Skip to content

Delitto di esercizio abusivo di una professione: articolo 348 c.p.


 L’art. 348 c.p. punisce chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dallo Stato.
 Inoltre può incorrere nel delitto anche il sanitario il quale, pure essendo in possesso di tutti i requisiti che gli consentono di esercitare normalmente l’arte, concorre nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria commesso da persona non abilitata.
Peraltro colui che abusivamente esercita la professione del medico dentista e di odontoiatra pone in essere con proprio assistito un contratto d’opera nullo, con la conseguenza che l’eventuale compenso percepito è ripetibile.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.