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Guglielmo d’Ockham: potere temporale e potere spirituale


7.21 Guglielmo d’Ockham basa, come Tommaso, la sua riflessione politica su un saldo sistema filosofico, ma parte da presupposti diversi: in primo luogo, rifiuta gli universali e si fa portatore di un individualismo che lo porterà a difendere a ogni costo la libertà.

7.22 Ockham, che pone fortemente l’attenzione sul problema della povertà, ribadisce la netta distinzione tra potere temporale e spirituale, assegnando una completa autonomia alla fede che, però, non vuol dire fideismo irrazionalistico: la ragione, piuttosto, mostra la contraddittorietà delle argomentazioni a favore del potere assoluto del Papa (che nega la libertà di coscienza) e della necessità di un potere in terra che faccia rispettare le leggi del Regno di Dio («Il Regno di Dio non è di questa terra»).

7.24 Al contrario, il potere civile dipende dalla volontà umana e dalle leggi, quindi, se si crea qualche contrasto in questo campo, la Chiesa non può intervenirvi, perché le sue prerogative riguardano l’ordine spirituale.

7.25 L’autorità papale è criticata anche perché, nota Ockham, il potere esisteva già prima della Chiesa, in particolare con la grandezza dell’Impero romano (cui fa spesso riferimento), quindi non è neanche possibile che siano sottomessi all’autorità papale quei diritti che esistevano già prima della sua istituzione. È fondamentale il richiamo all’Impero romano, dalla cui giuridicità deriva la considerazione delle leggi come superiori allo stesso imperatore (che per questo può essere destituito) e l’idea della sovranità popolare, poiché il popolo può controllare il potere esecutivo e, all’occorrenza, rimuoverlo dal suo incarico. Esso è, dunque, il guardiano della legalità.

7.29 La proprietà è garantita dal diritto, è stata introdotta dalla volontà degli uomini (dunque grazie alla loro razionalità) e quindi le norme che la regolano appartengono alla legge umana e non a quella divina. Ma la proprietà laica è diversa dalla proprietà ecclesiastica: la prima conferisce la piena titolarità e disponibilità del bene, la seconda non dà la piena titolarità perché i religiosi sono solo “amministratori” di beni che appartengono alla Chiesa.

7.30 Da tutto ciò deriva la distinzione dei poteri temporale e spirituale, ma anche la loro diversa legittimazione: le leggi positive si giustificano mediante la volontà degli individui e la loro esigenza di essere governati in modo sicuro e secondo leggi conosciute; il potere, poi, si legittima sul consenso di coloro su cui viene esercitato.

Tratto da LA SOCIETÀ APERTA E I SUOI AMICI di Luca Porcella
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