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Tutela delle persone affette da sordomutismo nella giurisprudenza


Il sordomuto presenta una notevole difficoltà comunicativa dal che l’elevato grado invalidante dell’infermità stessa e il notevole handicap che ne deriva alla persona dello svolgimento della sua vita di relazione.
Dal punto di vista legale si considera sordomuto “il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che egli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato”.
Tale definizione comprende quindi solo quei casi nei quali la gravissima limitazione dello sviluppo del linguaggio verbale o la sua assenza totale, nonostante l’integrità anatomo-funzionale dell’apparato fonatorio, sono una conseguenza diretta e esclusiva della menomazione uditiva.
Chi è completamente sordo da un solo orecchio è definito invalido al 15%; chi lo è da entrambi è invalido al 58,5%.
Il sordomutismo o sordità prelinguare da perdita uditiva grave bilaterale con evidenti fonopatie audiogene  è tabellato invece con un valore fisso dell’80% di invalidità permanente.
La l. 508/88 riconosce una speciale indennità definita indennità di comunicazione in favore dei sordomuti minori di 18 anni.
Questa speciale indennità dovrebbe essere corrisposta ogni qualvolta si accerti una condizione di sordomutismo non educato, ma educabile.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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