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La procedura di emendamento (articolo 108)


Un emendamento alla Carta deve essere adottato dall'Assemblea a maggioranza di 2/3 e ratificato successivamente da 2/3 degli stati membri, membri permanenti compresi. Si è fatto ricorso all'articolo 108 solo tre volte: per allargare il numero di componenti del Consiglio di sicurezza e per aumentare a due riprese i membri del Comitato Economico e Sociale.

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