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Le controversie previdenziali


L’art. 442 c.p.c. sottopone al rito speciale del lavoro anche tutte le cosiddette controversie previdenziali.
Si tratta:
- delle controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e gli assegni familiari;
- delle controversie relative ad ogni altra forma di assistenza e previdenza obbligatoria;
- delle controversie relative all’inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti dagli accordi collettivi.
Una controversia assume carattere previdenziale quando insorge fra le parti del cosiddetto rapporto di previdenza (soggetto tutelato, datore di lavoro, ente gestore della tutela) ed abbia ad oggetto obblighi retributivi o prestazioni in favore del soggetto tutelato.
La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.
È da sottolineare che questa è una condizione di procedibilità del processo e non di proponibilità della domanda; l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio, ma non oltre la prima udienza di discussione; il mancato rispetto dei termini perentori determina l’estinzione del processo.

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