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Problematiche del consenso informato: la colpa professionale del odontoiatra


Valgono le regole generali che si sono già espresse nei precedenti capitoli: il consenso per essere valido deve essere informato, libero, esplicito, autentico e immune da vizi.
Si ricordi che l’agire senza o peggio contro il consenso dell’avente diritto espone in ogni caso il curante ad essere imputato del delitto di lesione personale volontaria o colposa.
Il rapporto odontoiatra-assistito è un rapporto tipicamente contrattuale il nella sfera dell’obbligazione contrattuale la dottrina è favorevole ad escludere l’assoluta esigenza della dimostrazione della colpa per la definizione della responsabilità per l’inadempimento dell’obbligazione: infatti, la responsabilità del debitore viene ammessa per il solo fatto dell’inadempimento.
Dovrebbe quindi essere superata la vecchia diatriba: obbligazione di mezzi, obbligazione di risultato.
Insomma, nella responsabilità contrattuale il sanitario è tenuto al risarcimento ogni volta che non ha ottenuto il risultato concordato con la persona assistita e che è oggetto dello specifico rapporto contrattuale.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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