L'insegnamento si propone di fornire allo studente gli elementi indispensabili per comprendere l'aspetto medico-legale dietro ogni attività svolta dal professionista sanitario. Viene trattata la storia della nascita della figura infermieristica, i fondamentali riferimenti normativi che regolamentano l'attività del professionista sanitario, il codice deontologico dello stesso fino a toccare argomenti pertinenti alla pratica infermieristica di tutti i giorni come il consenso informato, la cartella clinica, il segreto professionale, capacità giuridica, nozioni di responsabilità penale e civile in ambito sanitario.
Tutte le nozioni presenti nell'insegnamento rappresentano le basi giuridiche su cui si deve svolgere l'attività infermieristica in regime di dipendenza o libero professionista e mette in risalto gli argomenti più spesso oggetto di contenziosi legali, sia in ambito civile che in ambito penale, tra professionista sanitario e utente che usufruisce dei servizi sanitari.
Anno Accademico 2019/2020
Argomenti trattati:
1. Come nasce la figura dell'Infermiere
2. Il consenso informato
3. Legge 219/2017: Disposizioni anticipate di trattamento
4. Responsabilità in ambito civile
5. Responsabilità in ambito penale
6. I delitti contro l'incolumità personale
7. Il segreto professionale
8. La cartella clinica
9. Il referto
10. Rapporto o denuncia di reato
11. La capacità giuridica
12. Responsabilità civile in ambito sanitario
13. Legge Gelli-Bianco
14. Infortunio sul lavoro e malattia professionale: INAIL
15. Cure palliative
Medicina Legale
per le professioni sanitarie
Appunti di Federica Anulli
Università: Università degli Studi di Perugia
Facoltà: Medicina Sperimentale
Corso di Laurea in Infermieristica
Esame: Medicina Legale
Docente: Prof. Saudoni
Anno Accademico 2019/20201. COME NASCE LA FIGURA DELL'INFERMIERE?
Art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie (D.R. 27 Luglio 1934 n° 1265), dispone che sono soggette a
vigilanza:
• LE PROFESSIONI SANITARIE PRINCIPALI;
• LE PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE;
• LE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE:
• Odontotecnico
• Ottico
• Meccanico ortopedico
• Puericultrici
• Operatore Socio-Sanitario (OSS)
• ALTRE ATTIVITA’ E ARTI, CHE ABBIANO COMUNQUE RAPPORTO CON
L’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.
Questa distinzione tra professioni sanitarie principali ed ausiliarie con la legge N. 251 del 2000 non
esiste più.
Le professioni sanitarie principali sono quelle per il cui esercizio è richiesto il conseguimento della
Laurea.
Si tratta delle professioni di:
• medico-chirurgo,
• odontoiatra,
• veterinario,
• farmacista,
• biologo
• psicologo.
Quanto alle professioni sanitarie ausiliarie, si denominano “professioni sanitarie” ai sensi dell’art. 1
della L. 26 febbraio 1999, n.42.
Il T.U. delle leggi sanitarie enuncia che l’esercizio della professione di infermiere e delle altre
professioni è sottoposto a vigilanza sanitaria, cioè all’accertamento del titolo di abilitazione. Sono
necessari: maggiore età, possesso del titolo di abilitazione dell’esercizio della professione e
l’iscrizione all’albo professionale.
PROFESSIONI SANITARIE
Legge 10 Agosto 2000 n° 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione della prevenzione nonché della professione ostetrica).
Inquadra le diverse figure professionali che operano nel campo della Sanità in:
1. Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica:
• Infermiere: l’infermiere esercita una professione sanitaria. PROFESSIONE: attività
intellettuale per la quale è richiesta una laurea o una particolare abilitazione.
SANITARIA: ambito di esercizio che corrisponde a funzioni ed attività volte alla
tutela della salute del singolo o della collettività (art. 32 della Costituzione), ossia il
fondamentale criterio per l’esercizio professionale.
• Ostetrica/o
• Infermiere pediatrico
2. Professioni sanitarie riabilitative:
• Podologo
• Fisioterapista
• Logopedista
• Ortottista-Assistente di oftalmologia
• Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
• Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
• Terapista occupazionale;
• Educatore professionale
3. Professioni tecnico-sanitarie:
A) AREA TECNICO DIAGNOSTICA
• Tecnico audiometrista
• Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
• Tecnico sanitario di radiologia medica
• Tecnico di neurofisiopatologia
B) AREA TECNICO ASSISTENZIALE
• Tecnico ortopedico
• Tecnico audio-protesista
• Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e della perfusione
cardiovascolare
• Igienista dentale
• Dietista
4. Professioni tecniche della prevenzione:
• Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
• Assistente sanitario
C’è la trasformazione dell’infermiere in un professionista sanitario.
Nonostante la Legge 42 avesse sancito l’abrogazione del termine “ausiliario” alle professioni
sanitarie e quindi dichiarato implicitamente l’autonomia delle suddette, solo con la Legge 251/2000,
“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonché della professione ostetrica” si è arrivati a definire il “Principio di
autonomia” nello svolgimento delle varie professioni sanitarie. Questa autonomia contempla
due accezioni, una negativa ed una positiva.
• Negativa: l’esistenza di un ambito proprio di esercizio professionale da realizzare, il
professionista esercita la propria attività senza vincoli di subordinazione operativa e
decisionale rispetto ad altre professioni sanitarie;
• Intendere l’autonomia come totale abbandono dell’interdipendenza
professionale è assurdo e dannoso, quindi è d’obbligo sancire che l’autonomia sia la
competenza ad agire nel rispetto del proprio profilo professionale integrandosi con
gli altri professionisti.
• Positiva: questa enfatizza i contenuti, la metodologia e gli obiettivi della professione
sanitaria senza dover necessariamente stabilire il concetto che l’attività dev’essere svolta
senza vincoli da altre professioni sanitarie.
CONCETTO DI SALUTE PER L’OMS:
Non solo assenza di malattia o di infermità, ma stato di completo benessere sia fisico che mentale
che sociale
La tutela della salute del singolo e della collettività costituisce il fondamentale criterio guida per
l’esercizio professionale.
IL MANSIONARIO
• Prima regolamentazione per l’esercizio professionale degli infermieri (R.D 2 maggio 1940
n° 1310)
• Modifica: Mansioni dell’infermiere (DPR 14 marzo 1974 n° 225)
Questo prescriveva i limiti imposti all’esercizio professionale dell’infermiere, ciò che poteva fare,
ciò che era vietato, ciò che era subordinato alla prescrizione medica ma anche al controllo medico
dove quest’ultimo era responsabile, doveva controllare e dare indicazioni specifiche (vaccinazioni x
OS x via IM e x via SC, ECG, EEG, cateterismo con cateteri molli, lavanda gastrica ecc. ecc.),
Iniezioni endovenose erano consentite agli infermieri ma solo in ospedali o cliniche universitarie e
sotto indicazione specifica del medico responsabile del reparto.
Nonostante la presenza di questo, l’attività infermieristica andava ben oltre le rigide prescrizioni,
sfociando in azioni di pertinenza medica; nonostante ciò non sono state registrate sentenze di
condanna per il delitto di “abusivo esercizio della professione medica”.
PROFILO PROFESSIONALE
D.M. Sanità 14 Settembre 1994, n° 739
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale
dell’infermiere. Il profilo professionale si astiene in modo assoluto dal porre limiti all’attività di
infermiere ma descrive gli ambiti in cui la sua competenza può e deve esprimersi in prestazioni e
funzioni. L’infermiere è responsabile dell’attuazione, dello svolgimento e della valutazione delle
funzioni indicate nel DM che sono tutte svolte in autonomia e su iniziativa personale (attivazione
dell’infermiere per svolgerle) “garantendo la corretta applicazione delle prescrizioni
diagnostico-terapeutiche”. L’autonomia e la responsabilità dell’infermiere consiste nello
svolgimento delle procedure e nelle valutazioni necessarie per garantire la correttezza
dell’applicazione (es. mutate condizioni cliniche del pz intervenute dopo la prescrizione medica),
mentre prima il mansionario (abrogato) attribuiva all’infermiere un ruolo meramente esecutivo.
ARTICOLO 1
Individua la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo:
l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e
dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
L’assistenza infermieristica curativa, preventiva, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica,
relazionale, educativa.
Le principali funzioni sono la l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte l’età, la prevenzione delle
malattie e l’educazione sanitaria.
L’INFERMIERE:
• Partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
• Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i
relativi obiettivi;
• Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
• Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
• Agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori del personale di
supporto;
• Per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di
supporto;
• Svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e
nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale (responsabilità
propria, mentre nel pubblico la responsabilità grava sulla struttura e nel caso di colpa grave
ricade anche sul soggetto)
L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente
all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri
di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di
fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
1. Sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
2. Pediatria: infermiere pediatrico;
3. Salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
4. Geriatria: infermiere geriatrico;
5. Area critica: infermiere di area critica.
Dalla fine del 1994 contemporanea esistenza del mansionario e del profilo professionale
dell’infermiere.
LEGGE 26 FEBBRAIO 1999 N° 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PROFESSIONI SANITARIE)
• ABROGAZIONE DEL MANSIONARIO DELL’INFERMIERE E DI QUELLO
OSTETRICO E DEL TEC. DI RADIOLOGIA MEDICA
• ABOLIZIONE DELL’ATTRIBUTO “AUSILIARIO” DALLA LOCUZIONE
PROFESSIONI SANITARIE.
Inoltre:
• Riconoscimento ufficiale della competenza infermieristica;
• Riconosce ufficialmente la competenza degli infermieri circa lo svolgimento delle funzioni
che, da anni, già erano da loro svolte, nonostante le prescrizioni riduttive del mansionario;
• Definizione del campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie
rientrante nelle seguenti 3 aree:
1. Infermieristica;
2. Tecnica;
3. Riabilitativa;
“Dover fare” tutto ciò che è contemplato nelle norme, aggiornandosi
Parole chiave:
• RESPONSABILITA’: Al termine “responsabilità” vengono attribuiti due significati:
• attitudine, ad essere chiamati a rispondere ad una qualche autorità di una condotta
professionale considerata riprovevole;
• Impegno, inteso come capacità a mantenere un comportamento congruo e corretto
nei confronti dell’assistito.
E’ responsabile (si comporta responsabilmente) l’infermiere che nell’esercizio prof. si riferisca ai
contenuti dei decreti ministeriali istitutivi del proprio profilo prof., degli ordinamenti didattici del
corso universitario e dei corsi di formazione post-base, nonché del proprio codice deontologico. La
legge 42/99 intende con responsabilità “il comportarsi in modo consono ai doveri connessi alla
professione e all’interesse di salute dell’assistito”.
Nasce il concetto di responsabilità professionale dell’infermiere? SI
Vi è anche una diversa connotazione della responsabilità dell’infermiere rispetto a prima? NO
Nel Codice Deontologico dell’infermiere la parola “responsabilità” viene citata numerose volte
intendendosi come “capacità di assumere, con pertinenti iniziative, una condotta congrua rispetto ai
bisogni dell’assistito”.
• ATTIVITA’: La legge precisa i riferimenti normativi dai quali ricavare i contenuti propri
dell’esercizio professionale suggerendo l’atteggiamento opportuno da tenere nello
svolgimento delle funzioni. non è la semplice esecuzione di azioni, bensì viene intesa come
operosità, fervore, stimolo ad attivarsi, ad assumere una condotta attiva. Ossia la capacità di
prendere iniziative di volta in volta necessarie, adeguate all’interno delle fonti normative.
Come è ovvio, l’iniziativa non deve essere imprudente, né imperita, e non deve portare ad
eseguire manovre che non si sanno fare omettendo di avvertire, per negligenza, chi avrebbe
potuto compiere l’atto necessario in modo congruo e perito, facendo quindi riferimento alla
responsabilità, e quindi non eseguire condotte improprie. Questa legge non enfatizza il
significato di delimitazione, bensì indica che l’esercizio della professione deve essere volto a
realizzare l’obiettivo di salute dell’assistito; la determinazione della delimitazione è dovuta
ai profili professionali, agli ordinamenti didattici e ai codici deontologici. Non viene più
messo al primo posto (come vincolava il mansionario) il timore di trovarsi a fare ciò che
invece non è consentito, bensì la consapevolezza di dover fare, nell’ambito dell’intervento
della singola professione, tutto il necessario.
• COMPETENZA: intesa come “esser competenti”, ossia svolgere tutto ciò che è pertinente alla
propria professione e ciò di cui si ha competenza, ossia ciò che si è capaci a fare. In sintesi:
COMPETENZA = “pertinenza” e/o “capacità”. Delle due definizioni quella attualmente
prevalente è quella di DEMARCAZIONE DI PERTINENZE PROFESSIONALI sulla base
delle attribuzioni predeterminate per il medico, se non dalla legge, almeno dalla prassi. Il
concetto di competenza, inteso come conoscenza-capacità viene anche ripreso dal
“Patto infermiere-cittadino” approvato il 12 maggio 1996
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
PATTO Infermiere-Cittadino
Regola il comportamento dell’infermiere nei confronti dei pazienti.
Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a:
• Presentarmi al nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa posso fare per te; spiegare ad
esempio le regole del reparto.
• Saper chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome e cognome;
• Farmi riconoscere attraverso la divisa e il cartellino di riconoscimento; che sono obbligatori.
• Darti risposte chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone e agli organi competenti;
• Fornirti informazioni utili a rendere più agevole il tuo contatto con l’insieme dei servizi
sanitari; spiegare come funzione il sistema sanitario.
• Garantirti le migliori condizioni igienico-ambientali; esempio togliere un pappagallo pieno
da sotto il letto. Significa avere cura e rispetto per il paziente.
• Favorirti nel mantenere le tue relazioni sociali e familiari; instaurare un buon rapporto con i
parenti può anche aiutare in caso di errore. La stragrande maggioranza delle denunce fatte a
medici ed infermieri derivano da un rapporto conflittuale con pz e i loro famigliari; l’altra
grande causa è il cattivo comportamento deontologico dei sanitari che sparlano dell’operato
dei colleghi che hanno interagito prima con il malato.
• Rispettare il tuo tempo e le tue abitudini; andargli incontro aiuta nella compliance del
processo di guarigione.
• Aiutarti ad affrontare in modo equilibrato e dignitoso la tua giornata supportandoti nei gesti
quotidiani di mangiare, lavarsi, muoversi, dormire, quando non sei in grado di farlo da solo;
segnalare sempre le varie esigenze, come ad esempio il non riuscire a dormire.
• Individuare i tuoi bisogni di assistenza, condividerli con te, proporti le possibili soluzioni,
operare insieme per risolvere i problemi; aiutare ad accettare una cura
• Insegnarti quali sono i comportamenti più adeguati per ottimizzare il tuo stato di salute nel
rispetto delle tue scelte e stile di vita;
• Garantirti competenza, abilità e umanità nello svolgimento delle tue prestazioni assistenziali;
l’atteggiamento paternalistico da parte di medici ed infermieri non è più concepibile.
Condivisione e vicinanza sono le parole chiave. Garantire la professionalità, che sono le
conoscenze scientifiche unite all’abilità manuale. Essere umani.
• Rispettare la tua dignità, le tue insicurezze e garantirti la riservatezza;
• Ascoltarti con attenzione e disponibilità quando hai bisogno;
• Starti vicino quando soffri, quando hai paura, quando la medicina e la tecnica non bastano;
assistere fino all’ultimo
• Promuovere e partecipare ad iniziative atte a migliorare le risposte assistenziali
infermieristiche all’interno dell’organizzazione; se l’infermiere si rende conto che
nell’organizzazione c’è una falla deve riportarlo ai superiori.
• Segnalare agli organi e figure competenti le situazioni che ti possono causare danni e disagi.
Questo patto è un intervento aggiuntivo al codice deontologico dell’infermiere. È uno strumento che
si rivolge direttamente al soggetto interessato nel piano assistenziale, ed è un contratto senza
intermediari tra l’infermiere ed il cittadino i veri protagonisti dell’assistenza.
2. IL CONSENSO INFORMATO
Il consenso informato è l'atto tramite il quale si fornisce l'informazione corretta su indagini
diagnostiche e/o il trattamento che viene effettuato sul paziente; è un contratto sul diritto (legge) tra
medico e paziente. Non è un adempimento ma parte integrante del percorso diagnostico-terapeutico.
Il consenso non è una incombenza amministrativa ma un rapporto contrattuale di condivisione, in
modo da fornire tutti gli elementi necessari per scegliere autonomamente e consapevolmente il
percorso di cura. Il paziente può accettare firmando o rifiutare. Chi è deputato all'acquisizione del
consenso, in caso di rifiuto, è tenuto a spiegare e comunicare al paziente i rischi e pericoli ai quali
andrà incontro. Se il paziente rifiuta ancora il trattamento, il professionista dovrà annotare in
cartella clinica il rifiuto a sottoscrivere il consenso, dichiarare di aver comunicato i rischi e i pericoli
legati alla vita ponendo poi la controfirma del paziente ( es ' paziente debitamente informato sui
rischi e pericoli... rifiuta il trattamento proposto di....').
Il consenso informato è reso valido da una serie di presupposti giuridici come la maggiore età e
l'essere in grado di intendere e di volere. Infatti in caso di minore il consenso sarà firmato da
entrambi i genitori e in caso di persona incapace di intendere e di volere da un rappresentante
legale.
Ci possono essere dei casi in cui il paziente non ha un rappresentante e può non sembrare in grado
di autodeterminarsi. Le condizioni vanno accertate tramite richiesta di consulenza psichiatrica o
neurologica in modo da valutare se ci sono in atto patologie che determinano incapacità di intendere
o di volere. Ulteriore differenza nel comportamento si ha in caso di intervento urgente o meno in
quanto in condizioni di urgenza non è necessario avvalersi del consenso informato (diritto conferito
dall'art. 54 CP) sempre specificando in cartella che la patologia in atto necessita di urgenza pena
pericolo di morte. I familiari non hanno potere nel consenso informato quindi in situazioni
particolari bisognerà cercare qualcuno che possa acquisire la funzione di rappresentante legale.
Le varie figure nominate in ambito civile sono:
-Tutore legale: in caso di persona con interdizione che non è in grado di compiere atti di
ordinaria/straordinaria amministrazione. Il tutore legale viene nominato dal giudice (Presidente del
tribunale).
-Curatore legale: in caso di persona con inabilitazione quindi non in grado di compiere atti di
straordinaria amministrazione perché parzialmente incapace di intendere e di volere.
-Amministratore di Sostegno: in caso di non interdizione e non inabilitazione. E' nominato dal
giudice tutelare e può prevedere delega a rilasciare consenso per atti sanitari. In questo modo sarà
l'amministratore a firmare il consenso. Il conferimento al paziente di un amministratore di sostegno
ha una procedura più breve rispetto a tutte le altre.
Va quindi richiesto, a seconda del grado del paziente, la presenza di una di queste figure al giudice
tutelare o al presidente del tribunale.
IL CONSENSO INFORMATO NON E' TUTELATO DA LEGGE SPECIFICA ma da
RIFERIMENTI NORMATIVI che regolano la necessità di istituirlo, reperiti grazie ai giuristi.
Questi riferimenti sono stati estratti dalla Costituzione (corpus di leggi fondamentali dello stato), CP
(codice penale → insieme di leggi che identificano un reato e le eventuali condanne), CC (codice
civile), CPP (codice di procedura penale → corpus di leggi nelle quali è specificato il
funzionamento dell'ordinamento penale), CPC (codice di procedura civile), codice deontologico,
Carta diritti fondamentali UE e ratifica della Convenzione di Oviedo.
• Art 2 della Costituzione sui diritti inviolabili come il diritto alla vita, alla salute, alla dignità,
all'autodeterminazione (capacità di prendere decisioni in autonomia).
• Art 13 della Costituzione (diritto dell'autodeterminazione) in cui non è ammessa forma
alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra forma di
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria (i giudici)
e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
• Art 32 della Costituzione, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge (attuabile solo in caso di TSO* e di vaccinazioni).
In tutti gli altri casi è consentita l'autodeterminazione. Questa legge serve a tutelare la salute
della comunità.
• Art 50 CP non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona
che può validamente disporne. (Consenso dell'avente diritto; in caso di minore, interdetto,
inabilitato, malati mentali è dato dal Legale Rappresentante).
• Art 54 CP Stato di necessità. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il
fatto sia proporzionato al pericolo.
NB: La Costituzione è l'insieme delle leggi fondamentali dello stato
TSO*: attuabile per malattie infettive altamente contagiose; accertamento dello stato di ebrezza da
alcool e sostanze stupefacenti; accertamenti obbligatori per militari di leva; accertamenti di
idoneità; malattie professionali ed infortuni sul lavoro; malattie veneree in fase contagiosa.
In termini giuridici non è altro che un contratto tra medico e paziente , attraverso il quale
quest’ultimo prende coscienza del trattamento medico-chirurgico cui deve essere sottoposto e
decide di accettare o meno . Con il termine consenso si indica che il pz è pienamente consapevole e
partecipa attivamente al processo decisionale . Ci sono dei presupposti giuridici identificabili come
una serie di riferimenti normativi che dimostravano la necessità di formulare una legge che sancisse
la reale necessità del consenso informato(C.I.) e delle DAT ( dichiarazioni anticipate di
trattamento ) . Tali presupposti sono :
1. Art.2-13-32 della costituzione italiana
2. Art.50(consenso dell’avente diritto) – 54(stato di necessità ) del CP
3. Art. 33-34-35-36-37-38-39 del CD ( codice deontologico )
4. Art. 1-2-3 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea
5. L.145/2001 ( ratifica sui diritti umani e biomedica di oviedo 1997)
Per far si che il C.I. sia ritenuto giuridicamente valido , deve essere emesso necessariamente da un
soggetto che :
-abbia raggiunto la maggiore età
– abbia capacità di intendere e volere
IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
E' un insieme di norme , di fondamentale importanza perché permette di validare la necessità del
consenso informato e di valutare quanto abbia influito sull’attività sanitaria l’emanazione della legge sul
consenso .
1. Art.33 CD – informazione e comunicazione alla persona assistita
Il medico deve garantire che prima che il pz conceda il suo consenso o il suo diniego , il paziente ha
diritto di essere informato adeguatamente sul percorso diagnostico-terapeutico , sul tipo di malattia che
ha , sulla prognosi , sulle terapie proposte ed eventuali alternative completando così l’informazione , e
far si che il paziente sia a conoscenza di tutti gli aspetti potendo quindi scegliere se acconsentire o
dissentire . ( es. K prostata : gold standard è l’Exeresi chirurgica , ma il medico deve comunicare che
l’alternativa è la RDT che ha il 75% di risultati positivi a 5 anni di distanza )
La scelta deve quindi essere cosciente , anche di tutte le complicanze ( anche quelle con minimo
impatto percentuale ) e di tutti i comportamenti che il pz dovrà assumere successivamente a quel
determinato intervento/trattamento ( es. k colon : pz con stomia temporanea , a cui segue una
successiva operazione per ricongiungere i monconi dell’intestino ) . Il pz ha diritto a rivolgersi ad un
altro centro specialistico e sentire altri specialisti qualificati per avere altri pareri.
Quando si informa il pz , l’informazione deve essere adattata al pz nella sua totalità , così che sia
comprensibile per l’interlocutore ; quando poi le info sono infauste , si deve tener conto del tipo di
pz , dello stato psico-fisico-emotivo , adattando in ogni modo possibile l’info ricordando che ogni
persona è diversa . l’inf deve essere il più possibile disponibile nei confronti della persona , anche
dando ulteriori info così che si ampli la relazione d’aiuto e di fiducia .
2. Art.35 – comunicazione a terzi
Ci sono pz che decidono di non voler sapere nulla e richiedono che l’info possa essere data a terze
persone , per far si che sia possibile è necessario che il pz deleghi una terza persona ( famigliare ,
care-givers , persona di fiducia …) a cui riferire tutto sul suo stato di salute , e per permettergli di
scegliere se acconsentire o meno al consenso in caso di trattamento .
3. Art.35 – consenso e dissenso informato
L’acquisizione del consenso o del dissenso , è una specifica ed esclusiva competenza del medico e non è
delegabile . Se il pz si rifiuta di firmare il consenso , il medico deve parlare con il pz spiegando tutte
le complicanze ed i rischi gravi a cui va in contro rinunciando a sottoporsi a quel determinato
trattamento , se ancora una volta il pz darà il suo dissenso si trascriverà in CC che nonostante sia
stato informato il pz sui rischi gravi e meno gravi per la salute e per la vita a cui si sottopone
rinunciando , lo stesso rifiuta ; a tal punto il medico indica data e ora e firma , e fa controfirmare il
pz . ( spesso i profili di responsabilità contro gli inf e i medici si giocano su questioni di minuti ) .
Il C.I. va acquisito sempre in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di uguale efficacia
documentale ; in realtà non sempre va acquisito in forma scritta , ma anche in diverse forme , ad
esempio per la somm.ne di paracetamolo si chiede semplicemente al pz se è allergico o ha
problematiche con tale farmaco . In caso di necessità , si può anche ricorrere all’uso di
videoregistrazioni .
Per i pz minori , il potere decisionale è in mano ad i genitori aventi patria potestà , ma anche il parere del
minore va tenuto in considerazione . Se il parere tra i due genitori , o tra i genitori e il minore ,
interviene il giudice tutelare ; quest’ultimo fa stilare una relazione al medico in cui spiega la
condizione di salute del pz , spiegando vantaggi e svantaggi dell’intervento . Ovviamente in caso di
urgenza si appella al’art.54 del CP.
4. Art.36 – ass.za in emergenza e urgenza
Il medico assicura l’ass.za indispensabile , in condizioni di emergenza-urgenza , nelle rispetto delle
volontà dell’assistito se espresse o tenendo conto delle DAT se manifestate .
5. Art.37 –consenso o dissenso del rappresentante legale
Il medico , in caso di pz minore o incapace di intendere e volere , acquisisce il consenso o il dissenso dal
suo rappresentante legale.
6. Art.38 – DAT
(Si deve tener conto che stiamo valutando un CD molto antecedente alla legge che sancisce la presenza
delle DAT , quindi è un CD che guarda molto al futuro ) Il medico deve tener conto delle DAT
espresse in forma scritta o sottoscritta , datata da parte di soggetti capaci di intendere e di volere .
Questa comprova la libertà di scelta del singolo individuo , ma è importante che le DAT vengano
aggiornate seguendo la continua progressione delle tecnologie mediche ; allora il medico deve
verificare la congruenza clinica e psicologica con le attuali condizioni cliniche .
7. Art.39 – ass.za al pz con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di
coscienza
Il pz non va mai abbandonato , neanche dopo la morte , tenendo conto quanto sia fondamentale l’assistenza
ed il supporto alla famiglia nelle ore successive al decesso ; Si deve sempre rimanere accanto alla
persona , anche in punto di morte , perché è un essere umano nel quale va conservata la sua dignità
. Il medico continua con la smm.ne della terapia del dolore e della sedazione anche quando vi è
compromissione dello stato di coscienza , considerando che in uno stato del genere la persona non è
in grado di comunicare eventuali condizioni di dolore e sofferenza .
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE
1. DIGNITA’ UMANA
La dignità umana è inviolabile e deve essere sempre rispettata e tutelata . Ogni pz ha una dignità in
quanto è un essere umano e lo rimane anche nel momento della morte , devono quindi essere
messi in atto tutti i processi che permettono di mantenere quanto più possibile la dignità
umana .
2. DIRITTO ALLA VITA
Ogni individuo ha diritto alla vita , nessuno può essere condannato alla pena di morte o giustiziato .
3. DIRITTO DI INTEGRITA’
Ogni individuo ha diritto all’integrità psico-fisica , rispettando i :
• Il consenso libero e informato della persona , secondo le modalità espresse dalla
legge
• Il divieto delle pratiche eugenetiche , soprattutto quelle il cui scopo è
selezionare la popolazione
• Divieto di fare del corpo umano e delle sue parti fonti di lucro
• Divieto di clonazione riproduttiva degli esseri umani