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Prestazioni economiche erogate dall’INAIL


Sono:
1. l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta: a partire dal quarto giorno, mentre i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro (essa è maggiorata se supera i 90 giorni);
2. l’indennizzo in capitale o rendita per inabilità permanente assoluta o parziale: a partire dal giorno successivo a quello della cessazione per inabilità temporanea assoluta, allorché l’inabilità permanente superi il 10%; oppure, per gli eventi successivi al 25 luglio 2000, l’indennizzo in capitale o rendita per danno biologico (franchigia al 6%) ed eventuali conseguenze patrimoniali (dal 16% in poi);
3. l’assegno per l’assistenza personale continuativa: agli invalidi del lavoro al 100%;
4. la rendita ai superstiti più un assegno una tantum nel caso di morte (assegno funerario);
5. l’assegno continuativo: erogato alla vedova o agli orfani di un grande invalido del lavoro (80%) nel caso in cui la morte sia avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale;
6. la rendita di passaggio: riconosciuta solo per i casi di silicosi e asbestosi e solo per un anno (mira a garantire il reddito nel periodo in cui il soggetto cambia lavoro abbandonando la professione morbigena);
7. l’assegno di incollocabilità: concesso a coloro che abbiano
a. una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 34%,
b. un’età non superiore a quella prevista per essere ammessi al collocamento d’obbligo (55 anni),
c. impossibilità di beneficiare dell’assunzione è obbligatoria a motivo della natura o del grado di inabilità permanente.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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