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Tesi della generalizzazione della soluzione adottata dall’art. 1485 (e 2859, 2870) c.c.


Secondo questa soluzione la sentenza è spiegherebbe sempre efficacia non vincolante, non immutabile (non coperta da autorità di cosa giudicata) nei confronti di tutti i terzi, e quindi anche, a maggior ragione, nei confronti dei terzi titolari di rapporti dipendenti: ai terzi però potrebbero sempre sottrarsi all’efficacia della sentenza resa inter alios dimostrando, nel secondo giudizio instaurato (da o) nei loro confronti, l’ingiustizia della sentenza (cioè che esistevano “ragioni” sufficienti per un diverso accertamento del rapporto pregiudiziale) e ottenendone in tal modo la disapplicazione in via incidentale.
A tal fine essi non devono dimostrare che la sentenza è effetto di dolo o collusione a loro danno e non devono agire nei termini e secondo le forme proprie dell’opposizione di terzo revocatoria ma solo agire in un opposizione di terzo ordinaria in forma principale o in forma incidentale nel secondo processo avente ad oggetto immediato il diritto dipendente di cui sono titolari attivi o passivi.
Questa soluzione presente il grosso vantaggio di prospettare una suggestiva ipotesi di conciliazione tra il manifestarsi dell’efficacia riflessa ultra partes e la tutela del diritto di difesa del terzo.
Contro di essa sono state però, da sempre, mosse una serie di obiezioni: in primo luogo sia notato come la nozione di efficacia della sentenza alla quale il terzo può sottrarsi previa dimostrazione della sua ingiustizia, è nozione evanescente (in quanto finisce per consentire una nuova integrale cognizione del rapporto precedentemente accertato), in secondo luogo si pone in contrasto con l’art. 404 c.p.c. il quale per un verso non consente che l’opposizione di terzo ordinaria sia esercitabile anche in via incidentale, per altro verso legittima espressamente i terzi aventi causa alla sola opposizione di terzo revocatoria.
Volendo trarre una qualche conclusione:
- occorre prendere atto di una prassi giurisprudenziale che, nonostante le molte oscillazioni, mira ad escludere il manifestarsi dell’efficacia riflessa della sentenza al settore di rapporti meramente obbligatori, in modo conforme all’indicazione emergente dall’art. 1306 c.c.;
- l’efficacia riflessa debole ed è ammettersi nei casi espressamente previsti dalla legge;
- l’efficacia riflessa forte deve ammettersi in materia di status e di circolazione dei beni, specie se immobili: e ciò per esigenze di certezza nonché per il rispetto delle indicazioni di diritto positivo emergente dall’art. 404 c.p.c., là dove parla di aventi causa;
- in ogni caso è da ammettere l’efficacia riflessa a favore del terzo titolare di diritto dipendente: e ciò argomentando sia dall’assenza di qualsiasi contrasto con il valore costituzionale del diritto di difesa, sia dall’art. 1306 c.c.

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