Skip to content

Rapporto di causalità nelle malattie professionali


Mentre nell’infortunio il lavoro funge da mera occasione del danno lavorativo, nella malattia professionale il lavoro rappresenta esso stesso non solo l’occasione ma la causa specifica del danno.
Nel caso dell’infortunio sul lavoro, il danno deriva da un avvenimento fortuito, imprevisto, abnorme, che in qualche modo interrompe il normale svolgimento del ciclo lavorativo; nella malattia professionale il danno non è mai improvviso, né è imprevisto o imprevedibile come per il primo, ma è sempre “intrinseco” della stessa lavorazione.
Proprio perché la malattia professionale non rappresenta un evento fortuito è necessario che gli stessi datori di lavoro e gli imprenditori si impegnino nella tutela preventiva della salute del lavoratore.
Ove si accerti una loro colpa nella mancata adozione di misure preventive, potranno essere chiamati in causa dal lavoratore per il risarcimento integrale del danno biologico e dall’INAIL per la rivalsa di quanto corrisposto al lavoratore a titolo di indennizzo.
Quanto all’importanza dello stato anteriore, è ben noto che due persone, poste nelle identiche condizioni lavorative, non sempre si comportano nell’identico modo di fronte alle stesse noxe patogene.
È largamente ammesso dalla giurisprudenza infortunistica che il concorso di cause non intacca il diritto dell’assicurato al quantum spettantegli per il danno complessivamente riportato, anche nell’ambito delle malattie professionali.
Insomma, vale ancora il principio generale che le concause preesistenti simultanee o sopravvenute non escludono il nesso di causalità.
Pertanto si terrà conto ai fini valutativi degli eventuali fattori concausali, applicando i casi dovuti la formula di Gabrielli.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.