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Prescrizione dei farmaci


Il codice deontologico riconosce al medico piena autonomia nella programmazione, nella scelta e nell’applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
Il medico è tenuto una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive e utilizza.
Deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologiche fondate.
Il ricorso a terapie nuove è riservato all’ambito della sperimentazione clinica e soggetto alla relativa disciplina.
Nessun medico dovrebbe prescrivere farmaci, specie se si tratta di sostanze non scevre da rischi e controindicazione, senza aver prima raggiunto un sufficiente orientamento diagnostico e prognostico del caso considerato, senza conoscere a fondo gli eventuali rischi o complicanze della somministrazione.
La prescrizione dei farmaci deve essere improntata a criteri non solo di semplice opportunità ma soprattutto di utilità, cioè di beneficialità e necessità.
È evidente inoltre che la prescrizione richiede la presenza fisica dell’assistito, perché non è concepibile che la ricetta venga rilasciata senza accertarsi di persona delle condizioni cliniche dell’assistito e di quali esse siano in quel preciso momento (in particolari circostanze il medico è libero e perciò anche responsabile di comportarsi in modo diverso).

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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