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Riordino della disciplina del Servizio Sanitario Nazionale


La mancata piena realizzazione degli obiettivi della l. 833/78 e le varie disfunzioni che hanno caratterizzato il servizio sanitario nazionale, hanno costituito le premesse per l’emanazione delle norme di riordino.
La legge di riordino ammette:
a. la possibilità del concorso nella spesa da parte dell’assistito o di prestazioni in regime di assistenza indiretta;
b. la possibilità di costituzione di mutue volontarie che i negoziano, per conto degli aderenti o dei soggetti pubblici convenzionati, le modalità e le condizioni dell’assistenza, allo scopo di ottenere migliori prestazioni a costi ottimali;
c. la responsabilità finanziaria per l’erogazione da parte del servizio sanitario nazionale di prestazioni a livello superiore a quelli garantiti a tutti i cittadini viene posta a carico delle singole Regioni;
d. viene sancita l’incompatibilità della doppia attività per i medici che prima svolgevano il loro lavoro contemporaneamente nelle strutture pubbliche e in quelle private;
e. vengono disciplinate le convenzioni tra servizio sanitario nazionale e medici generici e pediatri;
f. scompare la vecchia distinzione gerarchica fra primari, aiuti e assistenti (tutti i medici entrano a far parte della cosiddetta dirigenza medica, nella quale si distinguono due livelli: al primo competono funzioni di supporto, collaborazione e corresponsabilità; al secondo competono funzioni di direzione e organizzazione);
g. si rende in pratica obbligatoria la “educazione continua in medicina” e l’elaborazione del relativo programma viene affidata ad una Commissione nazionale per la Formazione continua.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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