La competenza
La giurisdizione penale va ripartita fra i vari organi titolari di detto potere sulla base di vari criteri di competenza:
- funzionale;
- per materia;
- per territorio.
La competenza funzionale sta a indicare la ripartizione della giurisdizione penale fra i vari organi con riferimento ai vari stati e gradi del procedimento. Pertanto, nella fase delle indagini preliminari la competenza funzionale appartiene al giudice delle indagini preliminari, nell'udienza preliminare al giudice dell'udienza preliminare, nel giudizio d'appello alla Corte d'appello o alla Corte d'assise d'appello, nel giudizio di cassazione alla Corte di cassazione.
La competenza per materia della Corte d'assise è individuata dall'art. 5 c.p.p.; la competenza per materia del giudice di pace è quella che risulta dall'art. 4 d.lgs. n. 274.
La competenza per materia del tribunale viene invece individuata in via residuale: stabilisce infatti l'art. 6 c.p.p. che il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte d'assise o del giudice di pace.
Una volta individuato l'organo giurisdizionale competente con riferimento alla fase ed alla materia si rende necessaria una ripartizione territoriale del potere giurisdizionale. A tal fine il legislatore detta delle regole generali e delle regole suppletive applicabili allorquando risultino non attuabili le regole generali.
Le prime stabiliscono che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato a meno che si tratti di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone poiché, in tal caso, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. Se si tratta di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Secondo le regole suppletive, invece, il giudice competente è quello dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione e se tale luogo non è noto la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. Se nemmeno il tal modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del p.m. che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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