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Obblighi deontologici e giuridici del medico in materia di danno ambientale


Il medico, per parte sua, può svolgere un ruolo di primo piano nella prevenzione e nella repressione degli eventuali delitti contro l’ambiente.
A seconda dei casi egli può o deve avanzare all’autorità competente:
1. l’esposto,
2. il referto,
3. il rapporto giudiziario.
Come tutti i cittadini, può valersi anzitutto del diritto di presentare un esposto agli amministratori pubblici.
Si capisce, che il medico, il tossicologo, il chimico, ecc… possono rendersi conto più di altri di determinate situazioni di pericolo per la salute; perciò essi hanno un maggior obbligo: tale obbligo di carattere morale diventa un vero e proprio obbligo giuridico nei casi in cui è prescritto che essi debbano denunciare alla competente autorità sanitaria quei fatti che possono interessare la sanità pubblica.
L’obbligo della denuncia sanitaria, infine, non esime dal presentare il referto o il rapporto giudiziario nei casi dovuti.
Il delitti contro la salute pubblica sono perseguibili ufficio proprio perché offendono beni che sono di tutti, e appunto per questo motivo si configura per il medico l’obbligo di presentare il referto all’autorità giudiziaria.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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