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Articolo 2043 del codice civile


“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga a colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Tale articolo è stato considerato come una sorta di norma in bianco, dato che vi è espressamente stabilita l’obbligazione risarcitoria, ma non sono individuati, e perciò nemmeno sono limitati in via esclusiva, i beni giuridici la cui compromissione è vietata.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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