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Sintesi del decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni



“Quando costruirai una casa nuova, farai un parapetto intorno al tuo tetto, per non attirare una colpa di sangue sulla tua casa, se qualcuno dovesse cadere dal tetto.  Non seminerai nella tua vigna semi di specie diverse, perché il prodotto di ciò che hai seminato e la rendita della vigna non siano contaminate. (Antico Testamento, Deuteronomio 22, Nuova Diodati).

La rivoluzione industriale ha catapultato l'Europa in un nuovo contesto da cui è partito  un percorso di evoluzione e definizione dell'identità del lavoratore.
Le fabbriche ottocentesche e più appropriatamente quelle dei primi del ‘900, hanno fatto da scenario agli attori classici, il lavoratore e il datore di lavoro; il primo assume  una maggiore consapevolezza del concetto di sé, in quanto persona e della propria attività lavorativa; il secondo deve garantire l'incolumità del primo.
   
Tale processo, nel tempo, ha avuto bisogno di regolamentarsi con la stesura di norme che tutelassero sia i lavoratori, che i datori di lavoro.
   
Oggi, gli stati membri devono recepire le Direttive U.E. in materia di sicurezza. In un contesto dove il lavoratore “tipo” è più vecchio rispetto a quello del passato e dove si è allungata l'età pensionabile, le condizioni di lavoro devono rendere lo svolgimento di un'attività lavorativa, nel pieno rispetto dell'integrità fisica, psicologica e morale dell'individuo. Di seguito riportiamo parte dell'articolo ispiratore della normativa comunitaria:
    
Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b) condizioni di lavoro;
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;
d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
e) informazione e consultazione dei lavoratori;
f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5;
g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione;
h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 166;
i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
j) lotta contro l'esclusione sociale;
k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).   
 
In Italia la normativa di riferimento più attuale è il d.lgs. 81/2008 con i più recenti aggiornamenti integrativi del 2016.
    
Le pagine che seguono sono una estrema sintesi interpretativa del Testo Unico sulla Tutela e Sicurezza sul Lavoro, di seguito denominato con l'acronimo T. U. L'interpretazione è quasi del tutto letteraria. Il campione di argomenti scelti per la trattazione segue la logica della convenienza.

Il T.U. n. 81 del 9 aprile 2008 ha sostituito la normativa precedente di riferimento, tra cui il d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, e il d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277. Il nuovo testo consta di ben 13 titoli che definiscono le macro aree, integrate da 51 allegati. Le disposizioni contenute sono attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, relativa al riordino della normativa, in un unico testo, in materia di tutela e sicurezza del lavoratore. Le Regioni e le Province autonome assumono un ruolo determinante per l'attuazione del testo conformemente all'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana. Per comprendere meglio i contenuti riportiamo di seguito alcune definizioni indispensabili: il lavoratore è la persona che svolge un'attività lavorativa, che sia un operaio, un tirocinante o un socio lavoratore, in ambito pubblico o privato, con o senza retribuzione; Il datore di lavoro è il soggetto, pubblico o privato, che ha la responsabilità del potere gestionale e decisionale di una organizzazione; l'azienda è l'oggetto di gestione da parte del datore di lavoro; la sorveglianza sanitaria è intesa come l'insieme di atti medici finalizzati alla salvaguardia della salute dei lavoratori nel rispetto delle attività svolte nei luoghi di lavoro; il medico competente, ovvero il medico che in possesso dei titoli necessari svolge sorveglianza sanitaria; il preposto, ossia la persona che, a diretto contatto con i lavoratori, gestisce la corretta applicazione della normativa; la prevenzione è intesa come l'insieme di misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali; il pericolo inteso come qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; il rischio inteso come la probabilità che un fattore possa diventare un danno; la valutazione dei rischi che deve essere globale e documentata, avente scopo di svolgere attività atte a garantire una maggiore tutela della sicurezza; le linee guida predisposte dall'INAIL, dall'ISPESL, dalle Regioni e dai ministeri, traducono l'applicazione della normativa; la formazione deve far sviluppare al lavoratore, le competenze necessarie per la corretta e appropriata gestione dei rischi; la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro relativa a indicazioni da seguire per assicurare la sicurezza di una determinata situazione; la movimentazione manuale dei carichi è l'insieme di attività per il trasporto o il sostegno di un carico che comportano un rischio potenziale a carico della colonna vertebrale in modo particolare per il tratto dorso-lombare; il videoterminale è uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; gli agenti fisici sono: gli ultrasuoni, il rumore, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche; gli agenti chimici pericolosi sono il complesso degli elementi della tavola periodica e i derivanti, risultato della loro combinazione che soddisfano i criteri di pericolosità dati dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1272/2008; in base ai criteri specifici dell'allegato I del regolamento 1272/2008 vengono classificati come tali gli agenti cancerogeni e gli agenti mutageni.

Il campo di applicazione della normativa è la totalità delle attività lavorative sia pubbliche che private. Per effettuare attività di vigilanza e programmazione, presso il Ministero della Salute, è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, alcune delle finalità della commissione sono validare buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dal 2013, la redazione quinquennale di un documento che attesti il livello di attuazione pratica delle direttive U.E. A livello regionale e presso le Province autonome, vengono istituiti i comitati regionali di coordinamento aventi lo scopo di stabilire e attuare un programma di azioni che traducono il recepimento della normativa. Tra i soggetti che svolgono attività di assistenza, consulenza, informazione, formazione e promozione, individuiamo le AA.SS.LL. del SSN. Le Aziende Sanitarie Locali svolgono, per quanto di loro competenza, attività di vigilanza circa    l'applicazione della normativa.

Per contrastare il lavoro nero, la normativa prevede in caso di illeciti anche la sospensione dell'attività di impresa “Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione” omissis “è punito con l’arresto fino a 6 mesi” nelle ipotesi più gravi e “con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”.

Di seguito un'elenco di alcuni degli obblighi del datore di lavoro: la nomina del medico competente; l'affidamento di compiti ai lavoratori relativamente al loro stato di salute; fornire dispositivi di protezione individuale ai lavoratori; richiedere l'osservanza della normativa da parte dei lavoratori; far sì che i lavoratori si presentino alle visite mediche rispettando le scadenze; si attiva affinché tutti i lavoratori ricevano una appropriata informazione sulla normativa correlata ai rischi possibili e alla prevenzione e alla gestione degli stessi; fornisce una formazione, a tutti i lavoratori, adeguata e appropriata in materia di salute e sicurezza; prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza; provvede affinché venga effettuata una regolare manutenzione ed igiene dei luoghi di lavoro e relativi annessi, degli impianti e dei dispositivi di sicurezza; indizione di una riunione periodica nel caso l'azienda abbia più di 15 lavoratori,  cui partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; il medico competente, ove nominato; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Alcuni degli obblighi del preposto sono: verificare i mezzi messi a disposizione per l'applicazione della normativa; coordinare e sorvegliare l'osservanza delle norme; verificare la formazione dei lavoratori sulla disciplina; frequentare appositi corsi di formazione.

Gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione devono possedere dei requisiti professionali adeguati al compito da svolgere, ossia possedere una formazione specifica che dimostri una padronanza   nell'individuazione dei rischi e i fattori correlati ad essi; producono le misure di prevenzione e di protezione e le modalità per valutare tali misure; propongono programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Altresì il lavoratore ha degli obblighi tra cui annoveriamo: il corretto utilizzo e cura dei DPI e delle attrezzature da lavoro; la segnalazione in caso di incongruenze dei mezzi rispetto alla norma; osservare la normativa; partecipare a corsi di formazione messi a disposizione dal datore di lavoro; sottoporsi a sorveglianza sanitaria. Le sanzioni previste dalla norma per il lavoratore possono variare a seconda del caso e possono essere: l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 54,80 fino a 657,60 euro.

Tra gli obblighi del medico competente annotiamo: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi; pianifica visite con scadenza assegnata in base all'esposizione del lavoratore a dati rischi; redige una cartella sanitaria per ogni lavoratore; effettua sopraluoghi sugli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno; aderisce al programma di educazione continua in medicina partecipando a corsi ECM. Il requisito del medico competente deve essere uno tra i seguenti: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro; specializzazione in medicina legale o in igiene e medicina preventiva; autorizzazione di cui all'art. 55 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277. Le sanzioni previste per il medico competente vanno dalla sola ammenda di 219,00 euro fino a  un ammenda di 4.384,00 euro o l'arresto fino a 3 mesi.

Tra le misure generali di tutela annotiamo i concetti di: riduzione dei rischi alla fonte; il controllo sanitario dei lavoratori; le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato. La valutazione dei rischi e la derivante redazione di un documento è un'attività che non può essere delegata dal datore di lavoro. Il documento della valutazione dei rischi (DVR o DUVRI) deve contemplare: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione della stessa; l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI (qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro); un programma di miglioramento continuo su temi quali la sicurezza; la definizione delle misure da applicare e della loro modalità attuativa; la movimentazione manuale dei carichi; i rischi legati all'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali, in modo particolare per i rischi per la vista, per i rischi correlati all'assunzione di una postura scorretta e per quelli legati all'affaticamento psico-fisico del lavoratore; I rischi correlati all'esposizione ad agenti fisici (valutati almeno ogni 4 anni); la valutazione delle sostanze pericolose;  eventuale identificazione, gestione e controllo di sostane cancerogene e/o mutagene; eventuali rischi correlati all'esposizione all'amianto; l'individuazione e controllo di eventuali agenti che possano causare una patologia negli esseri umani; i rischi correlati alle atmosfere esplosive.

Il legislatore del regolamento preso in esame, dedica ampio spazio ai rischi legati alle ferite causate da aghi e taglienti nel settore sanitario, ponendo l’accento su alcuni punti: la formazione del lavoratore deve essere appropriata affinché si possano adottare misure per ridurre i rischi legati all'utilizzo delle suddette attrezzature da lavoro; le misure da adottare devono rispondere ai principi dell'art. 6 della direttiva 89/391/CEE e degli art. 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CEE; la promozione della segnalazione degli infortuni; l'uso di procedure  per lo smaltimento dei taglienti e l'utilizzo di contenitori specifici per far sì che la procedura venga eseguita in sicurezza; le azioni da mettere in atto in caso un tagliente provochi una ferita al lavoratore.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il decreto  81/2008.

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