La restituzione nel termine
Il legislatore si è preoccupato di prevedere un rimedio allorquando la decadenza conseguente al decorso del termine perentorio sia stata determinata dall'impossibilità in cui si è trovato il soggetto decaduto dal potere di compiere l'atto, di espletare l'attività processuale prevista a pena di decadenza.
A tal fine l'art. 175,1 c.p.p. prevede che il p.m., le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. Ma non basta a giustificare la restituzione in termine una mera difficoltà; è necessaria una vera e propria impossibilità.
Per caso fortuito deve intendersi l'evento non previsto né prevedibile dalla parte, intervenuto prima dell'inizio o nel corso o dopo l'esaurimento dell'attività posta in essere dalla parte stessa per il compimento dell'atto; mentre la forza maggiore consiste in quell'energia causale, naturale o umana o subumana, alla quale la parte non ha potuto assolutamente resistere e che ha reso vano ogni suo sforzo per il compimento dell'atto entro il termine stabilito.
Caso fortuito e forza maggiore hanno in comune la caratteristica dell'inevitabilità.
La decisione sulla richiesta di restituzione in termine spetta al giudice.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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