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Il tentativo obbligatorio di conciliazione


Nel tentativo di introdurre uno strumento di deflazione nelle controversie di lavoro, il d.lgs. 80/98 ha trasformato da facoltativo in obbligatorio e il tentativo preventivo di conciliazione.
Riguardo alle controversie previste dai numeri da 1 a 4 dell’art. 409 c.p.c., si prevede che il tentativo abbia luogo presso una commissione di conciliazione istituita presso l’ufficio provinciale del lavoro.
Nulla si dice sul contenuto della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione né sulle modalità della sua comunicazione alla controparte.
È prevista invece la convocazione personale delle parti.
Il tentativo di conciliazione “deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta; trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini della procedibilità del processo”.
Diversa è la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 66 d.lgs. 165/2001 per le controversie di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Innanzitutto la richiesta del tentativo di conciliazione deve contenere “l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa”, ed essere comminata all’amministrazione di appartenenza la quale deve depositare osservazioni scritte.
In secondo luogo la commissione di conciliazione costituita non da generici rappresentanti delle categorie bensì “da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell’amministrazione” appositamente designati dalle parti per lo specifico tentativo di conciliazione.
Ne segue che per un verso il tentativo di conciliazione non avviene al buio ma a seguito di una pur sommaria conoscenza di termini della controversia, per altro verso che la presenza nella commissione di rappresentanti delle parti dovrebbe garantire una dialettica tra i membri della commissione e tra questi e le parti.
Questo sistema pare molto più attento a favorire concrete possibilità di conciliazione.
L’espletamento del tentativo di conciliazione (o il decorso del termine di 60 o 90 giorni dalla presentazione della richiesta) costituisce condizione di procedibilità (e non di proponibilità) della domanda.

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