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Sostanziale sommarietà della cognizione (ex art. 737 ss. c.p.c.)


Si è alla presenza di un processo, semplificato, a contraddittorio rudimentale, dominato dalla assoluta discrezionalità del giudice nella determinazione delle sue modalità di svolgimento, destinato a concludersi con decreto motivato reclamabile e in ogni tempo modificabile o revocabile.
Gli unici aspetti di questo processo predeterminati dalla legge sono: la forma del ricorso con cui provvedimenti sono richiesti; la necessità, ove siano di competenza di un giudice collegiale, della nomina di un giudice relatore “che riferisce in camera di consiglio”; la necessità, ove debba essere sentito il pubblico ministero, che gli atti gli siano comunicati allo scopo di consentirgli di “stendere le sue conclusioni”; il potere del “giudice” di “assumere informazioni”; la forma di decreto motivato del provvedimento conclusivo; la reclamabilità del decreto innanzi alla Corte d’appello entro il “termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto”; la pronuncia sul reclamo nelle stesse forme del procedimento conclusosi con il decreto reclamato; l’irreclamabilità dei decreti della Corte d’appello e di quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo il dei decreti di primo grado solo quando siano decorsi i termini per proporre reclamo; la modificabilità e revocabilità in ogni tempo dei decreti, con la salvezza però dei “diritti acquistati in buona fede dai terzi”.
Il procedimento ex art. 737 ss. c.p.c. è quanto di più lontano immaginabile dai processi a cognizione piena del II libro.

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