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La documentazione degli atti




La documentazione degli atti avviene mediante verbale, il quale deve essere redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico oppure con la scrittura manuale. L'art. 136 c.p.p. ne dispone il contenuto.
L'art. 142 c.p.p. stabilisce che il verbale è nullo quando vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute oppure quando manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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