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Riscontro diagnostico e autopsia giudiziaria


Mentre l’esame sistematico del cadavere eseguito, su disposizione dell’Autorità Sanitaria, per finalità meramente cliniche, prende il nome di riscontro diagnostico, l’autopsia è ordinata dal magistrato, quando è ritenuta necessaria per l’identificazione del cadavere o per stabilire la causa, i mezzi, l’epoca e la modalità della morte ai fini del giudizio di responsabilità.
L’autopsia è considerato un accertamento tecnico non ripetibile, risulta quindi fondamentale l’attività del PM e del suo consulente che dovrà saper orientare il magistrato sull’opportunità, ovvero sulla necessità di promuovere incidente probatorio.
Il verbale di autopsia consta generalmente di tre parti: nella prima si descrivono esattamente i dati anatomo-patologici raccolti nell’esame delle parti esterne ed interne e si espongono dettagliatamente i reperti notati; nella seconda si formula la diagnosi anatomo-patologica delle alterazioni riscontrate; nella terza si precisa e si motiva la diagnosi medico-legale sulla causa, i mezzi, le modalità e l’epoca della morte.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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