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La non annullabilità dell'atto per vizi formali


Vizi di merito: ormai andato in disuso, con le soppressioni dei controlli con legge costituzionale sulle delibere degli enti locali da parte della regione, in ossequio ai nuovi principi europei di sussidiarietà e di autonomia locale.
La non annullabilità per vizi formali: Ci sono due casi in cui la legge preve che il provvedimento sebbene invalido non può essere annullato nel dal giudice ammiinistrativo né d'ufficio dall'amministrazione.
1)quando anche se l'atto è invalido perchè contrario a norme dul procedimento, è palese che il suo contenuto cmq non sarebbe potuto essere diverso.
2)il secondo caso è quello del provvedimento preso dall'amministrazione omettendo la comunicazione all'interessato.Il giudice non può annullarlo qualora si dimostri che il contenuto cmq non poteva essere diverso.
Il primo si riferisce ai provvedimenti di natura vincolata, ma vale per qualsiasi violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti.
Il secondo riguarda tutti i  provvedimenti ma solo quelli viziati da omessa comunicazione.
L'unica differenza tra i due casi è l'onere della prova della P.A. Nel secondo caso, però è solo apparente in quanto si limiterà a dichiarare, che il contenuto sarebbe stato lo stesso, e spetta in realtà al destinatario del provvedimento dimostrare il contrario.
L'articolo che prevede questi casi è ispirato dalla economicità della amministrazione giurisdizionale, evitando di far fare processi e ricorsi, su un provvedimento che anche se convalidato, o ripulito dal vizio, darebbe lo stesso risultato e avrebbe lo stesso contenuto.
La pericolosità teorica di questi discorsi, è l'abbandono di tutte le garanzie o dei vincoli, per i fini, mentre nell'amministrazione i vincoli sono importanti quanto in fini.
Misure a carico degli atti invalidi: A ciascuna forma di invalidità corrisponde una misura specifica, l'annullamento per atti illegittimi(annullabili), la dichiarazione di nullità per gli atti nulli o inesistenti.
In parole povere la legislazione attuale prevede che al di fuori della categoria dell'elusione o violazione del giudicato, che è ritenuta di competenza esclusiva del giudica ammministrativo, negli altri casi, la giurisdizione sarà ripartita tra giudice ordinario e amministrativo secondo il criterio che la giurisdizione ordinaria compete la tutela dei diritti soggettivi, e a quella amministrativa degli interessi legittimi, e non in base al tipo di invalidità che si intende denunciare.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Antonio Grisolia
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