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Malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni


Nel computo del periodo occorre tener conto anche dell’eventuale maggior durata che, pur indipendente dal fatto del colpevole, sia stata determinata da preesistenti condizioni patologiche della vittima o da fatti patologici concomitanti o da complicazioni sopravvenute.
Anche in questi casi infatti non viene escluso il nesso di causalità con il fatto lesivo, a meno che, come noto, non si tratti di cause sopravvenute, del tutto indipendenti dal fatto del colpevole, e da sé sole sufficienti a determinare la maggior durata in esame.
Nel definire tale periodo si deve tener conto della sostanziale equiparazione, stabilita dal codice, tra malattia e incapacità di attendere alle ordinarie occupazione.
Perciò nella durata dell’incapacità in questione rientra anche il periodo di convalescenza.
Per ordinarie occupazioni non si devono intendere solo quelle “professionali”, ma occorre tener conto di qualsiasi altra occupazione, materiale o intellettuale, che la persone in esame svolge, purché si tratti di occupazione abituale e lecita.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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