddisfacente per le vie diplomatiche, sottoporranno tutta la vertenza a regolamento arbitrale o giudiziale.
La causa sarà sottoposta alla Corte permanente di giustizia internazionale (CPGI) o a qualsiasi tribunale designato dalle parti o previsto nelle loro convenzioni anteriori.
I membri della Società convengono di eseguire in piena buona fede qualunque sentenza o decisione pronunciata e di non muovere guerra contro un membro della Società che si conformi ad essa.
In caso di mancata esecuzione della decisione il Consiglio proporrà i provvedimenti da prendere per darvi effetto.

Art 15: Se tra i membri della Società sorgesse una controversia suscettibile di condurre ad una rottura, che non sia sottoposta a regolamento arbitrale o giudiziale in base all’art. 13, i membri della Società concordano che tale controversia sarà deferita al Consiglio. Qualunque delle parti in causa potrà effettuare tale deferimento, notificando la sussistenza della controversia al Segretario generale.
Il Consiglio tenterà un componimento della vertenza. Se il tentativo non riesce, il Consiglio, con voto unanime o a maggioranza, redigerà e pubblicherà una relazione contenente l’esposizione dei fatti della controversia e le raccomandazioni che esso riterrà giuste ed opportune al riguardo.
Se la relazione del Consiglio è approvata all’unanimità, ad eccezione dei rappresentanti delle parti della controversia, i membri della Società convengono che non muoveranno guerra alla parte che si conformi alle raccomandazioni della relazione.
Se il Consiglio non riesce ad approvare una relazione unanime, i membri della Società si riservano il diritto di prendere quei provvedimenti che reputino necessari alla salvaguardia del diritto e della giustizia.
Il Consiglio può anche deferire l’esame della controversia all’Assemblea, che esercita in tal caso gli stessi poteri del Consiglio.
Se viene adottata all'unanimità ha gli stessi effetti della sentenza = LIMITE SOSTANZIALE DI NON RICORSO ALLA GUERRA ALLA PARTE CHE SI CONFORMA. Se a maggioranza= LIMITE PROCEDURALE di non ricorso alla guerra prima di 3 mesi dalla decisione e i membri si riservano il diritto di prendere le misure che ritengono necessarie.
IL CONSIGLIO SEMBRA IL PERNO DELLA sicurezza COLLETTIVA, MA Può AFFIDARE GLI STESSI POTERI ALL’ASSEMBLEA. LA GUERRA è PROIBITA IN DETerminate CIRCOSTANZE, MA NON LA FORZA!!

Articolo 16: Se un membro della Società ricorre alla guerra in violazione degli impegni derivanti dagli artt. 12, 13 o 15, sarà ritenuto ipso facto aver commesso un atto di guerra contro tutti gli altri membri della Società, i quali si impegnano sin d’ora a interrompere ogni rapporto commerciale e finanziario con il medesimo, a proibire ogni traffico tra i loro cittadini e i cittadini dello Stato contravventore e a prevenire qualunque traffico finanziario, commerciale o personale tra i cittadini dello
Stato contravventore e i cittadini di qualunque altro Stato, sia o meno membro della Società.
Sarà in tal caso dovere del Consiglio di raccomandare ai vari governi interessati quali forze militari, navali o aeree dovranno essere fornite da ciascuno dei membri della Società per contribuire alle forze armate destinate a proteggere i patti sociali.
Si tratta di un sistema di legittima difesa collettiva, di sanzioni economiche automatiche ma rimesse alla volontà degli stati. E le raccomandazioni non sono vincolanti.
Le azione della Società delle Nazioni rimasero limitate
→ Svezia contro Finlandia 1921, referendum alta Slesia 1921 e conflitto Grecia contro Bulgaria 1925. Rimase un foro per i territori e la zone di influenza. Non funziona nelle prima vera crisi, Manciuria 1932 e etiopia 1935.
I limiti sono:
Tecnici: per unanimità, difficile procedura di revisione del covenant, non è indipendente dai membri.
Politici: dipendenza dalla situazione post conflittuale, inserimento del trattato di pace, ricorso alla forza armata concesso, idee diverse sul suo ruolo, eurocentrismo, diffidenza reciproca, no Usa, è la prima organizzazione quindi ha carattere pionieristico. È comunque importante perché è la base per l’ONU, riconosce il cambiamento delle relazioni internazionali.
Spirito di Locarno: per la Germania nella Società delle Nazioni, patto di Locarno, patto Briand Kellog. Locarno è un ritorno alla logica ottocentesca dell’equilibrio di potenza: trattato di reciproche garanzie di confini con garanti Italia e Uk. (1925).
Briand Kellog: Patto generale di rinuncia alla guerra, 27 agosto 1928.
• Art. 1 → Le Alte parti contraenti dichiarano solennemente a nome dei rispettivi popoli che esse condannano il ricorso alla guerra per la soluzione delle controversie internazionali e vi rinunciano quale strumento di politica nazionale nelle loro relazioni reciproche.
• Art. 2 → Le Alte parti contraenti concordano che la soluzione di qualsiasi controversia o conflitto di qualunque natura o origine, che potrà sorgere fra di loro, non potrà mai essere perseguita se non mediante mezzi pacifici.
Il limite è che non dà mezzi di garanzia.

Tratto da LE NAZIONI UNITE di Alice Lavinia Oppizzi
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