L’istituto della revisione
La misura della rendita per inabilità permanente o per danno biologico può essere sottoposta a revisione sul richiesta dell’assicurato oppure per disposizione dell’Istituto.
In caso di infortunio, entro 10 anni dalla data di costituzione della rendita:
a. nei primi 4 anni il lavoratore può essere invitato a sottoporsi a visita quattro volte a intervalli di un anno l’una dall’altra;
b. alla scadenza del settimo anno dalla costituzione della rendita e lavoratore può essere nuovamente invitato a sottoporsi a visita di controllo;
c. alla scadenza del decimo anno può essere nuovamente invitato per un’ultima volta.
In caso di malattia professionale, entro 15 anni dalla data di costituzione della rendita: prima visita dopo sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea oppure dopo un anno dalla data di manifestazione della malattia; ultima visita alla scadenza del 15º anno dalla data di costituzione della rendita.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
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