Una prima sperimentazione della De-Tax
Nel settembre del 2003 fu emanata una normativa tendente ad attuare una prima sperimentazione. Tale previsione normativa, se pure utilizzava la denominazione “De-Tax”, non avrebbe realizzato quanto previsto dalla delega, come indicato dallo stesso decreto. Un percorso abbastanza travagliato ci fu anche per questa sperimentazione che non trovò applicazione in quanto, al testo legislativo, non fecero seguito i decreti attuativi.
Il Decreto Legge 30/9/2003, n. 269, art. 19, testo rimasto in vigore dal 2 ottobre 2003 al 25 novembre 2003, venne infatti denominato “De–Tax”, e prevedeva che il consumatore che acquistava prodotti per un prezzo pari, o superiore, a 50 euro, in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgevano attività etiche, avrebbe avuto facoltà di manifestare l'assenso alla destinazione, da parte dello Stato, di una quota pari all'1% dell'imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.
È abbastanza chiara la differenza con la “De–Tax”, la quale non prevede il limite all'applicazione della stessa nell'acquisto di almeno 50 euro di prodotto e, soprattutto, lo Stato non destina l'1% dell'Iva, ma invece si impegna a non tassare, in alcun modo, lo sconto del venditore. È fuori dubbio che questa disposizione rappresenta qualcosa di diverso, ma anche di ulteriore, rispetto alla “De-Tax” in quanto configurerebbe un contributo diretto dello Stato ad associazioni e organizzazioni definite “etiche”. Da qui possiamo comprendere che il legislatore si stia preoccupando più di mettere in moto, e favorire, il modello che considera “eticamente” valido, piuttosto che creare un metodo di esclusione dalla base imponibile, di materia che imponibile non è perché trattasi di vero e proprio sconto.
Il secondo comma dell'articolo fu oggetto di due emendamenti e di numerose discussioni, in quanto trattava degli enti nei confronti dei quali doveva prendere avvio la sperimentazione. Ai medesimi sarebbero dovuti andare i contributi dello Stato.
Inizialmente era previsto che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore, fossero individuati i territori comunali nei quali dovesse trovare applicazione sperimentale la disposizione di cui al comma 1, nonché le associazioni che esercitavano attività etiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro il medesimo termine, avrebbero dovuto essere stabilite le modalità di raccolta delle manifestazioni d'assenso di cui al comma 1, nonché quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione della norma.
Il secondo comma è stato modificato, in sede di conversione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Testo in vigore dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2003), che ha individuato alcune categorie di associazioni ed enti di volontariato, che avrebbero potuto essere definiti enti svolgenti attività etiche. Inoltre, si prevedeva l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per stabilire i criteri di assegnazione del beneficio anche ad enti precedentemente non previsti. Questo comma è stato, infine, oggetto di un'ulteriore modifica, dall'art. 4, comma 193, della legge 24 dicembre 2003 (Finanziaria 2004). Tale modifica ha previsto che anche gli enti svolgenti attività etiche, indicati nel primo periodo del secondo comma, dovessero possedere i criteri soggettivi ed oggettivi da regolamentare con decreto, per poter accedere ai benefici (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
Il comma 4 affermava, infine, che le disposizioni dell'articolo avevano valore sperimentale e non incidevano sull'esercizio della delega legislativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80.
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Autore:
Filippo Amelotti
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- Università: Università degli studi di Genova
- Facoltà: Scienze Economiche e Aziendali
- Corso: Scienze Politiche
- Esame: Sistemi fiscali comparati
- Docente: Gandullia
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