La responsabilità del revisore e le norme etiche che il revisore segue nello svolgimento della propria attività
Svolge la propria attività secondo alcuni principi: oltre a istituire le norme tecniche da seguire ve ne sono alcuni che definiscono le norme di natura etico-professionale a cui il soggetto deve attenersi.
• Indipedenza: richiede che ci sia un’indipendenza del revisore o società di revisione dal soggetto che incarica la revisione.
In particolare, il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano revisione legale dei conti del bilancio di una società quando tra questa società e il revisore legale o la società di revisione o la loro rete esistono relazioni finanziarie, relazioni d’affari, relazioni di lavoro. Non devono esistere relazioni dalle quali un soggetto terzo potrebbe trarre la conclusione che l’indipendenza del revisore o società di revisione risulti compromessa. Una restrizione maggiore è data nel caso in cui la revisione riguardi i conti di enti di pubblico interesse.
Nel caso di rapporti tra revisore legale ed enti pubblici, sia la società di revisione legale sia le società che appartengono alla rete: soci, amministratori e anche i dipendenti della società di revisione non possono fornire una serie di servizi durante il periodo di revisione né nei confronti dell’ente pubblico né nei confronti delle società che sono controllate dall’ente pubblico né di società che lo controllano né di società sottoposte a controllo comune con l’ente pubblico:‣ Tenuta libri contabili e altri servizi connessi
‣ Servizi di progettazione e realizzazione di sistemi informativi aziendali (di natura contabile)
‣ Servizi di valutazione e di stima
‣ Servizi di natura attuariale
‣ Servizi di gestione esterna dei servizi di controllo interno
‣ Servizi di consulenza in materia di organizzazione aziendale e formazione personale
‣ Attività di intermediazione di titoli o consulenze per investimenti
‣ Attività di difesa giudiziale
• Competenza e la diligenza: il revisore deve possedere un livello di competenze professionale adeguato che gli permetta di ottemperare in maniera idonea al proprio dovere professionale → il revisore dovrebbe prestare i servizi con attenzione, diligenza e competenza. Ha quindi il dovere di mantenere conoscenze e capacità al livello necessario a garantire che l’erogazione del servizio sia idonea rispetto alla richiesta del cliente, ovvero che il servizio sia competente.
• Riservatezza: il revisore deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza durante l’attività svolta, e non dovrebbe né utilizzarle per altre finalità né rivelarle a meno che non vi sia specifica autorizzazione del cliente, o non vi sia un diritto o un obbligo professionale o non vi sia un obbligo legale di renderle note.
Tipicamente questo dovere viene meno quando la divulgazione è autorizzata dal cliente; oppure quando ha l’obiettivo di proteggere il revisore da un procedimento legale; quando ha l’obiettivo di permettere dei controlli disposti da organi competenti nell’ambito di controlli di qualità dell’attività svolti dal revisore (es. i controlli della Consob); quando ha l’obiettivo di rispondere a indagini di organi professionali o di vigilanza.
• Responsabilità stabilita dalla legge
• Il rapporto tra revisori deve essere corretto e collaborativo
• Il revisore deve percepire un compenso adeguato all’incarico che svolge
Per cosa risponde il revisore?
Responsabilità verso il cliente (e azionisti del cliente) e responsabilità vero terzi
VS I CLIENTI
È una responsabilità di tipo contrattuale nei confronti del soggetto che conferisce l’incarico e il revisore è responsabile quando a seguito di dolo o di colpa grave imputabili al revisore accadono degli eventi dannosi. Questa responsabilità può sussistere nel caso in cui venga dimostrato il nesso causale tra l’operato del revisore e la manifestazione del danno: responsabile nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. L’azione di risarcimento deve essere esercitata nel termine dei 5 anni dalla data della relazione di revisione del bilancio d’es. emessa al termine dell’attività di revisione.
VS I TERZI
Nel nostro Paese non ci sono norme specifiche che la disciplinano. Sicuramente va dimostrato il nesso tra l’operato del revisore e il danno cagionato. Se c’è responsabilità si tratta di una responsabilità di tipo extra-contrattuale. Però in Italia non ci sono norme che limitano la responsabilità ad un determinato ammontare quindi anche il ricorso del revisore a strumenti di assicurazione del rischio è complesso.
Accanto a questa responsabilità civile contrattuale ed extra-contrattuale vi è una responsabilità di carattere penale che consegue e interviene nel caso di falsità delle relazioni oppure nelle comunicazioni che vengono effettuate dal revisore oppure in caso di corruzione a casi di compensi non legali, oppure per illeciti patrimoniali posti in essere con la società sottoposta a revisione.
Le sanzioni sono erogate dal MEF ai revisori che svolgono gli incarichi in società che non sono enti di interesse pubblico. Le sanzioni sono invece erogate dalla Consob per le irregolarità accertate nell’ambito di incarichi svolti a favore di EIP.
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Dettagli appunto:
- Autore: Mattia Fontana
- Università: Università degli Studi del Piemonte Orientale A.Avogadro
- Facoltà: Economia
- Corso: Amministrazione Controllo e Professione
- Esame: Revisione aziendale avanzato
- Docente: Chiara Grechi
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