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Infanticidio - Il fatto materiale punito dalla legge


Il fatto materiale punito è l’uccisione del neonato immediatamente dopo il parto oppure l’uccisione del feto durante il parto.
L’immediatezza deve essere intesa non nel senso letterale, ma nel suo valore psicologico e clinico: essa è stata richiesta dal legislatore nella presunzione che solo nell’immediatezza del parto può esistere uno stato di shock psichico tale da giustificare, sia pure in parte, il comportamento criminoso della donna, mentre nel periodo successivo dovrebbe prevalere in ogni caso l’istinto della maternità.
L’uccisione del neonato viene punita in quanto prima essere umano del bene supremo della vita, e poiché questa preesiste alla nascita il codice penale estende giustamente la sua tutela anche al feto durante il parto, cioè a un essere che pur non potendo considerarsi “nato” ai sensi del diritto civile è però sicuramente un essere vivente.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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