Delitto di esercizio abusivo di una professione: articolo 348 c.p.
L’art. 348 c.p. punisce chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dallo Stato.
Inoltre può incorrere nel delitto anche il sanitario il quale, pure essendo in possesso di tutti i requisiti che gli consentono di esercitare normalmente l’arte, concorre nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria commesso da persona non abilitata.
Peraltro colui che abusivamente esercita la professione del medico dentista e di odontoiatra pone in essere con proprio assistito un contratto d’opera nullo, con la conseguenza che l’eventuale compenso percepito è ripetibile.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
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