Articolo 2043 del codice civile
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga a colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Tale articolo è stato considerato come una sorta di norma in bianco, dato che vi è espressamente stabilita l’obbligazione risarcitoria, ma non sono individuati, e perciò nemmeno sono limitati in via esclusiva, i beni giuridici la cui compromissione è vietata.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
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