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Qualificazioni giuridiche del danno alla persona


Il danno ingiusto e perciò risarcibile può appartenere in definitiva a tre distinte categorie:
1. il danno biologico o danno alla validità o danno alla salute;
2. il danno patrimoniale;
3. il danno non patrimoniale o morale.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, si ripete che deve essere risarcito solo quando il fatto che lo produce costituisce reato o negli altri casi espressamente stabiliti dalla legge.
Esso consiste nel dolore e nella sofferenza morali e spirituali, nei patemi d’animo, ecc… che derivano alla vittima dal prodursi del danno.
Il danno patrimoniale, a sua volta, può essere distinto in:
a. danno emergente: perdita economica sofferta dal danneggiato (ogni diminuzione che si determina nel patrimonio della persona considerata, vuoi a causa delle conseguenze del fatto illecito come ad esempio le spese occorse per le cure mediche, vuoi a causa delle conseguenze derivanti dall’inadempimento o dalla ritardo del debitore dell’assolvimento dell’obbligazione contrattuale);
b. danno da lucro incessante: consiste nella diminuita produttività e quindi nel mancato guadagno.
La compromissione o menomazione dell’integrità psicofisica (cosiddetto danno biologico) costituisce il cosiddetto danno-evento.
Di regola l’accertamento della natura dell’entità di tale danno viene affidata all’opera del consulente tecnico d’ufficio.
Danno risarcibile è naturalmente quello attuale, cioè quello già realizzatosi e ben obiettivabile.
Ma è altresì risarcire il cosiddetto danno futuro, cioè quel danno che pur non essendosi ancora verificato al momento dell’esame obiettivo, con ogni probabilità, se non proprio con certezza assoluta, verrà a determinarsi nel futuro.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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