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Caratteri della responsabilità professionale del medico


Chiunque per imperizia, imprudenza, negligenza ovvero per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, nello svolgimento della propria arte o professione, ragiona ad altri danni fisici o psichici o la morte, soggiace in sede penale a sanzioni restrittive della libertà personale, in sede civile ad obblighi risarcitori e in serie ordinistica o deontologica a sanzioni disciplinari.
Non basta poi la sola dimostrazione dell’errore professionale, poiché in ogni caso occorre dimostrare anche la inescusabilità dell’errore stesso, quindi la sua evitabilità, oltre al nesso di causalità.
L’errore può riguardare sia la diagnosi, sia la prognosi, sia la terapia.
La censurabilità della condotta professionale non è subordinata alla dimostrazione del mancato raggiungimento del risultato sperato, ma all’errato inescusabile uso dei mezzi di cui il medico dispone: essa in definitiva deve essere sempre fondata sulla prova dell’eventuale imperizia o imprudenza o negligenza del sanitario.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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